Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
13 giugno 2022
Il mancato deposito della sentenza appellata comporta l’inammissibilità del gravame

Lo ha stabilito il CGA Sicilia con il decreto in commento, osservando che tale adempimento deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrente dall'ultima notificazione.

La Redazione

Con il decreto n. 165 dell'8 giugno 2022, il CGA Sicilia ha affermato che «É inammissibile l'appello nel caso in cui l'appellante non abbia depositato, entro il termine di deposito di trenta giorni decorrente dall'ultima notificazione, la sentenza appellata, adempimento prescritto dall'art. 94 c.p.a. a pena di decadenza».

Nelle sue argomentazioni, il Consiglio ha osservato che il deposito della sentenza appellata è espressione di un elementare dovere di collaborazione della parte con il Giudice di secondo grado, affinchè quest'ultimo possa individuare immediatamente e velocemente la decisione appellata nella moltitudine di atti processuali digitalizzati e senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado.
Inoltre, il ricorso deve essere corredato da un indice “comprensibile” che elenchi i documenti prodotti non solo numericamente ma anche con descrizione sintetica dei loro estremi e contenuto: tra essi, occupa il primo posto la sentenza impugnata.
Con riferimento al Codice del processo amministrativo, il Consiglio ha precisato che, sebbene non richieda il deposito della decisione impugnata on copia autentica, perdura l'onere di deposito della copia semplice, a pena di inammissibilità del ricorso, da effettuarsi entro un termine di decadenza.