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10 giugno 2022
Concorso anomalo: è necessario verificare la sussistenza di un nesso causale e psicologico

Nel caso di specie, la vittima aveva subito un'aggressione di gruppo proseguita con l'inseguimento e l'accoltellamento da parte di un solo giovane. Per la Cassazione, bisogna approfondire se colui che ha partecipato al pestaggio di gruppo fosse a conoscenza dell'arma detenuta dal singolo.

La Redazione

L'imputato propone ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello con cui era stata confermata la sua responsabilità penale per aver concorso nel tentato omicidio della vittima. Quest'ultima era stata aggradita da un gruppo di ragazzi, tra i quali vi era anche l'imputato, poiché si era rifiutata di riferire loro dove fosse l'amico, iniziale bersaglio del gruppo. La vittima aveva tentato di fuggire ma era stata raggiunta da un ragazzo minorenne del gruppo, il quale lo aveva colpito alle spalle con tre fendenti a mezzo di un coltello.

In sede di legittimità, l'imputato lamenta l'insussistenza dell'elemento soggettivo che consente di ravvisare il concorso del medesimo nel reato commesso dal minorenne. In particolare, il ricorrente sostiene che, per affermare il concorso morale nella successiva azione aggressiva del minorenne, si sarebbe dovuto affrontare lo snodo della conoscenza della disponibilità del coltello da parte del minore, profilo del tutto ignorato dai Giudici di merito.

Per la Cassazione il motivo è fondato. Sulla questione ricorda che «In tema di concorso anomaloex art. 116 cod. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta».

Sbaglia dunque la Corte d'Appello a non approfondire la questione relativa alla consapevolezza del ricorrente della detenzione dell'arma da parte del minorenne, in quanto risulta prodromico per affrontare il tema del tipo di concorso ascrivibile ricorrente stesso. È necessario tener conto della dinamica dell'aggressione, in un primo momento avvenuta mediante pestaggio collettivo, poi proseguita soltanto dal minore armato di coltello, il quale aveva inseguito ed accoltellato la vittima.

Con sentenza n. 22735 del 10 giugno 2022, la Cassazione dispone l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'Appello.

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