In quanto riprogrammabile, la profilassi non costituisce legittimo impedimento connesso ad uno stato di malattia.
In un procedimento avente ad oggetto la richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza rigettava l'istanza del difensore di differimentodell'udienza. In particolare, non riconosceva l'assoluta impossibilità per il legale di comparire all'udienza perché avrebbe potuto agevolmente...
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, all'udienza del 20 luglio 2021 nel procedimento instaurato nei confronti di (omissis) per la richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione, ha rigettato la richiesta del di lui difensore di differimento dell'udienza. Non ha a tal fine riconosciuto l'assoluta impossibilità per il difensore di comparire all'udienza o appuntamento per la vaccinazione anti-Covid presso il Centro civico di (omissis), avrebbe potuto essere tempestivamente cambiato, evitando la coincidenza con il giorno di udienza e perché, in ogni caso, il difensore avrebbe potuto incaricare un sostituto processuale.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (omissis), che ha dedotto vizio di violazione di legge per mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell'udienza, fissata per il giorno 20 luglio 2021, non avendo il Tribunale riconosciuto erroneamente la legittimità dell'impedimento difensivo tempestivamente dedotto. Per il giorno dell'udienza era stato fissato il richiamo della vaccinazione anti-Covid per il difensore, che peraltro aveva anche rappresentato l'impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale perché lo studio professionale non dispone di collaboratori interni e/o esterni.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente all'esame dei motivi va rilevato che il difensore del ricorrente ha proposto richiesta di trattazione orale e che detta richiesta non è ammissibile atteso che in ragione della materia su cui verte il ricorso il rito di trattazione è quello camerale cd. non partecipato di cui all'art. 611 cod. proc. pen.
2. Tanto chiarito in premessa, il ricorso non merita accoglimento.
La richiesta di rinvio dell'udienza non è stata motivata adducendo un impedimento da ragioni di salute, intendendosi per tale una condizione attuale e imprevedibile di ostacolo a presenziare all'udienza determinata da una compromissione della salute.
Ove sussista un impedimento rientrante nell'ambito delle ragioni di salute, non è dubbio che il difensore impedito non abbia l'obbligo di nominare un sostituto o di indicare le ragioni della mancata nomina, come chiarito da Sez. u, n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267747, secondo cui "l'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina".
3. Nel caso in esame il difensore ha prospettato un impedimento, non assoluto, ricollegabile ad una programmazione di attività di profilassi, per la somministrazione del vaccino anti covid-19.
Si è trattato di impedimento non assoluto perché l'appuntamento per la somministrazione del vaccino ben poteva essere riprogrammato per tempo su iniziativa dell'interessato; in ogni caso, trattandosi di intervento di prevenzione delle malattie, la sottoposizione alla vaccinazione non può essere inquadrata tra le attività impeditive della partecipazione all'udienza causate da ragioni di salute.
4. Il provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di rinvio dell'udienza non può pertanto dirsi illegittimo. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.