Con la sentenza in commento, gli Ermellini si soffermano sulla cd. copia-immagine e sull'esigenza di conservare il dato informatico e il suo stato in un determinato periodo.
Il GIP presso il Tribunale di Milano rigettava gli atti di opposizione proposti dagli indagati contro il decreto del PM con il quale era stata respinta l'istanza della difesa degli stessi volta ad ottenere la copia forense del dispositivo smartphone realizzata attraverso specifici software per l'apertura e la lettura delle menzionate copie forensi, limitando il rilascio di...
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, all'esito della udienza disposta ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., ha rigettato gli atti di opposizione ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. pen. proposti dagli indagati C.D. e C.G. avverso il decreto emesso in data 30 luglio 2021 dal pubblico ministero presso lo stesso Tribunale, con il quale è stata rigettata l'istanza della difesa dei predetti indagati di ottenere la copia forense del dispositivo smartphone acquisito presso V.A. realizzata in data 20 luglio 2021 con modalità Full File System, della copia forense realizzata in data 13 novembre 2020 mediante software Cel/ebrite Ufed Physical Analyzer ver. 7.39.1.2 con modalità Advanced Logica/ - File System, nonché copia di eventuali programmi informatici necessari per l'apertura e la lettura del contenuto delle predette copie forensi, limitando il rilascio di copia della sola porzione di dati relativi alle chat di A. con G. e D..
2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione C.D. e C.G. a mezzo dei rispettivi difensori.
3. Nell'interesse di C.D. si deduce:
3.1. Con il primo motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla perimetrazione dell'accertamento tecnico irripetibile disposto dal Pubblico Ministero. Erroneamente il Giudice ha riferito tale perimetro alle ragioni di un diverso e precedente atto - l'acquisizione del dispositivo cellulare dell'A. - e non a quello proprio dell'accertamento tecnico riguardante l'intero contenuto di detto dispositivo (v. avviso di accertamenti tecnici irripetibili del P.M. - all. 7 al ricorso), così come - del resto - documentato dallo stesso svolgimento delle operazioni (v. verbale del 13 novembre 2020 - all. 9 al ricorso).
3.2. Con il secondo motivo, inosservanza dell'art. 360 cod. proc. pen. in quanto l'oggetto dell'accertamento tecnico disposto ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. è stato definito in relazione ad altro e diverso atto di indagine - mai esibito alla difesa del D. e del G. fino alla udienza camerale del 30 settembre 2021 - vanificando il contraddittorio svoltosi tra le parti attraverso le istanze difensive del G. e del D., con l'accoglimento di esse da parte del Pubblico Ministero, di copiare tutto il contenuto del telefono. Né la scelta del provvedimento impugnato può essere giustificata dalla garanzia dei diritti dell'indagato A. che non ha inteso presenziare alle operazioni e si è espresso solo tardivamente - a ridosso dell'udienza camerale - per impedire alla% difesa del D. e del G. di ottenere la copia dell'intero contenuto del telefono.
4. Nell'interesse di C.G. si deduce inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 360 e 366 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione.
Il ricorso illustra ampiamente il contesto procedimentale e fattuale in cui si è situato l'incidente determinato dal rigetto della istanza difensiva di copia dell'intero contenuto del telefono acquisito presso V.A., fino al coincidente - con il responso del Giudice per le indagini preliminari - deposito della relazione riguardante un ulteriore accertamento tecnico disposto dal pubblico ministero in data 23 luglio 2021 sulle chat apparentemente intervenute tra A., D. e G., successivamente depositata alla difesa.
Si censura quindi la rideterminazione operata dal provvedimento impugnato dell'oggetto dell'accertamento irripetibile disposto sul dispositivo telefonico acquisito presso l'A. come reso manifesto dal provvedimento che l'ha disposto e dalle operazioni in contraddittorio che l'hanno coerentemente seguito: la copia forense dell'intero contenuto del dispositivo telefonico. Il Giudice, in violazione del diritto di difesa, ha confuso il mezzo di ricerca della prova esperito ai sensi dell'art. 248 cod. proc. pen. - dopo lo scoop giornalistico de "Il Fatto Quotidiano" - con l'accertamento tecnico ex art. 360cod. proc. pen. avente natura, presupposti, oggetto e finalità del tutto diversi dal primo, non a conoscenza della difesa.
5. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-1. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Motivi della decisione
1. I ricorsi non sono fondati e devono essere rigettati.
2. Deve essere premessa la ammissibilità dei ricorsi proposti in applicazione della disposizione di cui all'art. 366, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi - in sostanza - di un rifiuto sine die del deposito di esiti dell'accertamento tecnico irripetibile, ipotesi più ampia rispetto al ritardo del deposito, in conformità all'orientamento secondo il quale qualora il difensore proponga opposizione contro il diniego del PM di autorizzazione all'estrazione di copia della documentazione oggetto di sequestro probatorio, il Giudice per le indagini preliminari può fissare l'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. e disporre (con provvedimento non viziato da abnormità) che sia consentito al difensore esaminare ed estrarre copia della documentazione sequestrata, facendo così applicazione analogica del rimedio previsto dall'art. 366, secondo comma, cod. proc. pen. per il diverso caso di opposizione al decreto del pubblico ministero volto ritardare l'esercizio delle facoltà difensive. (Sez. 6, n. 37045 del 15/10/2002, Rv. 222923).
3. I motivi proposti da entrambi i ricorsi sono sostanzialmente sovrapponibili e possono pertanto essere congiuntamente trattati.
4. Il provvedimento impugnato ha rigettato l'opposizione svolta dalle difese degli indagati ricorrenti sul rilievo che - non risultando sufficientemente chiare le indicazioni dell'avviso ex art. 360 cod. proc. pen. - il perimetro dell'accertamento tecnico dovesse essere definito dalla richiesta di consegna ex art. 248 cod. proc. pen. con la quale è stato acquisito agli atti il dispositivo telefonico sul quale si è svolto l'accertamento tecnico motivato dalla necessità di verificare le chat che il giornalista de "Il Fatto Quotidiano" aveva ricevuto dall'A. via Whatsapp. Il Giudice, inoltre, ha osservato che il più ampio riferimento dei verbali delle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria si spiega sulla base della verosimile necessità tecnica che la estrapolazione delle predette chat passa attraverso quella dell'intera chat whatsapp riconducibile all'A., che per ragioni logiche prima che ancora giuridiche non giustifica l'acquisizione al fascicolo con le forme dell'art. 360 cod. proc. pen. di contenuti estranei alle chat inviate da A. al giornalista del Fatto Quotidiano, accadimento che solo giustifica la scelta investigativa in questione.
5. Ritiene questo Collegio che, con le precisazioni di cui appresso, non si è realizzata nella specie alcuna violazione del diritto di difesa e, segnatamente, nessuna indebita postuma perimetrazione dell'oggetto dell'accertamento tecnico irripetibile disposto dal Pubblico Ministero.
Invero, del tutto corretto è il provvedimento di rigetto impugnato in quanto conforme alla natura strumentale del predetto accertamento ex art. 360cod. proc. pen., espressamente destinato ad operare - secondo i provvedimenti con il quale è stato disposto - un accertamento sullo smartphone acquisito in data 5/11/2020, così come articolato nei successivi verbali di esecuzione delle operazioni in data 13/11/2020, 18/11/2021, 8/4/2021 e 20/7/2021.
6. Invero, pienamente ammissibile risulta tale accertamento irripetibile sul dispositivo elettronico acquisito presso l'A. in funzione della estrazione di un suo specifico contenuto, a prescindere dalla contestuale indicazione di questo nel provvedimento dispositivo, in ragione della sua natura strumentale sufficientemente indicata nell'avviso ex art. 360 cod. proc. pen. emesso dal Pubblico Ministero in data 6 novembre 2020 laddove si palesa la necessità di procedere ad accertamento tecnico non ripetibile sullo Smarphone Iphone 8 Plus acquisito in data 5/11/2020.
Con il provvedimento emesso dal pubblico ministero in data 30 luglio 2021 - a seguito della istanza difensiva di ostensione dell'intero contenuto del predetto Smartphone estratto secondo i diversi software - come confermato dal provvedimento impugnato, si è correttamente tenuto conto del collegamento dell'accertamento irripetibile con le predette finalità investigative. Queste - in ogni caso - risultano manifestate agli attuali ricorrenti nel corso dello stesso incidente con l'ulteriore avviso emesso dal pubblico ministero in data 15 luglio 2021 là dove si esplicita in relazione alla acquisizione dello smartphone presso l'A. in data 5/11/2020 - ed a seguito di specifico contraddittorio con la difesa - la finalità di "accertare la genuinità delle chat tra A. V., D. C. e G. C." tramite l'utilizzo del software "Cellebrite UFED Premium ver. 7.16.1.10", alla quale è stato dato seguito con le operazioni di cui al verbale del 20/7/2021.
