Svolgimento del processo
1. Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ., il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pistoia, verificata la mancata dichiarazione di quantità ad opera del terzo pignorato P. Italiane
S.p.A. reiterata nei modi di cui all’art. 548 cod. proc. civ., assegnava ad A. B. (creditore procedente) «il credito precettato» in danno di P. B. (debitore esecutato) per l’importo di euro 17.441,48, oltre agli «interessi legali dal 22.01.2015 al saldo» ed alle spese della procedura espropriativa.
Al fine di ottemperare a detto provvedimento, P. Italiane S.p.A. corrispondeva ad A. B. dapprima la somma di euro 12.817,16 (corrispondente all’intera giacenza del libretto di deposito intestato alla defunta M. G., moglie di P. B. e madre di A. B., libretto indicato nell’atto di pignoramento presso terzi) e successivamente, a seguito di richiesta dell’assegnatario, L’ulteriore importo di euro 6.889,98.
2. Assumendo che la somma depositata sul libretto fosse di sua spettanza nella misura del 50% quale coerede di M. G. in pari quota con il padre, e ritenendo per l’effetto non correttamente eseguita l’ordinanza di assegnazione, A. B. agiva innanzi il Tribunale di Pistoia invocando la condanna di P. Italiane S.p.A. al pagamento dell’importo di euro 6.408,58, oltre interessi al saggio previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
3. La domanda, disattesa in prime cure dall’adito giudice, è stata per l’intero accolta, a seguito di appello, con la sentenza in epigrafe.
4. Ricorre per cassazione P. Italiane S.p.A., articolando sette motivi, cui resiste, con controricorso, A. B..
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza sotto un duplice, distinto, profilo:
(a) per avere, in violazione degli artt. 34 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 124 cod. civ., compiuto un accertamento incidentale sulla titolarità in capo ad A. B. del 50% delle somme giacenti sul libretto di deposito pignorato, in difetto di apposita domanda della parte e, comunque, delle condizioni ad hoc previste dalla legge;
(b) per non avere, in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., operato alcun effettivo accertamento sul diritto di A. B., quale coerede di M. G., al pagamento del 50% degli importi presenti sul libretto di deposito, diritto contestato nella sua fondatezza da P. Italiane S.p.A..
6. Con il secondo mezzo, articolato per nullità della sentenza e per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, si censurano le
«affermazioni assolutamente inconciliabili e contrastanti» contenute nella gravata sentenza circa la pretesa attorea di somme ulteriori rispetto a quelle oggetto di assegnazione ed al pagamento ritenuto parziale effettuato dalla società terza pignorata.
7. Anche con il terzo motivo si lamenta nullità della sentenza e del procedimento e violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Specificamente, parte ricorrente assume come il giudice di merito abbia errato nel reputare oggetto del pignoramento «solo il 50% di quanto presente sul libretto intestato a G. M.», dacché nell’atto di pignoramento il creditore non aveva menzionato la quota di (co)eredità o limitato l’esecuzione ad una frazione del saldo del libretto di deposito; deduce altresì che la titolarità sostanziale delle somme giacenti sul libretto non poteva considerarsi accertata in conseguenza della mancata dichiarazione del terzo né da quest’ultimo era conosciuta, poiché nel pignoramento non era stata rappresentata
«la quota su cui cadeva il pignoramento di beni indivisi».
8. Il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione di plurime norme di legge, censura l’impugnata sentenza laddove ha ravvisato in capo al terzo pignorato l’interesse a «dichiarare l’esatta entità della somma spettante al debitore del creditore procedente e, del caso, impugnare l’ordinanza di assegnazione ex art. 548 cod. proc. civ.».
9. Con il quinto mezzo, di nuovo per nullità della sentenza e per violazione o falsa applicazione di norme di legge, si rileva il vizio di motivazione della sentenza, inficiata da affermazioni inconciliabili nella parte in cui vi si legge che «neppure A. B. avrebbe dovuto precisare espressamente di agire limitatamente alla quota di spettanza del debitore, ciò evincendosi dal tenore dell’atto di pignoramento presso terzi».
10. Con il sesto motivo, per violazione e falsa applicazione di norme di legge, si critica la ritenuta inapplicabilità delle disposizioni in tema di espropriazione di beni indivisi, mentre invece era onere del creditore procedere nelle richiamate, peculiari modalità espropriative.
