Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione adottata dall'Autorità, il termine per il deposito della documentazione connessa all'atto impugnato non è perentorio.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 9 maggio 2019 il Tribunale di Firenze, decidendo sul ricorso proposto dall'impresa individuale Scuola X DI FP , annullava l'ordinanza n. 282 del 9 maggio 2018, con cui Autorità garante per la protezione dei dati personali aveva irrogato all'opponente una sanzione di € 15.000,00 per la violazione degli artt. 163, 161 e 162, comma 2, D. Lgs. 196/2003.
In particolare, il Tribunale, dopo aver rammentato che, ex art. 10 D. Lgs. 150/2011, il procedimento di opposizione in questione doveva ritenersi disciplinato dalle norme sulle controversie in materia di lavoro, rilevava che l'Amministrazione opposta non si era costituita nel rispetto del termine di cui all'art. 416 c.p.c., ed era pertanto integralmente decaduta dai mezzi di prova, comprese le produzioni documentali relative all'accertamento dell'illecito contestato, che quindi doveva ritenersi non provato.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Resiste con controricorso l'impresa individuale Scuola X DI FP.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso Autorità garante per la protezione dei dati personali deduce, in relazione all'art. 360, n. 3), c.p.c. la falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 152, commi 1 e 1-bis, D. Lgs. 196/2003; 6, comma 8 (anche in riferimento ai commi 3, 4, 5), e 10, commi 1 e 2, D. Lgs. 150/2011. Lamenta l'Autorità ricorrente che il Tribunale di Firenze abbia applicato al procedimento di opposizione unicamente la disciplina di cui all'art. 416 c.p.c., in virtù del richiamo operato dall'art. 10, D. Lgs. 150/2011, escludendo invece l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 6, del medesimo D. Lgs. 150/2011 -ed in particolare il comma 8- in tal modo giungendo a dichiarare inutilizzabili tutti i documenti prodotti dalla stessa Autorità, compresa la documentazione relativa all'accertamento dell'infrazione.
Argomenta invece l'Autorità che al procedimento di opposizione di cui all'art. 152, D. Lgs. 196/2003, deve trovare applicazione anche il disposto di cui al citato art. 6, quale previsione generale dettata dal D. Lgs. 150/2011 per tutti i procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione regolati dal rito del lavoro. Da ciò deriva, secondo la ricorrente, l'applicazione del comma 8 del citato art. 6, il cui termine di dieci giorni deve considerarsi ordinatorio, in relazione al deposito della documentazione relativa all'accertamento e contestazione della sanzione.
2. Il motivo è fondato.
Come già affermato da questa Corte -proprio con specifico riferimento alla tematica dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione adottata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali - nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, sicché al mancato rispetto dello stesso non consegue alcuna decadenza carico della p.A., dovendosi ritenere che il principio -già enunciato da questa Corte relativamente al procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del Codice della strada (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 16853 del 09/08/2016 - Rv. 640996 - 01)- sia applicabile alla materia in esame (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25671 del 2018).
Contrariamente a quanto opinato nella sentenza del Tribunale di Firenze, la previsione di cui al comma 1 dell'art. 10 D. Lgs. 150/2011 non vale a precludere una lettura sistematica con l'art. 6, comma 8, del medesimo D. Lgs., il quale fissa uno specifico regime per il deposito della copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, giacché per essi è il giudice che, con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire, ordina all'autorità opposta, autrice del provvedimento impugnato, di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza stessa, tale documentazione. Va anzi osservato che tale ordine - secondo quanto attestato nella stessa decisione impugnata- era contenuto anche nel decreto di fissazione di udienza adottato dal Tribunale di Firenze.
Di tale termine, però, si deve escludere la natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità, rimanendo perciò la copia del verbale di contestazione tardivamente prodotta sempre utilizzabile come prova (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9545 del 18/04/2018 - Rv. 648048 - 01)
3. Alla luce di tali considerazioni il Tribunale adito avrebbe dovuto esaminare in ogni caso gli atti relativi all'accertamento dell'infrazione, prodromici all'adozione dell'ordinanza opposta, per verificarne l'idoneità a supportare l'ordinanza medesima.
4. Il ricorso merita, pertanto, accoglimento e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Firenze in diversa composizione.