7. Con la decisione espressa da Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, A., Rv. 270497 in tema di ricorso avverso il sequestro probatorio di dati informatici, il massimo consesso di legittimità ha definito la nozione di sistema informatico, di dato ad esso correlato e delle relative modalità di acquisizione in ragione delle caratteristiche fisiche e dalle modalità di conservazione e di elaborazione. In particolare, le SSUU hanno chiarito che elemento comune che si rinviene nelle considerate disposizioni codicistiche è il riferimento alla possibilità di estrazione di copie dei dati secondo procedure, peraltro non tipizzate (cfr. Sez. 3, n. 37644 del 28/5/2015, R., Rv. 265180), che ne assicurino la conformità all'originale e la immodificabilità. Dal complesso di dette disposizioni emerge che "l'estrazione della copia con modalità tali da assicurarne la conformità all'originale e la sua immodificabilità è prevista allo scopo di preservare il dato acquisito isolandolo dal sistema che lo contiene, impedendone la successiva elaborazione, trasformazione o eliminazione, sempre possibile anche senza il diretto intervento di un operatore, ad esempio, se precedentemente programmata. Si tratta, in altre parole, di un riferimento alla c.d. copia-immagine, che riproduce il dato duplicato nelle stesse condizioni in cui si trova al momento della sua acquisizione, poiché ciò che può rilevare, per le finalità di indagine che giustificano l'apprensione, non è necessariamente il solo contenuto informativo del dato, ma il dato stesso e il suo stato in un determinato periodo, potendo, ad esempio, con riferimento ad un semplice file, risultare di interesse investigativo la data di creazione, quella di apertura, di esecuzione o dell'ultima modifica, la proprietà, i permessi, eventuali codici di controllo, la posizione all'interno di una determinata cartella o gruppo di cartelle etc. L'acquisizione della copia con le modalità indicate, peraltro, consente l'estrazione di ulteriori copie immagine e la loro successiva manipolazione per i necessari accertamenti tecnici senza l'inevitabile trasformazione o modifica delle condizioni originali che si avrebbe operando diversamente, rendendo peraltro detti accertamenti ripetibili successivamente. In tali casi, dunque, i dati individuati attraverso la perquisizione vengono sottoposti a sequestro."... "I riferimenti alla copia dei dati ed al mantenimento della loro originaria integrità introdotti dalla legge n. 48 del 2008 riguardano le cosiddette copie-immagine (la cui integrità ed identità all'originale è assicurata dalla funzione crittografica di "hash" alla stregua di un'impronta) ed è evidente, dal momento che...l'acquisizione e conservazione del dato informatico deve assicurare la possibilità di successive analisi nello stato e nelle condizioni nelle quali esso si trovava all'interno del sistema attraverso la creazione, appunto, di un "clone"..." Va tuttavia posto in evidenza che, sulla base delle disposizioni in precedenza esaminate e delle diverse esigenze investigative che rendono necessario il sequestro, la distinzione tra "copia-immagine" (o "clone") e semplice copia non sembra sufficiente per definire i termini della questione, dovendosi anche distinguere i casi in cui la apprensione riguardi, essenzialmente, il dato informatico in relazione al suo contenuto, in quanto rappresentativo di atti o fatti, dunque quale vero e proprio documento, la cui particolarità è data soltanto dalle modalità di acquisizione e conservazione. In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, riguardo ai dati ed ai sistemi informatici possono verificarsi diverse situazioni, in precedenza individuate, rispetto alle quali il sequestro probatorio, secondo le diverse necessità, può colpire il singolo apparato, il dato informatico in sé, ovvero il medesimo dato quale mero "recipiente" di informazioni. Se, per quanto riguarda la prima ipotesi, è indubbio che l'interesse ad ottenere la restituzione va riferito all'intero apparato o sistema in quanto tale, perché specifico oggetto del sequestro, nella seconda, invece, la materiale apprensione riguarda il dato come cristallizzato nel "clone" identico all'originale e, perciò, da esso indistinguibile, perché riversato nella "copia immagine" solo per preservarne l'integrità e l'identità alle condizioni in cui si trovava al momento del prelievo e consentire successive verifiche o accertamenti tecnici."
8. In conclusione, il provvedimento impugnato si è attenuto alle regole che presiedono alla acquisizione del dato informatico ed alla realizzazione della c.d. copia integrale, servente rispetto alle esigenze probatorie correlate alla investigazione riguardanti la chat apparentemente intervenuta tra A., D. e G., consegnata dal giornalista de "Il Fatto Quotidiano" al Pubblico Ministero, che ha così legittimamente determinato l'oggetto del deposito alla difesa.
9. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.