Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha confermato la decisione del Giudice di pace di quella stessa città, che aveva dichiarato (omissis) colpevole di diffamazione, per avere inviato una e-mail all'avvocato (omissis) dal contenuto lesivo dell'onore e della reputazione, attribuendole scarsa competenza e irregolarità nel proprio mandato professionale, revocato dall'imputato nei giorni precedenti all'inoltro della missiva.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia,(omissis) che svolge tre motivi, con i quali denuncia erronea applicazione degli artt. 51 - 595 cod. pen..
2.1.I n primo luogo, contesta il contenuto offensivo della missiva, in quanto non diretta a screditare la reputazione della persona offesa, ma finalizzata a censurare l'operato professionale dell'avvocato, che non si era attenuta, nel predisporre la difesa del (omissis) nella causa civile per l'affidamento dei figli, a quanto convenuto. In ogni caso, il carattere fondato o comunque sufficientemente veritiero delle critiche mosse dal alla persona offesa, nonché la assoluta buona fede del ricorrente - convinto della lesione dei propri diritti e della sua difesa processuale - l'assenza di attacco gratuito alla persona, e il rispetto del limite della continenza, per i modi e i termini garbati e rispettosi utilizzati, sono elementi che avrebbero dovuto condurre all'assoluzione ai sensi dell'art. 51 cod. pen.
2.2. Sotto altro profilo, la Difesa contesta anche la sussistenza del presupposto di fatto della comunicazione con più persone, giacchè i destinatari - individuati nel collaboratore di studio della persona offesa, nel difensore di controparte, nell'Ordine degli avvocati di Milano, e nella stessa persona offesa - erano, i primi due, parti in causa nella vicenda processuale, mentre l'Ordine professionale era l'organo deputato a ricevere lamentele e denunce nei confronti dei suoi aderenti da parte di chiunque, nel legittimo esercizio del diritto di critica. Infine, la persona offesa non può essere conteggiata tra i destinatari. E' vero, infatti, che vi può essere concorso reale tra ingiuria e diffamazione, laddove la comunicazione diffamante sia inoltrata anche alla persona offesa, ma ciò non vuol dire che la persona offesa possa essere conteggiata nel novero delle "più persone" previste dalla norma incriminatrice.
2.3. Con ultimo rilievo, si sostiene che manchi il presupposto di fatto della assenza del soggetto passivo, quale requisito di discernimento della diffamazione rispetto all'ingiuria. La persona offesa non può considerarsi assente, rispetto alla propalazione, essa essendone venuta immediatamente e direttamente a conoscenza proprio perché destinataria, per conoscenza, della missiva. Il dato rilevante, ai fini del giudizio in questione, non è tanto la presenza fisica o meno del soggetto passivo, quanto quello dell'immediata percezione da parte di quest'ultimo di quanto affermato (o scritto) dall'autore della diffamazione.
3. Il difensore di fiducia del ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Pubblico Ministero, ribadendo gli argomenti già esposti nel ricorso anche alla luce delle pronunce della giurisprudenza di legittimità, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
l. E' fondato in modo assorbente il primo motivo. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
2. Va ricordato, preliminarmente, che, secondo incontrastato orientamento di legittimità, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato ( ex plurimis, Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005 (dep. 2006 ) Rv. 233749; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014 Rv. 261284; Sez. 5 n. 2473 del 10/10/2019 (dep. 2020) Rv. 278145).
3. E' bene, anche, ricordare che accusare un professionista, presso l'Organo delegato al controllo del rispetto dei canoni della deontologia professionale, di comportamenti che integrino violazioni di tali regole è un fatto astrattamente privo di antigiuridicità, venendo in rilievo l'esercizio di un diritto e, finanche, rendendosi un servigio alla categoria professionale alla quale il "denunciato" appartiene, perché la pone in grado di mettere in atto meccanismi di autotutela. Il e.o.A., infatti, è il soggetto istituzionalmente preposto a raccogliere le eventuali lamentele sull'operato di uno avvocato professionista, a cui, quindi, legittimamente inoltrare una missiva, un esposto, una segnalazione. Nel rivolgersi il ricorrente a tale organismo per segnalare quello che, a suo modo di vedere, era stato un comportamento non condiviso dell'avvocato difensore, chiedendo risposte jure suo utitur, egli ha posto in essere una condotta scriminabile ex art. 51 cod. pen.. Naturalmente, tale discorso è valido sempre che i fatti portati a conoscenza dell'organo professionale siano veri (o, nei limiti ex art. 59 cod.pen., siano ritenuti tali dall'agente). Questo perché l'offesa va tenuta distinta dall'accusa, venendo la prima scriminata solo nei casi di cui all'art. 598 cod. pen., mentre l'agire dell'accusatore, che non può che assumere la responsabilità di quel che dice - specie se fa valere un proprio diritto - può essere lecito a condizione che l'accusa abbia fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (anche se erroneamente) convinto di ciò. Ed è essenzialmente per tale motivo che si ritiene non integrare il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio dell'Ordine di comportamenti, deontologicamente scorretti, tenuti da un libero professionista iscritto, sempre che gli episodi segnalati siano rispondenti al vero; questo perché l'esponente, per mezzo della segnalazione, esercita una legittima tutela dei suoi interessi (di cliente o di collega). La esercita, evidentemente, attraverso il diritto di critica (sub specie di denunzia, esposto ecc.) e dunque con i limiti (sopra ricordati) che segnano il perimetro entro il quale si può censurare l'altrui condotta (Sez. 5, n. 3565 del 07/11/2007 Rv. 238909). Né potrebbe influire su tale valutazione la circostanza che la missiva sia stata indirizzata anche al difensore di controparte e alla stessa persona offesa, trattandosi di interlocutori legittimati, oltre che interessati, a venire a conoscenza delle scelte di una parte processuale e delle ragioni sottostanti, ove esposte, come nel caso di specie, nel rispetto del limite della continenza.
