La pronuncia è stata definita come “punto di riferimento” in quanto per la prima volta un tribunale cinese si è occupato specificatamente della natura giuridica degli NFT e degli obblighi di una piattaforma NFT.
La vicenda riguarda un caso di copyright sulla presunta violazione di token non fungibili ("NFT") quotati su un mercato online in Cina. Nello specifico, la querelante citava in giudizio Bigverse affermando di essere il titolare del copyright di una serie di opere illustrate da un'artista cinese che è stato legato a un NFT e offerto sulla piattaforma NFTCN di Bigverse senza la sua autorizzazione.
Bigverse esclude la propria responsabilità precisando di essere un intermediario e non il creatore o il venditore degli NFT sulla sua piattaforma, che sono stati creati e caricati dagli utenti.
Secondo il Tribunale, parte convenuta aveva il dovere di rilevare e prevenire le violazioni prima che gli NFT fossero effettivamente elencati sulla sua piattaforma, oltre ad avere l'obbligo di rispondere alle notifiche di violazione degli NFT dopo il fatto. Ne consegue la condanna di Bigverse a rimuovere gli NFT e a risarcire la società attrice.
Inoltre, il Giudice ritiene che Bigverse dovrebbe mantenere un sistema di controllo per verificare che gli NFT che gli utenti cercano di elencare sulla piattaforma NFTCN non violino i diritti di altri, nonché un sistema di rimozione per affrontare le violazioni degli NFT che sono state elencate.
L'aspetto rilevante della decisione in esame è rappresentato dal fatto che per la prima volta un tribunale cinese si è occupato specificatamente della natura giuridica degli NFT e degli obblighi di una piattaforma NFT. In particolare, il Tribunale ha definito gli NFT come «merci digitali» e ha precisato che «la vendita di una NFT non equivale a un trasferimento o una licenza della proprietà intellettuale dell'opera d'arte sottostante, a meno che i termini della vendita non prevedano diversamente».
Secondo il Giudice, «la vendita di un NFT che fa uso non autorizzato di un'opera protetta da copyright di un altro non viola il diritto di distribuzione del proprietario del copyright nell'opera sottostante, (…) ma viola il diritto di comunicazione tramite reti di informazione del titolare del copyright».