Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
8 giugno 2022
In Sicilia il Fascicolo del fabbricato diventa obbligatorio

Con l'approvazione del nuovo Regolamento tipo edilizio unico, la Regione ha stabilito che il Fascicolo del fabbricato dovrà essere redatto sia per le nuove costruzioni sia per quelle oggetto di ristrutturazione, pubbliche o private che siano, introducendo nuovi oneri a carico degli amministratori di condominio e dei proprietari.

La Redazione

Il 3 giugno 2022 è stato pubblicato in G.U. della Regione Siciliana n. 26 il Decreto presidenziale n. 531 del 20 maggio 2022, recante «Approvazione del Regolamento tipo edilizio unico», aggiornato con le disposizioni di cui alla Legge regionale n. 23/2021.

 

Accanto alle norme generali, alle disposizioni organizzative e procedurali, alla disciplina sull'esecuzione dei lavori e a tutta la parte dedicata alla qualità urbana, alle prescrizioni costruttive e funzionali e ai sistemi di vigilanza e controllo, ciò che desta particolare attenzione è l'Allegato B relativo alla scheda sul Fascicolo del fabbricato per gli edifici esistenti, oggetto dell'art. 32 della Legge regionale citata.

 

L'art. 17 del Regolamento, infatti, prevede espressamente al primo comma che il Fascicolo del fabbricato 

legislazione

«è redatto, in fase di prima applicazione, per le nuove costruzioni oppure per le costruzioni oggetto di ristrutturazione edilizia o ampliamento, pubbliche o private, realizzate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23, da professionisti abilitati e iscritti agli Ordini/Collegi professionali, su incarico del proprietario o dell'amministratore del condominio».

Chiarito l'ambito di applicazione, la disposizione chiarisce che il Fascicolo dovrà contenere, preferibilmente in forma digitale, gli elementi di seguito indicati:

precisazione

  • Individuazione catastale e georeferenziazione dell'immobile;
  • Titoli abilitativi sulla costruzione del fabbricato e delle successive modifiche strutturali, accompagnati dai relativi elaborati grafici;
  • Documentazione concernente eventuali acquisizioni e scambi di diritti edificatori, oltre agli atti di asservimento delle eventuali porzioni pertinenziali all'intero edificio;
  • Copia del certificato di agibilità o della SCA con documentazione richiesta dalla legge allegata;
  • Copia dell'autorizzazione del Genio Civile;
  • Elaborati tecnici relativi agli impianti comuni realizzati nel fabbricato nonché agli interventi di modifica e manutenzione dei medesimi con le rispettive certificazioni di conformità ed elaborati grafici;
  • Indicazioni sulla presenza e sulle modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza predisposti per gli interventi di manutenzione con annessi elaborati grafici;
  • Relazione energetica ex D. Lgs. n. 192/2005;
  • Certificati di prevenzione incendi con relativi elaborati grafici.

Quanto alle modalità di conservazione, il comma 3 prevede che sarà onere del proprietario o dell'amministratore di condominio, i quali dovranno trasmettere il Fascicolo al Comune anche a seguito di aggiornamenti.
In caso di vendita, invece, il Fascicolo sarà consegnato al nuovo proprietario, così come, in caso di modifica dell'incarico, esso dovrà essere trasmesso al nuovo amministratore di condominio.