In tema di riciclaggio e autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo.
La Corte d'Appello di Napoli dichiarava il reato di riciclaggio ascritto all'imputata estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili. L'imputata ricorre in Cassazione lamentando che l'autore del furto, costituente reato presupposto del riciclaggio, era stato assolto e dunque la Corte d'Appello non avrebbe potuto superare tale...
Svolgimento del processo
1. Il difensore di B. A. W. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 15/09/2019, che aveva dichiarato il reato di riciclaggio ascritto all'imputata estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili e condanna dell'imputata alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore della parte civile C. P..
1.1 Al riguardo il difensore osserva che l'autore del furto (reato presupposto del riciclaggio) ai danni di C. sarebbe stato P. S., che era stato assolto con la formula "il fatto non sussiste": la Corte di appello aveva sostenuto apoditticamente di poter superare le argomentazioni della sentenza di assoluzione passata in giudicato, affermando che per dimostrare il delitto di riciclaggio non sarebbe indispensabile la puntuale dimostrazione relativa alla sussistenza del delitto presupposto, in contrasto con la granitica giurisprudenza sul punto, e che comunque il giudice che aveva pronunciato la sentenza di assoluzione di P. non aveva a disposizione gli esiti degli accertamenti bancari acquisiti ex art. 507 cod.proc.pen., dai quali risultava l'effettiva apertura di un conto intestato alla ricorrente sul quale P. aveva versato 39.500,00 euro; tale affermazione non corrispondeva al vero, visto che la sentenza di P. era stata emessa sulla base della medesima piattaforma probatoria e che il deposito in favore dell'imputata risaliva al 2003, cioè tre anni prima della commissione del furto.
1.2 Il difensore rileva che già nell'atto di appello si era evidenziato che il furto era avvenuto circa tre anni dopo il presunto riciclaggio delle somme e che la persona offesa aveva reso nella denuncia ed in dibattimento due versioni incompatibili tra loro, sostenendo in dibattimento che la somma di 80.000,00 euro gli era stata sottratta poco prima della denuncia,; la motivazione della Corte di appello sul punto era illogica, visto che C. non aveva mai riferito di un ritardo della denuncia rispetto all'epoca della sottrazione e che non era possibile che un soggetto di media diligenza si fosse accorto di un furto di una somma rilevante solo tre anni dopo averlo subìto.
1.3 Il difensore eccepisce infine l'omessa motivazione della Corte di appello sull'elemento psicologico del reato di riciclaggio.
Motivi della decisione
l. II ricorso è fondato.
1.1 Il Collegio intende ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale n tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste. (Sez.2, Sentenza n. 42052 del 19/06/2019, PMT/Moretti Rv. 277609 - 02); come precisato nella motivazione della citata sentenza, il giudicato assolutorio preclude, infatti, ogni diversa valutazione incidentale in peius.
Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata risulta che P. S. è stato assolto dal reato di furto, reato presupposto di quell di riciclaggio contestato alla ricorrente, per cui la Corte di appello non poteva superare tale giudicato assolutorio sostenendo che il materiale probatorio a sua disposizione era più ampio di quello sottoposto al giudice che aveva pronunciato la sentenza di assoluzione, posto che in questo modo si finirebbe per processare nuovamente un soggetto (P.) già assolto con sentenza definitiva.
Sebbene infatti P. sia stato assolto con la formula "per non aver commesso il fatto", dalla motivazione della sentenza si evince che la formula corretta sarebbe stata "perché il fatto che non sussiste", posto che la sentenza ha messo in luce le numerose incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa C., affermando che unico elemento che collegava P. alla sottrazione del denaro oggetto del capo di imputazione erano i versamenti di 40.000,00 euro operati da P. sui conti correnti aperti da lui e dalla odierna ricorrente, e concludendo che "non vi è insomma alcuna certezza che gli 80.000/00 euro versati dall'imputato e dalla B. siano gli stessi che secondo il C. erano custoditi nelle buste gialle".
Essendovi quindi un giudicato assolutorio sul reato presupposto del riciclaggio contestato all'imputata, deve essere esclusa la possibile configurazione di quest'ultimo reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; infatti, l'ultimo comma dell'art. 648 cod.pen., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 648 bis cod.pen., secondo cui "le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto", lasciano fuori (non a caso) l'ipotesi in cui vi sia stata l'assoluzione dal reato presupposto, segno evidente che in tal caso, vista la mancanza dello stesso, non possa trovare applicazione la norma sul riciclaggio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, revoca le statuizioni civili.