Secondo la Cassazione, qualora la misura viene revocata per il venir meno dei presupposti, la restituzione del bene viene disposta in favore del soggetto a cui il bene è stato sequestrato. Qualora, invece, diviene inefficace in seguito a sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, la restituzione è disposta in favore dell'avente diritto.
Il Pubblico Ministero revocava il sequestro preventivo di un'area demaniale disposto del Tribunale del riesame nel procedimento a carico della parte e ordinava la restituzione dei beni al Demanio dello Stato in quanto avente diritto. Il Tribunale del riesame, decidendo sull'appello proposto dalla parte riguardante l'attribuzione del compendio...
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 13 luglio 2021 il Tribunale del riesame ha disposto, nel procedimento a carico di R. R. per violazione dell'art. 1161 cod. nav., il sequestro preventivo di un'area demaniale marittima su cui insisteva un cottage con relative pertinenze nell'ambito del complesso residenziale "M." sito sul lungomare di (omissis).
Con decreto del 15 settembre 2021 il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma ha revocato il sequestro preventivo e disposto la restituzione dei beni all'avente diritto, Demanio dello Stato.
Con ordinanza in data 17 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Roma, decidendo sull'appello presentato da R. R. avverso l'attribuzione del compendio sequestrato al Demanio, ha annullato il provvedimento del Pubblico ministero e rispristinato l'originario sequestro preventivo.
2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma sulla base di due motivi.
Con il primo lamenta la violazione di legge per errata applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. Sostiene che, anche in casi diversi dal proscioglimento e dalla sentenza di non luogo a provvedere, è ammessa la restituzione del bene a soggetto diverso dal sequestratario. Infatti, l'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. prevede che il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato (ivi compreso un soggetto diverso dal sequestratario), quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1; l'art. 322-bis cod. proc. pen. stabilisce che, fuori dai casi previsti dall'art. 322 cod. proc. pen., il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero; è ammessa, quindi, anche in caso di revoca del sequestro preventivo per il venir meno dei presupposti applicativi, la restituzione del bene in favore dell'avente diritto; se così non fosse, in caso di condanna, la restituzione dovrebbe essere disposta in favore dell'imputato, quand'anche la res appartenga a un terzo.
Ritiene errata la tesi del Tribunale del riesame secondo cui, venendo meno presupposti applicativi del sequestro, la restituzione avrebbe dovuto essere eseguita in favore del soggetto cui il bene era stato sequestrato.
Con il secondo deduce la violazione di legge in merito all'individuazione delle cause di revoca del sequestro preventivo. Infatti, la revoca era stata possibile, perché si era maturata la preclusione cautelare sulle cause del sequestro, per cui correttamente era stata disposta la restituzione del bene al Demanio.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, se il sequestro preventivo è revocato per il venir meno dei presupposti della misura, la restituzione è disposta in favore del soggetto a cui il bene è stato sequestrato, se invece diviene inefficace in seguito a una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, la restituzione è disposta in favore dell'avente diritto (si veda tra le più recenti, Cass., Sez. 1, n. 31388 del 12/01/2021, Bertollini, Rv. 281757-01). Non si dubita, tuttavia, e in tali sensi andrebbe puntualizzato il principio di diritto sopra enunciato, peraltro affermato in un peculiare caso di sequestro di assegno, che, in astratto, se già nella fase preliminare sia noto con certezza chi sia il titolare del bene a cui spetti la restituzione, questa possa eseguirsi in suo favore. D'altra parte, l'art. 324, comma 8, cod. proc. pen., che è una norma per così dire di chiusura del sistema, stabilisce che, in caso di contestazione della proprietà, il giudice del riesame rinvia la decisione della controversia al giudice civile mantenendo nel frattempo il sequestro (si veda per un'applicazione, Cass., Sez. 2, n. 49530 del 24/10/2019, Manzone, Rv. 277935-01).
Nel caso in esame, il Pubblico ministero, rilevato che l'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva disposto il sequestro preventivo del cottage con relative pertinenze, non era stata impugnata per cassazione, e ritenuto altamente improbabile che il giudizio di merito si sarebbe risolto in favore della concessionaria, ha anticipato gli effetti della sentenza definitiva di merito, disponendo direttamente l'attribuzione dei beni al Demanio, così identificato il soggetto avente diritto alla restituzione.
Tale scelta, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame che ha ripristinato il sequestro preventivo, non ha, però, base legale, perché non è possibile attribuire alla decisione cautelare lo stesso valore della decisione di merito, con tutte le conseguenze del caso in merito alle restituzioni.
Ben vero il pubblico ministero rimane arbitro delle scelte della fase preliminare e, quindi, può decidere se mantenere o meno il sequestro, ma non può, in ipotesi di dissequestro, attribuire il bene al soggetto che ritenga, sia pure con elevata probabilità, essere l'avente diritto, in assenza di un'adeguata motivazione, ulteriore rispetto a quella desumibile dall'eventuale andamento che possa avere avuto la fase cautelare del giudizio.
Il ricorrente ha richiamato a sostegno della propria scelta la sentenza di questa Corte, Sez. 5, n. 34552 del 04/06/2014, Pantano, Rv. 260485, che, nel ricostruire la complessa disciplina della revoca del sequestro del pubblico ministero, ha fatto riferimento a due orientamenti giurisprudenziali, uno, secondo cui il vincolo reale sulle cose è destinato a permanere di massima fino alla sentenza definitiva, con la conseguenza che la restituzione è di norma rinviata al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento (salvo che sia disposta la confisca), con la sola eccezione dell'ipotesi in cui risultino mancanti, originariamente o per fatti sopravvenuti, i presupposti della misura reale, l'altro, secondo cui è in astratto possibile la revoca del sequestro sempre che il pubblico ministero abbia individuato l'avente diritto alla restituzione, perché in tal caso la funzione special-preventiva della misura non avrebbe più ragion d'essere. A ben vedere, il contrasto è più apparente che reale. La sentenza della Sez. 2, n. 14956 del 30/01/2008, Miano, non massimata, da cui originerebbe il contrasto, ha semplicemente osservato che la revoca della misura cautelare reale è possibile in presenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, sicché "in via generale deve dirsi preclusa la richiesta di revoca di un provvedimento di sequestro preventivo qualora la situazione di fatto sia immutata rispetto alla data di emanazione del provvedimento. Per situazione di fatto deve intendersi quella che ha dato origine al provvedimento ablatorio". Nel caso scrutinato, tuttavia, la Corte ha concluso che con il dissequestro il pubblico ministero aveva di fatto azzerato le ragioni originarie del sequestro che invece persistevano e ha annullato il decreto del pubblico ministero (si veda per un'applicazione del principio di diritto ora enunciato, Cass., Sez. 1, n. 11273 del 24/02/2009, Scorrano, Rv. 243042, secondo cui l'annullamento della revoca del sequestro preventivo comporta l'obbligo dell'immediato ripristino della misura cautelare, con efficacia "ex tunc" del vincolo di indisponibilità sui beni).
Alla luce delle considerazioni esposte, ritiene questo Collegio che il Tribunale del riesame abbia correttamente ripristinato la misura, dopo aver verificato che non era mutata la situazione di fatto e quindi non erano venuti meno i presupposti di legge, cioè la necessità di mantenere il sequestro sui beni finché non fosse concluso il procedimento penale. D'altra parte, il Pubblico ministero ricorrente non ha allegato elementi significativi in questo giudizio, tali non essendo le preclusioni cautelari, che giustifichino l'immediata attribuzione dei beni al Demanio. La decisione è stata correttamente argomentata ed è in linea con i consolidati orientamenti giurisprudenziali di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso