A patto che il veicolo si trovi a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempi utili o nei modi regolamentari.
Il Tribunale rigettava l'appello proposto dal Comune contro la sentenza del Giudice di Pace con la quale era stata accolta l'opposizione dell'automobilista nei confronti di un verbale che gli aveva contestato di aver superato il limite di velocità consentito.
Nello specifico, l'eccesso di velocità era stato rilevato mediante autovelox e non erano...
Svolgimento del processo
1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello del Comune di Polesella avverso la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l'opposizione proposta da M. R. nei confronti del verbale che gli aveva contestato la violazione dell'art. 147, comma 8, del codice della strada per aver circolato alla velocità di 63 km/h e, quindi, oltre il limite di velocità fissato a 50 km/h.
1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che il verbale di contestazione dell'eccesso di velocità rilevato a mezzo di autovelox lungo una strada extraurbana secondaria è illegittimo qualora non siano indicati gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione del dispositivo senza presidio sulla strada in questione, ha ritenuto che il verbale opposto fosse illegittimo sul rilievo che lo stesso non contiene alcun riferimento al decreto prefettizio previsto dall'art. 4 della I. n. 168 del 2002 né agli estremi per la sua identificazione ed, in ogni caso, che il decreto prefettizio, depositato dall'opponente, non indica la strada in cui sarebbe stata commessa l'infrazione contestata tra quelle in cui è ammessa l'installazione dell'autovelox, con la conseguente possibilità di una contestazione non immediata.
1.3. Il Comune di Polesella, con ricorso notificato il 15/6/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione agli atti, il 22/4/2021.
1.4. M. R. è rimasto intimato.
Motivi della decisione
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. in I. n. 168 del 2002, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il verbale di contestazione dell'eccesso di velocità rilevato a mezzo di autovelox lungo una strada extraurbana secondaria deve indicare gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione del dispositivo senza, tuttavia, considerare che, nel caso di specie, il dispositivo che ha rilevato l'eccesso di velocità da parte dell'opponente, come si evince dalla lettura del relativo verbale, era gestito direttamente dagli agenti di polizia e nella loro piena disponibilità.
2.2. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che, in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, relativamente alle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile (Cass. n. 24214 del 2018).
2.3. Tale principio, tuttavia, vale solo se si tratta delle postazioni fisse e automatiche, le quali, in effetti, possono considerarsi legittimamente installabili, sulle strade urbane a scorrimento e sulle strade extraurbane, solo previa autorizzazione del prefetto. L'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. dalla I. n. 168 del 2002, stabilisce, invero, che, mentre nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico secondo le direttive fornite dal ministero dell'interno e sentito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del prefetto che, previa selezione delle strade sulle quali procedere con il controllo a distanza, autorizzi la relativa installazione o utilizzazione.
2.4. Il decreto del prefetto ha, quindi, lo scopo di consentire, relativamente alle strade urbane a scorrimento e alle strade extraurbane, la possibilità di usare "senza presidio" apparecchiature automatiche per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità (Cass. n. 16622 del 2019, in motiv.; Cass. n. 776 del 2021, in motiv.).
2.5. L'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita, invece, com'è accaduto nel caso in esame alla luce del verbale di contestazione riprodotto in ricorso, con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia (Cass. n. 16622 del 2019), senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio (necessario solo "ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità": Cass. n. 776 del 2021) del quale riprodurre dati identificativi nel verbale di contestazione.
2.6. In tal caso, peraltro, come emerge dal comma 1-bis, lett. e), dell'art. 201 del codice della strada, la contestazione immediata non è necessaria se, a fronte dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo", "il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari".
3. Il ricorso, quindi, dev'essere accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Rovigo che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Rovigo che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.