11. Il settimo mezzo prospetta error in iudicando della statuizione di condanna al pagamento degli interessi al saggio stabilito per le transazioni commerciali, esulando la concreta fattispecie controversa dal perimetro di operatività del d.lgs. n. 231 del 2002.
12. Meritevoli di congiunto scrutinio sono il primo ed il terzo motivo, siccome avvinti da stretta connessione.
12.1. La doglianza di cui al primo motivo, sopra illustrata sub (a), è infondata, benché occorra emendare l’argomentazione svolta dal giudice territoriale.
La Corte di Appello ha ritenuto di poter verificare il diritto dell’attore A. B. sulle somme portate dal libretto e l’indebito utilizzo delle stesse ad opera di P. Italiane S.p.A. per adempiere all’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., sul rilievo che tali circostanze «ben possono costituire oggetto di un accertamento incidentale, essendo state tempestivamente allegate sin dal I grado». L’error iuris del ragionamento trascritto risiede nell’improprio riferimento alla nozione di accertamento incidentale, invero non evocabile nella specie in difetto della formulazione di una domanda di parte con valenza di giudicato oppure di una questione da decidere
con tale efficacia per volontà di legge.
E tuttavia, la verifica sulle evenienze fattuali dedotte dall’attore era consentita al giudice (anzi, si imponeva) in quanto le stesse concretavano la ragione della domanda di condanna proposta, l’insieme dei fatti costitutivi del diritto alla corresponsione di somme azionato in giudizio: in sintesi, la causa petendi.
12.2. Sono invece fondate, nei termini in appresso precisati, le doglianze prospettate nel corpo del primo motivo - sopra riassunta sub (b) - e nel terzo motivo.
Giova, per dare conto della enunciata conclusione, ripercorrere l’iter argomentativo seguito dal giudice di prossimità.
In primis, la gravata pronuncia delimita l’oggetto del contendere:
«resta da accertare se P. Italiane sia responsabile per non aver dato corretta esecuzione all’ordinanza di assegnazione, per non aver tenuto conto del fatto che la somma di euro 6.408,59, pari alla metà della somma disponibile sul libretto, intestato alla comune dante causa, G. M., fosse di spettanza dell’appellante in quanto coerede al 50% con B. P.».
All’interrogativo offre risposta positiva sulla base dei seguenti rilievi: (i) dal tenore dell’atto di pignoramento presso terzi si evinceva che il creditore intendeva agire sulla quota del libretto di deposito intestato alla defunta M. G. spettante al debitore; (ii) era «comprovato» dall’atto di pignoramento che il terzo pignorato
«conoscesse che B. A. ed il proprio padre fossero coeredi al 50% di G. M.»; (iii) il terzo pignorato, omettendo di rendere la dichiarazione di quantità e di proporre opposizione agli atti esecutivi, non aveva contestato la circostanza di cui al punto (ii) «né la propria posizione debitoria nei confronti di B. P.»; (iv) pertanto «P. Italiane avrebbe dovuto prelevare dal libretto postale solo il 50% della somma ivi depositata di proprietà di P. B.».
12.3. Il sintetizzato ragionamento non è conforme a diritto, tanto nelle premesse dimostrative quanto negli esiti precettivi.
Oggetto dell’espropriazione di crediti presso terzi (procedimento azionabile anche quando il credito staggito sia rappresentato da un documento di legittimazione, come un libretto di deposito, postale o bancario: Cass. 13/05/2020, n. 8877; Cass. 15/07/1987, n. 6242) sono le cose o le somme dovute al debitore esecutato dal terzo de debitor debitoris, somme o cose la cui indicazione (almeno o anche assolutamente generica: così Cass. 20/03/2014, n. 6518; Cass. 24/05/2003, n. 8239) integra, a mente dell’art. 543, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., requisito di contenuto-forma dell’atto di pignoramento.
Nella specie, per quanto pacificamente evincesi dal contenuto dell’atto di pignoramento riportato, nei suoi stralci salienti, nel ricorso introduttivo e (pedissequamente) nella sentenza impugnata, siffatta indicazione del credito staggito è stata operata dal procedente mediante la puntuale specificazione della ragione causale dell’obbligo del terzo (ovvero la restituzione delle somme giacenti sul libretto postale intestato alla defunta G.) e l’allegazione della qualità in capo al debitore esecutato di coerede della intestataria del libretto.
La peculiarità della vicenda litigiosa si radica allora, in tutta evidenza, nella natura del credito (dapprima) asservito al vincolo del pignoramento e (di poi) assegnato: si tratta di un credito ereditario, siccome componente (una porzione del)la massa relitta dalla defunta titolare del libretto di deposito, ed in quanto tale caduto, al momento dell’apertura della successione, in situazione di comunione (manente all’epoca del pignoramento) tra i coeredi, parti della procedura espropriativa in veste di creditore pignorante e debitore esecutato.
12.4. Orbene, i crediti lasciati dal de cuius, a differenza dei debiti, non si dividono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica ex art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti (i quali, pertanto, ipso iure dividuntur), mentre la diversa disciplina dei crediti risulta dal disposto dell’art. 727 (che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione) nonché dall’art. 757 (in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede sin dal momento dell’apertura della successione). Da ciò deriva che, secondo il principio generale per cui ogni partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, ciascun coerede può agire singolarmente per far valere l’intero credito ereditario comune o la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, in tal caso debitamente specificata (cfr., sulle orme di Cass., Sez. U, 28/11/2007, n. 24657, v. Cass. 16/04/2013, n. 9158; Cass. 11/07/2014, n. 15894; Cass. 20/11/2017, n. 27417).
Ciò posto, con l’espropriazione in parola è stato aggredito un credito in comunione ereditaria nella titolarità di un coerede ma senza puntualizzazione alcuna in ordine alla misura della quota di spettanza dell’esecutato verso il terzo, quota nemmeno ipotizzabile come corrispondente alla proporzione legale sulla base dell’enunciato rapporto di parentela dell’esecutato con il de cuius, stante l’omessa allegazione nell’atto di pignoramento del titolo (legittimo, anziché testamentario) della devoluzione.
È dunque priva di fondamento, letterale ancor prima che giuridico, l’affermazione del giudice territoriale circa la sottoposizione a pignoramento della sola frazione del credito ereditario proporzionale alla quota appartenente all’esecutato nonché, a maiori, circa la - anapoditticamente postulata – conoscenza ad opera del terzo della misura di siffatta quota: né ai fini della individuazione di essa assume (pur minima) valenza l’addenda «ai sensi e nei limiti di legge» con cui, nell’atto ex art. 543 cod. proc. civ., risulta manifestato l’intento di pignorare il credito, siccome diffusa formula di stile, priva di qualsivoglia pregnanza significante.
12.5. Ottemperando all’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. (ovvero con il pagamento al creditore assegnatario delle somme stabilite dal giudice dell’esecuzione) il terzo pignorato adempie (estinguendo in misura pari a quanto effettivamente versa) il proprio obbligo nei confronti del debitore esecutato, per come accertato in seno alla procedura espropriativa.
Con il versamento all’assegnatario di un importo corrispondente (dato pacifico) all’integrale giacenza del libretto di deposito, quindi, il terzo pignorato P. Italiane ha estinto l’intero credito caduto nella massa indivisa relitta da M. G. a beneficio esclusivo di uno soltanto dei coeredi, cioè a dire il debitore esecutato P. B.: ma tale adempimento, diversamente da quanto opinato dal giudice di merito, era pienamente legittimo (ed altresì liberatorio per l’obbligato), dacché – come innanzi precisato - la soddisfazione del credito ereditario può avvenire (per l’intero) anche in favore di un singolo coerede (e senza necessità del consenso o dell’adesione degli altri coeredi), fermo restando che, ricadendo il credito nell’asse ereditario, l’avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto il credito stesso va poi regolata (con obbligo di imputazione oppure compensazione con altre P.) nell’ambito delle operazioni divisionali (v., sul punto, la giurisprudenza di nomofilachia sopra citata).
Sicché, per un verso, P. Italiane S.p.A. ben poteva – anzi doveva - adoperare la totalità delle somme depositate sul libretto per assolvere all’ordine del giudice dell’esecuzione e, per altro verso, A. B., nella veste di coerede di M. G., non aveva alcun diritto a richiedere a detta società il pagamento (o la restituzione) di una quota del credito ereditario oramai in toto estinto, dovendo invece rivolgere le proprie pretese in àmbito divisionale nei confronti del coerede beneficiario dell’adempimento (seppur in via mediata, attraverso l’estinzione di un proprio debito).
12.6. L’accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso importa l’assorbimento delle ulteriori doglianze e conduce alla cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della originaria domanda proposta da A. B..
13. La peculiarità della vicenda controversa, la complessità delle questioni giuridiche ad essa sottese e gli alterni andamenti dei gradi di merito giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di A. B.. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.