Svolgimento del processo / Motivi della decisione
L'avvocato M. I. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 4 marzo 2021, resa all'esito di un giudizio sommario di cognizione ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011.
Resiste con controricorso il Condominio Via (omissis), Napoli.
L'avvocato, con ricorso del 26 giugno 2020, notificato il 19 ottobre 2020, aveva convenuto il Condominio Via (omissis) per ottenerne la condanna al pagamento del compenso spettante in relazione al procedimento d'ingiunzione instaurato nei confronti della Sebastian S.r.l., definito con l'emanazione del decreto ingiuntivo n.8490/2011, ed al conseguente giudizio di opposizione, definito con sentenza n. 5018/2011 del Tribunale di Napoli.
Accogliendo l'eccezione sollevata dal Condominio, il Tribunale ha ritenuto sussistente la prescrizione presuntiva del credito, negando efficacia interruttiva ad alcune comunicazioni inoltrate dall'avvocato I..
1.II primo motivo di ricorso dell'avvocato M. I. denuncia la violazione /o falsa applicazione degli artt. 2959, 2960 e 2967 c.c. Si evidenzia che il Condominio nelle proprie difese non aveva dichiarato di aver provveduto al pagamento del debito azionato, essendosi piuttosto limitato a prospettare che, essendo l'attività professionale posta a fondamento della domanda inserita nell'ambito di una pluralità di controversie affidate al medesimo difensore, l'avvenuto pagamento poteva intuirsi. Lo stesso Tribunale ha, del resto, rigettato, perché sprovvista di prova, l'eccezione inerente all'avvenuto pagamento del credito dedotto in lite, osservando che le quietanze prodotte potevano plausibilmente riguardare altre prestazioni professionali rese dall'avvocato in favore del cliente Condominio. Il ricorrente invoca anche il contenuto delle difese opposte dal Condominio in sede di negoziazione assistita.
Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943, 2944, 2956 e 1219 c.c. Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto portata interruttiva alle "richieste di pagamento, intervenute con le missive di cui alle mail del 13/06/2012, 10/10/2012, 30/01/2013 e 16/05/2013 (doc nn. 5,6,8,9 del fascicolo di I grado del ricorrente), mentre ha negato a tal fine rilievo alle "missive del 21/7, 23/7 e 24/7/2014 (doc nn. 12, 13, 14 del fascicolo I grado del ricorrente)", in quanto, si legge nell'ordinanza impugnata, esse avrebbero fatto generico riferimento a compensi professionali "per i numerosi procedimenti" ed esternato la volontà dell'avvocato di "ottenere quanto spettante[gli] per le opere professionali svolte e concluse", senza perciò indicare la fonte dei singoli crediti. Il ricorrente evidenzia che le costituzioni in mora del 21, 23 e 24 luglio 2014, inviate a mezzo e-mail all'amministratore del Condominio Via (omissis), richiamavano "i numerosi solleciti inviati", e dunque le precedenti missive del 2012/2013.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria.
I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, non superano lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Va premesso che, in tema di prescrizioni presuntive, l'indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della non avvenuta estinzione del debito agli effetti dell'articolo 2959 c.c., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato sulle ragioni all'uopo adottate dal giudice del merito in quanto confacenti e coerenti (Cass. Sez. 2, 16/10/2006, n. 22118). D'altro canto, a norma dell'art. 2959 c.c., la eccezione di prescrizione comportamento presuntiva è incompatibile con qualsiasi del debitore che importi, sia pure implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. In tal senso, la difesa del debitore che, come nella specie, in via preliminare eccepisca l'avvenuto pagamento del credito azionato, senza tuttavia riuscire a fornire prova, non costituisce affatto ammissione di mancata estinzione dell'obbligazione (Cass. Sez. 2, 01/10/2018, n. 23751).
È del pari manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale di Napoli ha negato efficacia interruttiva della prescrizione alle mail inoltrate dall'avvocato I. a luglio 2014, indicando in motivazione gli elementi fattuali in concreto valorizzati al fine di operare la sussunzione della concreta fattispecie nella cornice dell'art. 2943 c.c., norma che perciò risulta correttamente applicata. Secondo, infatti, il consolidato orientamento di questa Corte, l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo) (Cass. Sez. 6-2, 30/06/2021, n. 18631; Cass. Sez. 6 - 1, 14/06/2018, n. 15714; Cass. Sez. L, 25/11/2015, n. 24054; Cass. Sez. L, 25/08/2015, n. 17123; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24656; Cass. Sez. 3, 12/02/2010, n. 3371; Cass. Sez. 2, 05/02/2007, n. 2481; Cass. Sez. 2, 04/05/2006, n. 10270). Nel fare applicazione di tale principio, i giudici del merito hanno congruamente apprezzato che il riferimento nelle comunicazioni e-mail di luglio 2014 ai "numerosi procedimenti" ed a "quanto spettantemi per le opere professionali svolte e concluse", non valesse ai fini dell'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., mancando in essa l'esplicitazione del fatto costitutivo della pretesa intimata, esplicitazione, nella specie, tanto più necessaria, stante la pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti. E la valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce, appunto, apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., tant'è che il ricorrente nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. chiede di procedere ad una "analisi sequenziale delle missive inviate precedentemente", il che suppone un accesso diretto agli atti e una loro rinnovata delibazione, non consentiti davanti alla Corte di cassazione.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.