L'accertamento mediante etilometro costituisce prova certa. Spetta dunque al conducente dimostrare il contrario.
La Corte d'Appello confermava la decisione del Tribunale ritenendo l'imputato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale e dall'orario notturno.
L'imputato ricorre in Cassazione sostenendo l'inattendibilità del risultato delle misurazioni del tasso alcolemico rilevato...
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine che ha ritenuto TS responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno e dalla provocazione di incidente stradale.
2. Intorno alle 0.30 del 01/04/2017, l'imputato veniva identificato dai Carabinieri della Stazione di X , perché, alla guida della sua Hyundai X (tg. X ), ne aveva perso il controllo, terminando la corsa contro il muro di cinta di un'abitazione. In evidente stato di ubriachezza, era sottoposto all'accertamento mediante etilometro il quale evidenziava valori oscillanti tra 2,19 g/1(alle ore 1.25) e 2,23 g/t (alle 1.35).
3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità delle misurazioni mediante l'etilometro. La difesa avrebbe dimostrato, mediante gli elaborati tecnici del dott. B ,, medico legale, e dell'ing. M esperto di informatica e di sistemi elettronici, l'assoluta inattendibilità del risultato delle misurazioni del tasso alcolemico rilevato. Non si è, infatti, tenuto conto del fatto che, alla luce della c.d. curva di V era del tutto possibile che, circaun'ora prima dell'avvenuta misurazione, il tasso alcolemico dell'imputato fosse inferiore a quello oggetto di misurazione, se non, addirittura, sotto la soglia di 1,5 g/1. Lo strumento utilizzato è, poi, inattendibile giacché non risulta che sia stato ritarato tra una misurazione e l'altra.
4. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile atteso che non si confronta con le puntuali motivazioni sviluppate nella sentenza impugnata e reitera le ragioni di gravame che sono state disattese dalla Corte territoriale, all'esito di puntuale esposizione dei fatti e corrette considerazioni in diritto, immuni da vizi di legittimità.
2. Posto, infatti, che l'accertamento strumentate ha rilevato un tasso alcolemico essai elevato a distanza di circa 50 minuti dal coinvolgimento dell'imputato nel sinistro stradale, i Giudici di appello hanno rimarcato come tra la prima e la seconda misurazione - eseguite a distanza di dieci minuti l'una dall'altra - il tasso alcolemico fosse ancora in salita e, se pur non ancora completata la fase di assorbimento, sicuramente superiore, al momento del sinistro, a 1,5 gr./I: circostanza avvalorata sia dalla dinamica del fatto (fuoriuscita autonoma del veicolo dalla carreggiata ed urto contro un muretto posto "contromano"), sia dagli evidenti elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, atteso che l'imputato barcollava, sbiascicava le parole e si reggeva a stento sulle gambe.
Quanto alle perplessità circa il corretto funzionamento dell'etilometro, si tratta di un mero assunto difensivo rimasto sfornito di qualsivoglia riscontro concreto.
Si ricorda, in base ad univoca giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che l'esito positivo dell'accertamento mediante etilometro costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione (Sez. 4, n.17463 del 24/3/2011, Neri, Rv. 250324), prova che, nella specie, non è stata acquisita. Del resto, come già più volte osservato da questa Corte Suprema, le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non sono elementi determinabilì in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, dato un andamento generale basato sulla nota "curva di W " - secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo - , variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione.
3. I denunciati vizi sono perciò palesemente insussistenti.
4. Sulla scorta di tali rilievi il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero {Corte Cast., sent.n.186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.