L'intestazione fiduciaria di quote sociali integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, dunque a fronte di una responsabilità a titolo aquiliano custodiale, la legittimazione passiva della domanda spetta al titolare formale in qualità di interposto reale.
Il Tribunale di Milano condannava una società al pagamento di una data somma a favore dell'attuale ricorrente a titolo risarcitorio custodiale. Tuttavia, prima dell'emissione della sentenza, la stessa società era stata messa in liquidazione e poi cancellata dal Registro delle imprese, dunque il ricorrente chiedeva il suddetto pagamento alla socia, convenendola in giudizio.
Il...
Svolgimento del processo
A. C. ricorre, sulla base di tre motivi corredati da memoria, avverso la sentenza n. 4402 del 2018 della Corte di appello di Milano esponendo che:
- il Tribunale di Milano aveva condannato, a titolo risarcitorio custodiale, la s.r.l. M. S. al pagamento di una somma di denaro in suo favore;
- la s.r.l. era stata (prima della stessa sentenza) messa in liquidazione e poi cancellata dal Registro delle imprese, sicché aveva chiesto il pagamento in parola a R. B., quale già socia, convenendola in giudizio;
il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda per carenza di prova in ordine alle somme riscosse dalla convenuta quali risultanti dal bilancio finale;
- la Corte di appello aveva riformato parzialmente la decisione osservando che doveva presumersi la riscossione delle somme liquide risultanti dal bilancio sociale, mentre non dei crediti di cui non risultava né l'esigibilità né la riscossione, ma dovevano imputarsi le somme in parola nei limiti della quota sociale di cui B. risultava intestataria, ovvero il 5%, posto che il residuo 95% era intestato alla società di diritto svizzero F. s.a., dovendosi al contempo escludere la rilevanza del contratto di "mandato fiduciario" allegato dall'attore, perché nella copia prodotta era illeggibile il numero delle quote pretesamente intestate solo fiduciariamente alla società menzionata, e perché la stessa data di sottoscrizione dell'accordo non era chiara;
resiste con controricorso R. B.;
Motivi della decisione
Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 214, 215, cod. proc. civ., 2702, 2719, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare, omettendone l'esame, che:
- il contratto di "mandato fiduciario" prodotto in copia non disconosciuta riportava alla prima pagina e alla quarta pagina, quest'ultima integrante l'allegato all'accordo contenente la scheda d'identificazione del fiduciante beneficiario, il numero delle quote di B., pari al 100% della s.r.l.;
il documento era anzi stato riconosciuto da B., stigmatizzando nel corso del giudizio la sua rivelazione nonostante fosse coperto da vincolo di riservatezza;
con il secondo e subordinato motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 161, 210, cod. proc. civ., 2721, 2724, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di ammettere le istanze di prova testimoniale e per interpello nonché l'ordine di esibizione del patto fiduciario, qualora ritenuta parzialmente carente la prova documentale che costituiva, però, principio di prova scritta;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, cod. civ., 324, cod. proc. civ., poiché il Tribunale aveva motivato, senza censura in appello, anche nel senso che, volendo ammettere la riconducibilità delle quote alla convenuta, non sarebbe stata provata la riscossione delle somme riportate nel bilancio sociale finale;
Rilevato che:
I motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati previa correzione della motivazione;
questa Corte ha chiarito che l'intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista, a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata, la titolarità delle quote, pur essendo, in forza di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto a osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire le quote a quest'ultimo a una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (Cass., 21/03/2016, n. 5507);
nel quadro assertivo discusso dalle parti, peraltro, non è venuta in gioco, da quanto emerge nella cornice dell'art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., la natura di società fiduciaria istituzionale, ai sensi della legge n. 1966 del 1939, della società di diritto svizzero indicata e pacificamente risultante come titolare formale delle quote, emergendo solo, e anzi, un accordo per l'intestazione nominale delle quote medesime, per conto della fiduciante, con vincolo alle istruzioni di quest'ultima e alla non ostentazione del patto in questione;
non è risultato, cioè, che si sia trattato di un incarico gestorio a società avente questo specifico oggetto sociale e in funzione del raggiungimento di uno specifico scopo, con obblighi di rivelazione della effettiva proprietà analoghi a quelli previsti dall'art. 1, ultimo comma, r.d. n. 239 del 1942, che costituisce indice normativo per la possibile ricostruzione della fattispecie in differente chiave, potendosi in tesi sostenere, in questo diverso caso, la prevalenza del dato proprietario e dunque, a valle, che delle correlative obbligazioni contratte dalla società fiduciaria risponda il fiduciante rimasto, appunto, titolare dominicale (cfr., da ultimo, Cass., Sez. U., 27/04/2022, n. 13143, § XVII);
in questa cornice (cfr. anche Cass., 23/03/2018, n. 7364, specie alle pagg. 6-10), trattandosi di adempimento a fronte di responsabilità a titolo aquiliano custodiale, opererà comunque il principio evincibile dall'art. 1705, primo comma, cod. civ., e la legittimazione passiva della domanda in questione spetterà al titolare formale quale interposto reale;
la legittimazione passiva tanto quanto attiva, è profilo rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, salvo un giudicato ostativo (Cass., Sez. U., 16/02/2016, n. 2951, Cass., 15/05/2018, n. 11774); in tal caso non è individuabile un giudicato ostativo perché la legittimazione passiva del fiduciante anche per le quote non intestate non è stata oggetto di vaglio e statuizione, essendosi incentrate le decisioni di merito su altre ragioni decisorie, ed essendosi esclusa all'esito dell'istruttoria riservata al giudice di merito, in primo grado la prova del fatto ritenuto costitutivo della riscossione delle somme di bilancio, e in appello la prova del mandato fiduciario (arg. ex Cass., Sez. U., 12/05/2017, n. 11799, 9.3.3.2.);
neppure deve sottoporsi alle parti la questione ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., poiché si tratta di tema, quella della legittimazione in base all'affermato contratto di "mandato fiduciario", già offerto al contraddittorio delle parti, per un verso afferendo alla fondatezza della domanda per come svolta, per altro verso in quanto esplicitamente prospettata come si evince dalle espresse controdeduzioni effettuate sul punto nel controricorso (pag. 19);
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in 5.000,00 euro oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.