
Il tema è molto sentito dagli avvocati specialmente in materia di protezione internazionale dal momento che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 2022 che aveva respinto le questioni di legittimità...
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Trieste, con provvedimento depositato il 10/2/2021, notificato in pari data, ha convalidato per un periodo di 60 giorni la proroga del trattenimento, presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo, di M. M., disposta dal Questore di Gorizia il 9/2/2021, ai sensi dell’art.6 del d.lgs. 142/2015.
In particolare, il Tribunale, rilevato che il Giudice di pace di Brindisi già aveva convalidato il trattenimento del cittadino straniero, il quale solo in quella sede aveva chiesto la protezione internazionale, e che la Commissione territoriale di Brindisi aveva negato, nel dicembre 2020, la protezione internazionale, con provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale di Lecce, il cui giudizio era tuttora pendente, ha ritenuto di dover convalidare la misura, per il tempo necessario alla definizione del giudizio di impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale e comunque per un periodo di 60 gg, non essendovi motivi di illiceità, apparendo del tutto strumentale la domanda di protezione, come già rilevato dal giudice della convalida e dalla commissione territoriale, né essendo decorso il tempo massimo di dodici mesi previsto dal comma 8 dell’art.6 del d.lgs. 142/2015 per la durata del trattenimento.
Avverso la suddetta pronuncia, M. M. propone ricorso per cassazione, notificato il 10/4/2021, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso notificato il 24/5/21).
Motivi della decisione
1. Il ricorrente lamenta, con il primo ed il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.14 comma 4 d.lgs. 286/1998, in relazione all’art.101 c.p.c. ed agli artt.178 e 179 c.p.c., per essersi l’udienza tenuta non in sua presenza, ma alla presenza del solo difensore d’ufficio, essendo stata ritenuta non necessaria la sua audizione personale e non essendo stato notificato tempestivo avviso di udienza al difensore di fiducia, residente in Lecce (essendo pervenuta la comunicazione via PEC alle h. 7,45 del 10/2/21, solo quattro ore prima dell’udienza).
2. Il Ministero controricorrente ha espresso «dubbi» sulla procura alle liti rilasciata all’avvocato Castrignanò, «trasmessa a distanza, con sottoscrizione priva di autentica».
3. In effetti, emerge dagli atti, cui la Corte ha accesso attesa la natura del vizio rilevato, che l’avvocato Cosimo Castrignanò ha ricevuto, in data 11/3/2021, procura telematica dal ricorrente, in stato di trattenimento presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo, secondo le modalita` di cui all’art.83, comma 20-ter d.l.18/2020, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione, che e` stato successivamente abrogato dall'articolo 66- bis, comma 12, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
Il comma 20-ter stabiliva che: «fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID- 19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti puo` essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identita` in corso di validita`, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se e` congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia».
Si è rinvenuto in atti un unico allegato, depositato in via telematica in formato «.p7m», recante la firma digitale dell’avvocato Castrignanò, denominato «procura alle liti» (file peraltro contenuto all’interno di quello contenente anche il ricorso notificato all’Avvocatura Generale dello Stato), nel quale si dà atto del reinoltro, all’indirizzo PEC del difensore, della procura alle liti sottoscritta da M. M., in relazione al procedimento di impugnazione del decreto di convalida del trattenimento emesso dal Tribunale di Trieste in data 10/2/21, con la sottoscrizione del ricorrente.
Questa Corte, nell’ordinanza n. 2892/2022, sia pure con riferimento alla diversa questione della necessita` o meno, nell’ipotesi di procura telematica prevista dalla legislazione emergenziale dettata contro il rischio pandemico da «Covid 19», anche della certificazione della data di rilascio da parte del difensore nei procedimenti in materia di protezione internazionale, ha affermato il seguente principio di diritto:
«L'art. 35 bis, comma 13 del d. lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita` del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialita` rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., la certificazione della data di rilascio della procura stessa, posteriore rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, ed estende la sanzione di inammissibilita` al caso del mancato assolvimento dell’onere da parte del difensore. La conseguente necessita` che tale procura speciale contenga in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, la data della procura successiva alla comunicazione, e non solo l'autenticita` della firma del conferente, non trova deroga in caso di c.d. “procura telematica”, conferita secondo le modalita` di cui all’art.83, comma 20-ter d.l.18/2020, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione, e successivamente abrogato dall'articolo 66-bis,comma 12, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso il difensore non e` esonerato dalla certificazione della data di ricevimento a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica del documento analogico trasmessogli in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identita` in corso di validita`». In relazione alla questione circa la necessita` per l’avvocato, non presente al momento della compilazione della procura, di autenticare la firma e la data in cui la stessa e` stata apposta, questa Corte ha affermato che: a) «le modalita` integrative della cd. procura telematica, nella previsione del legislatore facoltative nella loro osservanza, non valgono a derogare, nei giudizi per il riconoscimento della protezione internazionale, all’onere che fa carico al difensore di certificare la data di rilascio della procura speciale a ricorrere per Cassazione, ex art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, del d.lgs. n. 25/2008, come ritenuto dalla interpretazione data dalle Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 15177 del 2021 cit.) confermata nella sua tenuta