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15 giugno 2022
Impatto ambientale: il TAR Bologna sulla distinzione tra procedura di V.I.A. e screening

La procedura di screening concerne una valutazione ambientale preliminare autonoma che non è necessariamente propedeutica a quella di V.I.A. vera e propria.

La Redazione

Con la sentenza n. 512 del 13 giugno 2022, il TAR Bologna si è espresso sulle procedure diValutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e screening con riferimento alla realizzazione di una variante stradale.
Nello specifico, il TAR ha chiarito che il comma 6 dell'art. 26 D. Lgs. n. 152/2006, nella formulazione pro tempore vigente, non si applica anche alla verifica sull'assoggettabilità a V.I.A. disciplinata dall'art. 19 dello stesso Decreto, considerando che l'art. 8-bis, comma 6, della direttiva 2011/92 non prevede alcun obbligo in capo agli Stati membri di fissare un termine di efficacia della suddetta procedura.
Ciò posto, il TAR evidenzia che sulla base del quadro normativo comunitario e nazionale, ciascuna valutazione ambientale deve essere attuale; per questo essa deve essere rinnovata ogni volta in cui sopravvengano mutamenti dell'opera ovvero del contesto ambientale di riferimento, ponendo particolare attenzione alle interferenze con opere successive che non erano previste o realizzate al momento della valutazione ambientale.

 

Come afferma il Tribunale amministrativo, la verifica di assoggettabilità a V.I.A. rappresenta un procedimento di valutazione preliminare (screening) autonomo, che non è per forza propedeutico alla V.I.A. vera e propria, con la quale condivide l'oggetto. La procedura di screening, infatti, concerne un potere di natura tecnico-discrezionale per mezzo del quale si stabilisce se sussistono o meno impatti e se ne stabilisce il grado, senza tuttavia operare una valutazione comparativa di interessi, in quanto ciò avverrà in sede di procedura di valutazione qualora sia stato accertato il presupposto di un impatto ambientale significativo. Dunque, ciò che distingue i procedimenti riguarda la natura del potere, il quale è tecnico e non politico-amministrativo.

 

Nella stessa sede, il TAR Bologna coglie l'occasione altresì per precisare le condizioni affinché possa ritenersi ammissibile l'azione di accertamento atipica a tutela delle posizioni sostanziali di interesse legittimo:

  • L'azione deve risultare indispensabile ai fini della concreta soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente;
  • L'azione non deve risultare elusiva del termine di decadenza previsto per l'impugnazione degli atti autoritativi;
  • Non deve essere violato l'art. 34, comma 2, c.p.a. sul divieto di sindacato sui poteri autoritativi non ancora esercitati dall'Amministrazione.