In questi termini si è espresso il CGA Sicilia con il decreto in commento, precisando che il provvedimento che decide su tale istanza non è soggetto ai rimedi impugnatori previsti dal c.p.a..
Con il decreto n. 164 dell'8 giugno 2022, il CGA Sicilia ha affermato che «l'istanza del terzo di accesso al fascicolo telematico non è un processo né un incidente del processo, e pertanto il provvedimento che decide su tale istanza non è soggetto ai rimedi impugnatori previsti dal c.p.a.».
Nelle sue argomentazioni, il Consiglio ha osservato che nel caso di specie è inesistente la situazione soggettiva meritevole di tutela che costituisce il presupposto dei “rimedi” giurisdizionali, in quanto nessuna norma giuridica prevede l'esistenza della situazione soggettiva rivendicata dall'appellante, cioè un diritto soggettivo del terzo ad accedere a un fascicolo processuale inter alios.
Il TAR ha già avuto modo di precisare che l'accesso al fascicolo processuale non è equiparabile all'accesso ai documenti amministrativi perché gli atti processuali non sono atti amministrativi e perché l'accesso a tali documenti presuppone la qualità di parte attuale o potenziale (chi aspira a diventare parte o interveniente). A tal proposito, il CGA sostiene che l'appellante non è stato parte del giudizio cui chiede l'accesso né può diventare parte perché il fascicolo è definito.
Sulla questione conclude stabilendo che non è previsto nessun rimedio contro il provvedimento che nega l'accesso al fascicolo processuale e tale mancanza non reca alcun vulnus in quanto:
- «eventuali documenti amministrativi contenuti nel fascicolo processuale sono accessibili secondo le regole e i limiti del diritto di accesso a documenti amministrativi presso l'Amministrazione depositaria;
- gli atti processuali privati non sono suscettibili di accesso perché nessuna norma lo prevede, e il soggetto interessato può acquisirli dal privato che li ha formati solo con il suo consenso, secondo le regole del diritto civile».
CGA Sicilia, sez. Giurisdizionale, decreto (ud. 7 giugno 2022) 8 giugno 2022, n. 164
Svolgimento del processo/Motivi della decisione
ritenuto che emerge un profilo di inammissibilità dell’appello, rilevabile d’ufficio;
ai fini del contraddittorio su questione rilevata d’ufficio si osserva quanto segue:
- è proposto appello avverso ordinanza collegiale del Tar Sicilia – Palermo 30.5.2022 n. 1788 che ha negato l’accesso telematico al fascicolo processuale 1752/2017;
- nessuna norma del c.p.a. prevede un rimedio impugnatorio avverso siffatto tipo di provvedimento;
- il c.p.a. prevede rimedi impugnatori in relazione a decisioni rese in esito al processo o in esito a incidenti del processo;
- l’istanza del terzo di accesso al fascicolo telematico non è un processo né un incidente del processo, e pertanto il provvedimento che decide su tale istanza non è soggetto ai rimedi impugnatori previsti dal c.p.a.;
- i “rimedi” giustiziali presuppongono l’esistenza di una situazione soggettiva meritevole di tutela, qui inesistente, in quanto nessuna norma giuridica prevede l’esistenza della situazione soggettiva rivendicata dall’appellante, ossia un diritto soggettivo del terzo ad accedere a un fascicolo processuale inter alios; come già precisato dal Tar l’accesso al fascicolo processuale non è equiparabile all’accesso ai documenti amministrativi perché gli atti processuali non sono atti amministrativi; l’accesso al fascicolo processuale presuppone la qualità di parte attuale o potenziale (chi aspira a diventare parte o interveniente), e l’attuale appellante non è stato parte del giudizio cui chiede l’accesso né può diventare parte perché il fascicolo è definito;
- la circostanza che nessun rimedio giuridico è previsto contro il provvedimento che nega l’accesso al fascicolo processuale non reca alcun vulnus al richiedente in quanto:
a) eventuali documenti amministrativi contenuti nel fascicolo processuale sono accessibili secondo le regole e i limiti del diritto di accesso a documenti amministrativi presso l’Amministrazione depositaria;
b) gli atti processuali privati non sono suscettibili di accesso perché nessuna norma lo prevede, e il soggetto interessato può acquisirli dal privato che li ha formati solo con il suo consenso, secondo le regole del diritto civile.
Ritenuto che la prima udienza utile sia quella del 21.9.2022.
P.Q.M.
Fissa la camera di consiglio del 21.9.2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 72-bis c.p.a.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.