
Lo ha stabilito il CGA Sicilia con il decreto in commento, osservando che tale adempimento deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrente dall'ultima notificazione.
Con il decreto n. 165 dell'8 giugno 2022, il CGA Sicilia ha affermato che «É inammissibile l'appello nel caso in cui l'appellante non abbia depositato, entro il termine di deposito di trenta giorni decorrente dall'ultima notificazione, la sentenza appellata, adempimento prescritto dall'art. 94 c.p.a. a pena di decadenza».
Nelle sue argomentazioni, il Consiglio ha osservato che il deposito della sentenza appellata è espressione di un elementare dovere di collaborazione della parte con il Giudice di secondo grado, affinchè quest'ultimo possa individuare immediatamente e velocemente la decisione appellata nella moltitudine di atti processuali digitalizzati e senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado.
Inoltre, il ricorso deve essere corredato da un indice “comprensibile” che elenchi i documenti prodotti non solo numericamente ma anche con descrizione sintetica dei loro estremi e contenuto: tra essi, occupa il primo posto la sentenza impugnata.
Con riferimento al Codice del processo amministrativo, il Consiglio ha precisato che, sebbene non richieda il deposito della decisione impugnata on copia autentica, perdura l'onere di deposito della copia semplice, a pena di inammissibilità del ricorso, da effettuarsi entro un termine di decadenza.
CGA Sicilia, sez. Giurisdizionale, decreto (ud. 7 giugno 2022) 8 giugno 2022, n. 165
Svolgimento del processo/Motivi della decisione
Ritenuto che emerge un profilo di inammissibilità dell’appello, rilevabile d’ufficio, in quanto l’appellante non ha depositato, entro il termine di deposito di trenta giorni decorrente dall’ultima notificazione, la sentenza appellata, adempimento prescritto dall’art. 94 c.p.a. a pena di decadenza, quale espressione di un elementare (quanto gratuito, non essendo la copia della sentenza appellata soggetta a oneri fiscali) dovere di collaborazione della parte con il giudice di appello, affinché quest’ultimo, attraverso la consultazione del fascicolo digitale di appello, possa immediatamente e velocemente individuare, nella moltitudine di atti processuali digitalizzati, la sentenza impugnata, senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado (si ricorda, come più volte affermato, che il ricorso deve essere corredato da un indice “comprensibile” che elenchi i documenti prodotti non solo numericamente ma anche con descrizione sintetica dei loro estremi e contenuto, e in tale indice la sentenza impugnata dovrebbe, auspicabilmente, occupare il primo posto);
Rilevato che nel vigore del c.p.a., secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sebbene non sia richiesto il deposito della decisione impugnata in copia autentica, perdura l’onere di deposito, a pena di inammissibilità del ricorso, della copia semplice della decisione impugnata [Cons. St., III, 14.6.2011 n. 3619; Id., IV, 25.3.2014 n. 1455; Id., V, 28.5.2014 n. 2773], e, tanto, anche in regime di processo amministrativo telematico [Cons. St., VI, 19.2.2019 n. 1136; Id., IV, 13.7.2020 n. 4488; Id., VI, 17.11.2020 n. 7133; Id., IV, 3.6.2021 n. 4246; Id., IV, 26.4.2022 n. 3174]; la perdurante vigenza di un termine di decadenza per il deposito della sentenza gravata è funzionale a garantire esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private, strumentali al regolare svolgimento del giudizio [Cons. St., VI, 3.6.2022 n. 4520].
Rilevato che la prima udienza utile avuto riguardo ai termini a difesa e ai carichi di udienza, è la camera di consiglio del 21.9.2022, sia ai sensi e per gli effetti dell’art. 72-bis c.p.a.
P.Q.M.
Fissa la camera di consiglio del 21.9.2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 72-bis c.p.a.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.