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10 giugno 2022
Accesso al fascicolo telematico: l’istanza del terzo non è un processo né un incidente del processo

In questi termini si è espresso il CGA Sicilia con il decreto in commento, precisando che il provvedimento che decide su tale istanza non è soggetto ai rimedi impugnatori previsti dal c.p.a..

La Redazione

Con il decreto n. 164 dell'8 giugno 2022, il CGA Sicilia ha affermato che «l'istanza del terzo di accesso al fascicolo telematico non è un processo né un incidente del processo, e pertanto il provvedimento che decide su tale istanza non è soggetto ai rimedi impugnatori previsti dal c.p.a.».

Nelle sue argomentazioni, il Consiglio ha osservato che nel caso di specie è inesistente la situazione soggettiva meritevole di tutela che costituisce il presupposto dei “rimedi” giurisdizionali, in quanto nessuna norma giuridica prevede l'esistenza della situazione soggettiva rivendicata dall'appellante, cioè un diritto soggettivo del terzo ad accedere a un fascicolo processuale inter alios.
Il TAR ha già avuto modo di precisare che l'accesso al fascicolo processuale non è equiparabile all'accesso ai documenti amministrativi perché gli atti processuali non sono atti amministrativi e perché l'accesso a tali documenti presuppone la qualità di parte attuale o potenziale (chi aspira a diventare parte o interveniente). A tal proposito, il CGA sostiene che l'appellante non è stato parte del giudizio cui chiede l'accesso né può diventare parte perché il fascicolo è definito.

Sulla questione conclude stabilendo che non è previsto nessun rimedio contro il provvedimento che nega l'accesso al fascicolo processuale e tale mancanza non reca alcun vulnus in quanto:

  • «eventuali documenti amministrativi contenuti nel fascicolo processuale sono accessibili secondo le regole e i limiti del diritto di accesso a documenti amministrativi presso l'Amministrazione depositaria;
  • gli atti processuali privati non sono suscettibili di accesso perché nessuna norma lo prevede, e il soggetto interessato può acquisirli dal privato che li ha formati solo con il suo consenso, secondo le regole del diritto civile».