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7 giugno 2022
Per la Consulta è illegittimo subordinare il rilascio del provvedimento giurisdizionale al pagamento dell’imposta di registro

La mancata inclusione, tra le ipotesi derogatorie, del rilascio di un provvedimento che deve essere utilizzato per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo limita il diritto alla tutela giurisdizionale.

La Redazione

Con la sentenza n. 140 del 7 giugno 2022, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui «non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo».

La questione viene sollevata dal Consiglio di Stato nel corso di un giudizio avente a oggetto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto, nonché l'annullamento degli atti amministrativi a esso sottesi, formatosi sull'istanza di rilascio del certificato di passaggio in giudicato dell'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato il Comune di Ceppaloni al pagamento di una somma in favore del ricorrente nel processo a quo.
Secondo il Giudice rimettente, la norma censurata, «non consentendo il rilascio dei provvedimenti giurisdizionali prima del pagamento della relativa imposta di registro, precluderebbe la possibilità di agire in sede di ottemperanza per l'attuazione delle pronunce del giudice ordinario, limitando irragionevolmente il diritto alla tutela giurisdizionale, con lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione».

Per la Consulta la questione è fondata. In primo luogo, il divieto di rilascio del provvedimento giurisdizionale recante in calce la certificazione di passaggio in giudicato, impedendo di fatto l'accesso al giudizio di ottemperanza, limita il diritto alla tutela giurisdizionale. Il giudizio di ottemperanza è infatti funzionale all'attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziali adottati in sede di cognizione e a rendere effettivo il diritto predetto. Pertanto, «una decisione di giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione non rimarrebbe altro che una vuota e inutile enunciazione».

In secondo luogo, tale limitazione non è strettamente necessaria e proporzionata rispetto alle esigenze di tutela dell'adempimento del dovere tributario. A tal proposito, la Corte costituzionale ricorda che la normativa sull'imposta di registro, al fine di garantire una tempestiva collaborazione con gli uffici finanziari nell'accertamento dei rapporti imponibili e nella percezione delle imposte dovute, prevede obblighi collaterali, la cui inosservanza è sanzionata in via amministrativa, a carico di cancellieri e segretari degli organi giurisdizionali. La conoscenza dell'atto soggetto a registrazione nonché la possibilità di procedere alla liquidazione e alla riscossione dell'imposta risulta dunque assicurata all'amministrazione finanziaria.