Ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, anche il maggiorenne portatore di handicap deve dimostrare di essersi impegnato attivamente per trovare lavoro. Solo in casi particolari, la condizione giuridica dei figli maggiorenni portatori di handicap grave viene equiparata a quella dei figli minori.
Un padre ricorre in Cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello con cui aveva confermato, seppur in misura ridotta, l'assegno di mantenimento per ciascuno dei due figli maggiorenni affetti da patologia invalidante pari al 34%. Secondo il Giudice, l'indifferenza dei figli a reperire un'occupazione era rimasta sfornita di prova.
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Svolgimento del processo
Viene proposto ricorso per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Catania del 1° marzo 2019, il quale ha, in parziale riforma della decisione di primo grado, ridotto l'assegno di mantenimento per ciascuno dei due figli maggiorenni del ricorrente
da € 1.500,00 ad € 1.100,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie da essi sostenute.
La corte territoriale, per quanto ora rileva, ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di non integrità del contraddittorio, per non essere stata chiamata in causa la ex coniuge, non sussistendo litisconsorzio necessario.
Ha, quindi, disatteso l'argomento della non debenza dell'assegno a favore dei due figli gemelli maggiorenni (all'epoca di 33 anni), non cessando l'obbligo di mantenimento del figlio che quando egli abbia raggiunto l'indipendenza economica, come è onere del genitore provare. Ha aggiunto che i gemelli sono affetti da patologia invalidante, con riduzione della capacità lavorativa ed invalidità pari al 34%, ma industriale hanno conseguito una laurea triennale in disegno nel 2015; la loro indifferenza all'ottenimento di un'occupazione è rimasta sfornita di prova, non essendo tale l'inerzia palesata a fronte dell'invito del padre di inviargli un curriculum, al fine di aiutarli a reperire un posto di lavoro. Tuttavia, ha ritenuto che l'assegno dovesse essere ridotto, atteso il pensionamento del padre, già dipendente dalla Provincia di Ragusa, che percepiva una pensione di € 1.800,00 mensili, essendo peraltro titolare di un patrimonio mobiliare ed immobiliare, mentre la ex coniuge gode, a sua volta, di un assegno divorzile e non ha mai lavorato.
Si difendono con controricorso gli intimati.
La parte ricorrente ha depositato la memoria.
Con ordinanza interlocutoria del 9 luglio 2021, La Sezione VI-1 ha rimesso la causa alla udienza pubblica.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Le parti hanno ha depositato le memorie di cui all'art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. - I motivi deducono:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 316-bis c.c., perché entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento in relazione alle loro capacità, onde il ricorrente aveva diritto a chiedere la chiamata in causa dell'altro genitore, o almeno ad eccepire la non integrità del contraddittorio; infatti, una volta ritenuta la debenza di una certa quota di assegno di mantenimento, è corretto che essa venga posta a carico di entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze, onde era legittima la richiesta di chiamare in causa la ex coniuge, ai fini di provvedere ad ogni accertamento, nel contraddittorio con essa;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 337-septies c.c., perché la corte territoriale non si è neppure chiesta se l'invalidità dei ragazzi (che il ricorrente avrebbe appreso in corso di causa) sia tale da giustificare una pensione o una facilitazione nel mondo del lavoro; egli aveva dimostrato di avere invitato i ragazzi a trasmettergli i propri curricula, al fine di aiutarli nella ricerca di un'occupazione, non ottenendone risposta, perché i figli non si sono mai attivati a tal fine; non è, allora, legittimo un obbligo del genitore perdurante sine die, né la questione è risolta dall'affermazione, ad opera della corte del merito, della sussistenza di un obbligo «quanto meno nell'immediato», senza neppure vagliare le possibilità della madre che, allo stato, riscuote redditi maggiori di quelli del padre;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 316-bis c.c., perché, pur dovendo entrambi i genitori contribuire al mantenimento dei figli in relazione alle loro capacità, neppure si conosce la situazione reddituale della madre, che aveva un'attività commerciale poi ceduta, ed oggi grazie all'assegno in suo favore guadagna più del marito;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., perché, pur avendo la corte territoriale riformato il decreto impugnato, ha condannato l'appellante a pagare i quattro quinti delle spese del grado.
2. - Il primo motivo involge la questione se, in presenza della richiesta dell'assegno di mantenimento da parte dei figli maggiorenni, l'accertamento del quantum debba svolgersi nel contraddittorio di entrambi.
Essi sono infondati.
Non vi è dubbio che, al riguardo, non sussista il litisconsorzio necessario sostanziale, in quanto l'obbligazione fra i genitori non è neppure solidale, non potendo il figlio pretendere che da ciascuno di essi il dovuto.
Tuttavia, una volta individuata la misura dell'assegno di cui il figlio maggiorenne abbia eventualmente diritto di godere, il carico non può che reputarsi ripartito fra i genitori, in proporzione delle rispettive sostanze e possibilità.
A tal fine, il giudice del merito è quindi tenuto ad accertare, sia pure incidentalmente e senza forza di giudicato, i redditi di entrambi, per ripartire il peso dell'assegno a carico di ciascun genitore.
Ciò posto, nel caso di specie la sentenza riporta che la ex moglie stessa è destinataria di un assegno di mantenimento (le parti riferiscono della misura disposta dal giudice di € 1.800,00); può dirsi, dunque, in re ipsa che il solo obbligato fosse il padre e che l'intera misura fosse da porsi a carico del medesimo.
3. - Il secondo motivo è fondato.
La corte del merito ha ritenuto che sussista un'invalidità dei gemelli, i quali hanno l'età di 37 anni, pari al 34%, ma non ha accertato se questo impedisca loro il reperimento di un'attività lavorativa, almeno idonea ad un parziale guadagno, affermando che il relativo onere probatorio fosse a carico del padre, il quale non lo avrebbe offerto.
In tal modo, essa non si è attenuta al principio di diritto, secondo cui il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 14 agosto 2020, n. 17183).
Tale principio è stato già ribadito anche con riguardo al riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c., ma unicamente se sussista il presupposto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della I. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37-bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni (Cass. 29 luglio 2021, n. 21819).
Occorre, invero, rammentare che, nella società attuale, anche chi è affetto da handicap o disabilità ha la possibilità di essere inserito nel mondo del lavoro, nei limiti a lui confacenti e secondo il contributo lavorativo che egli sia in grado di dare.
La corte d'appello ha affermato il principio opposto, in tal modo violando la disposizione, con conseguente necessità che essa proceda al relativo accertamento in concreto, nell'ambito delle risultanze processuali emerse.
4. - Il terzo ed il quarto motivo restano assorbiti.
5. - In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata innanzi alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché provveda all'accertamento della debenza e della misura dell'assegno, sulla base delle risultanze in atti ed alla stregua del seguente principio di diritto: «In tema di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente e affetto da handicap, il figlio che lo richieda è onerato della prova della ricerca diligente di una occupazione confacente, idonea a renderlo in tutto o in parte economicamente autosufficiente».
Alla corte territoriale si demanda la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, assorbiti il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.