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6 giugno 2022
Nessun profilo di incostituzionalità nella riduzione dei vitalizi regionali trentini

La necessità di rimuovere incongruenze e sperequazioni e di ripristinare i criteri di equità e di ragionevolezza prevale infatti sulla tutela dell'affidamento.

La Redazione

Il Tribunale di Trento sollevava questioni di legittimità costituzionale in relazione ad alcune disposizioni regionali disciplinanti i vitalizi regionali trentini dopo l'introduzione delle misure che hanno previsto una loro riduzione in vista del contenimento della spesa pubblica.
Con la sentenza n. 136 del 3 giugno 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale, riconoscendo innanzitutto che le misure riduttive rientrano nella competenza del legislatore regionale, in quanto riconducibili alla competenza autonoma della Regione in materia di vitalizi spettanti a chi ha ricoperto la carica di consigliere regionale.
Nello specifico, poi, le norme censurate hanno ridotto i vitalizi regionali trenini in corso di erogazione diretti e di reversibilità, non andando però a contrastare con i principi di coordinamento della finanza pubblica evocati dal Tribunale di Trento.
Le misure, infatti, non ledono il principio del legittimo affidamento poiché trovano, da un lato, una giustificazione nelle esigenze di contenimento della spesa, di sobrietà ed equità e, dall'altro, non danno luogo ad alcun regolamento irrazionale. Ciò si spiega perché, come afferma la Consulta, la necessità insita nei trattamenti di ripristinare i criteri di ragionevolezza e di equità e di eliminare sperequazioni e incongruenze è preponderante rispetto alla tutela dell'affidamento, tenendo conto inoltre della portata del trattamento anche a seguito della riduzione.
Per questa ragione, dunque, la riduzione dei vitalizi regionali supera il vaglio della Consulta.