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6 giugno 2022
Quantificati i diritti di segreteria per la composizione negoziata della crisi di impresa
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato in 252 euro il diritto di segreteria che ogni impresa deve versare per il deposito dell'istanza di nomina dell'esperto per la composizione negoziata della crisi di impresa prevista dal Decreto Legge n. 118 del 2021.
La Redazione
Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2022, n. 127 è stato pubblicato il Decreto 10 marzo 2022 adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico e recante l'istituzione dei diritti di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. Ai sensi dell'art. 1 «il diritto  di  segreteria  per  la  procedura  di  composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa  è  individuato  in euro 252 per singola pratica».

Il D.L. n. 118/2021 ha introdotto, a partire dal 15 novembre 2021, una nuova procedura di natura stragiudiziale per favorire la composizione negoziata della crisi di impresa affidata ad un esperto nominato da una Commissione di tre membri costituita presso la CCIAA avente sede nel capoluogo di regione di regione e delle Province  autonome  di  Trento  e Bolzano. La procedura di nomina viene avviata dalla istanza di nomina dell'esperto per la composizione negoziata che l'impresa deve inoltrare alla CCIAA competente in ragione della sede legale  attraverso la piattaforma telematica gestita da Unioncamere all'indirizzo web https://composizionenegoziata.camcom.it e prevede una pre-istruttoria da parte della Camera, nonché una serie di attività (dalla gestione degli elenchi degli esperti, alla “sede” della Commissione, alle attività previste dalla procedura come l'eventuale ricezione delle osservazioni sulla nomina dell'esperto, l'archiviazione e, nel caso di imprese minori, la liquidazione del compenso dell'esperto).
Proprio per queste attività, l'articolo 5, comma 8-bis del D.L. n. 118/2021 aveva previsto che «ai costi che gravano sulle camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura  per  consentire  il  funzionamento  della procedura di composizione negoziata  per  la  soluzione  della  crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a  carico  dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai  sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

Per fissare la misura del diritto di segreteria, il Ministero dello Sviluppo economico ha tenuto conto che «le attività delle camere di commercio  necessarie a garantire  l'erogazione  del  servizio  di  composizione  negoziata saranno fortemente concentrate nella prima fase di pre-istruttoria  e pertanto i fattori produttivi da  considerare  sono,  principalmente, l'utilizzo  delle  risorse  umane   e   gli   adempimenti   di   tipo organizzativo, che vanno quantificati in costo del personale e  costi generali di funzionamento, con una stima di massima parametrabile  in circa  euro  42.000  per  ciascuna  camera  di  commercio,  la  quasi totalità derivanti da costi di personale».

precisazione

Con la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il Decreto Ministeriale è pienamente efficace e operativo non soltanto per le nuove domande, ma anche per le domande già depositate tra il 15 novembre 2021 (primo giorno di entrata in vigore della composizione negoziata) e il 1° giugno 2022 (data di pubblicazione del decreto).

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