costituzionale dalla sentenza n. 13 del 2022 cit.», in quanto «il diritto originato dall’emergenza “Covid 19”, da applicarsi quanto alla certificazione di autenticita` della sottoscrizione apposta sulla procura alle liti, nella sua specialita`, sostenuta dall’esigenza di contenere spostamenti e contatti interpersonali, moltiplicativi del rischio pandemico, non trova applicazione rispetto al distinto onere del difensore di certificare la data di apposizione della procura a ricorrere in cassazione, nei giudizi in materia di protezione internazionale» e «l’indicato incombente non puo` dirsi soddisfatto dalla mera apposizione della firma digitale da parte del legale in calce all’attestazione che da` atto della trasmissione per e-mail di procura e documento di identita` del conferente procura alle liti (art. 83, comma 20-ter d.l. 18/2020)»; b) «la diversa finalita` assolta dai due oneri, quello dell’autenticazione della firma del cliente e quello della certificazione della data in cui la procura e` stata conferita, fa si` che la disciplina emergenziale prevista per il primo adempimento, secondo la ratio che lo sostiene, non possa estendersi al secondo», cosicché con «la firma digitale il difensore attesta che la sottoscrizione e` stata apposta su documento analogico a lui trasmesso a mezzo di posta elettronica ordinaria, unitamente a copia analogica del documento d’identita` in corso di validita` del firmatario, il tutto per una sequenza individuata dalla legge come sostitutiva dell’autenticazione della firma “in presenza”, ai sensi dell’art. 83, comma 20-ter d.l. n. 18 del 2020», ma siffatto adempimento, curato nelle modalita` per legge fissate in ragione dell’emergenza sanitaria, «non vale nella sua osservanza a supplire al distinto onere di certificazione della data di rilascio della procura», in quanto «l’avvocato nella ipotesi di “procura telematica”, pur non presente fisicamente all’atto della firma, nel momento in cui riceve a mezzo della posta elettronica la procura sottoscritta dovra` certificarne la data, senza che le ragioni che sostengono l’autenticazione “a distanza” della sottoscrizione del conferente, per apposizione di una mera firma digitale da parte del legale, possano valere per l’ulteriore e distinto adempimento che ben puo` intervenire anche separatamente all’autentica».
Nella specie, trattandosi di procura alle liti relativa ad impugnazione di convalida di proroga del trattenimento non si pone la questione, di cui si è occupato il precedente di questa Corte sopra citato, della necessità di certificazione anche della data di rilascio della procura.
La procura, rilasciata nella vigenza dell’art.83, comma 20-ter d.l.18/2020, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione, risulta regolare, essendo stata certificata dal difensore l'autografia della sottoscrizione (apposta a distanza secondo le modalità dettate dalla legislazione legata all’emergenza pandemica) mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.
3. Tanto premesso, la prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.
L’art. 6, comma 5°, del d.lgs. 142/2015, fa rinvio, quanto al rito per la convalida del trattenimento o della proroga del trattenimento, all’art.14 d.lgs. 286/1998 (dettate per l’esecuzione dell’espulsione), disponendo tuttavia che la partecipazione del richiedente all’udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza.
Secondo il comma 4 dell'art. 14 del d.lgs. 286/1998, «l'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e` anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza» e lo straniero «e` ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale».
Tale disposizione, però, non prevede espressamente che le garanzie debbano essere applicate anche in sede di proroga della misura del trattenimento.
Questa Corte (Cass.28423/2018; Cass.12709/2016; Cass. 13117/2011) ha già affermato, con riferimento alla normativa previgente (abrogata dall’art.25 del d.lgs. 142/2015, emanata in attuazione della Direttiva 2013/33/UE), che «Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi degli artt. 21, comma 2, e 28, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 cui rinvia l'art. 21 cit. per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell'interessato di essere sentito» (nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di proroga adottato dal tribunale in assenza della persona trattenuta e per il mancato avviso al difensore della fissazione dell'udienza). Anche secondo ulteriore pronuncia, il provvedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un centro d'identificazione ed espulsione, previsto dall'art. 14, quinto comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, può essere assunto soltanto all'esito di un procedimento di natura camerale caratterizzato dall'audizione dell'interessato e dalla partecipazione necessaria del difensore (Cass. 6066/2019; Cass. 13744/2020; Cass. 19485/2021; Cass. 1852/2022), senza che sia necessaria una richiesta dell'interessato di essere sentito (Cass. 26919/2017).
Nel caso di specie, tali garanzie non sono state osservate, non essendo il cittadino straniero stato condotto in udienza ai fini dell'audizione, né essendosi disposta la sua audizione a distanza, con conseguenza sussistenza dei vizi lamentati dal ricorrente. Invero, il Tribunale di Trieste, con provvedimento del 9/2/21, ha ritenuto che, non essendovi necessità di «ulteriore audizione dell’interessato», l’udienza si sarebbe tenuta in camera di consiglio il successivo 10/2/21 alle h. 11,30 in Trieste, «alla sola presenza del difensore».
Trattasi di nullità che attenendo al contraddittorio è assoluta e non relativa.
4 . Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, va cassato il provvedimento del Tribunale di Trieste impugnato e, decidendo nel merito, il provvedimento di proroga del trattenimento va annullato (essendo già scaduti i termini per provvedere alla proroga).
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di proroga del trattenimento; condanna l’intimato al rimborso delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in complessivi € 1.100,00, a titolo di compensi ed esborsi, nonché di quelle del presente giudizio di legittimita`, liquidate in complessivi € 2.000,00, a titolo di compensi, oltre € 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge, il tutto da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.