4. Ma nel caso in scrutinio, v'è di più. Invero, la comunicazione inoltrata dall'imputato era esclusivamente finalizzata a portare a conoscenza di soggetti - che si possono considerare suoi interlocutori istituzionali nell'ambito della vicenda giudiziaria nella quale si inserisce la condotta - le ragioni della scelta di revocare il mandato al difensore da lui nominato fiduciariamente, revoca dovuta alla circostanza che il legale, nel costituirsi in giudizio, avesse approntato una difesa senza attenersi alle specifiche indicazioni - condivisibili o meno che fossero - fornite dal cliente nella preliminare interlocuzione a ciò finalizzata; ulteriore ragione di dissenso veniva altresì, espressa, con riguardo alla scelta del consulente di parte, individuato dal medesimo legale, in quanto ritenuto in posizione di conflitto di interesse. E' questo quanto si legge nella comunicazione incriminata. Nessun accenno all'incompetenza o alla scorrettezza professionale della persona offesa, di cui vi è cenno nell'imputazione, giacchè, dalle espressioni utilizzate vengono in rilievo esclusivamente le personali doglianze dell'esponente su scelte processuali non condivise, egli dolendosi per non essere state poste in evidenze, nella comparsa di costituzione, ritenute mancanze dei servizi sociali nella gestione della difficile separazione personale in presenza di figli minori. In sostanza, ciò che il ricorrente rimproverava era di non essersi attenuti alle indicazioni che egli le aveva fornito, ed è in tale iato tra la valutazione del professionista e quelle del cliente che si colloca il contenuto della missiva.
4.1. Cosicchè, non è neppure ravvisabile nella e-mail incriminata il contenuto critico di cui si legge in imputazione, che, in ogni caso, per le modalità contenute che la caratterizzano, avrebbero scriminato la condotta perché espressiva del legittimo diritto di critica. La e-mail, invece, ha un contenuto esclusivamente rappresentativo delle ragioni, pienamente legittime, della scelta di revocare il professionista, per il venir meno del rapporto fiduciario; la finalità della comunicazione agli altri interlocutori del giudizio civile, ivi compresa l'A.G. dinanzi alla quale la stessa missiva venne letta, era quella di portarli a conoscenza delle ragioni che l'avevano portato a dissociarsi dalla linea difensiva perseguita dal professionista.
4.2. All'uopo, va ricordato che, secondo l'articolo 2 della legge professionale (Legge 31 dicembre 2012, n. 247) l'avvocato - che nel ricevere l'incarico si obbliga a compiere la prestazione d'opera ( ai sensi dell'art. 2222 cod. civ. ) - è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge l'attività difensiva, e che il rapporto con il cliente "è fondato sulla fiducia" ( articolo 35 del Codice deontologico Forense, che contiene la regolamentazione anche del rapporto fra cliente ed avvocato). Laddove la fiducia venga meno - per le più disparate ragioni - nulla osta alla revoca del mandato, che è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie.
4.3. Poiché non integra il fatto costitutivo del delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), la (. condotta di colui che con espressione congrua rappresenti la verità del fatto (Sez. 5, n. 9634 del 13/01/2010 Rv. 246890), e dal momento che, nel caso in scrutinio, senza dubbio, la comunicazione inoltrata dal ricorrente conteneva una congrua rappresentazione dei motivi di legittimo dissenso che erano maturati rispetto all'operato del professionista, che avevano determinato il venir meno della fiducia inizialmente riposta, né ricorrono aggressioni gratuite della sua reputazione, deve prendersi atto della mancanza dell'elemento materiale dell'offesa alla reputazione altrui.
5. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto contestato non sussiste, in mancanza dell'offensività della condotta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.