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16 giugno 2022
Diritto d’autore e ne bis in idem: la Consulta dichiara incostituzionale l’art. 649 c.p.p.

Il sistema del doppio binario sanzionatorio necessita una rimeditazione: infatti, non può essere aperto e nemmeno proseguito un processo penale a carico di chi sia già stato sanzionato in via amministrativa per la stessa violazione dei diritti d'autore.

La Redazione

La vicenda trae origine dalla sanzione amministrativa inflitta al titolare di una copisteria (pari a quasi 6mila euro) per avere abusivamente fotocopiato dei libri di testo. Considerando che per lo stesso fatto la L. n. 633/1941 prevede anche la pena detentiva e la multa, una volta che l'interessato era stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, quest'ultimo sollevava questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 649 c.p.p. con riferimento al profilo inerente al contrasto con il principio del ne bis in idem, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte EDU.

 

Nello specifico, il Tribunale aveva osservato che la norma censurata vietava la sottoposizione ad un secondo giudizio dell'imputato che era già stato assolto ovvero condannato in un altro processo penale, senza però escludere che egli potesse essere giudicato penalmente per un fatto per cui era già stato sanzionato in via amministrativa. In tal senso, il Tribunale chiedeva alla Corte costituzionale se la sottoposizione ad altro processo violasse comunque il principio del ne bis in idem ai sensi del Protocollo n. 7 alla CEDU.

 

Ebbene, con la sentenza n. 149 del 16 giugno 2022, la Consulta ha ritenuto la questione fondata, dichiarando incostituzionale l'art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci il proscioglimento ovvero il non luogo a procedere nei confronti di imputato per delitto in materia di diritto d'autore già sottoposto ad altro procedimento amministrativo a carattere punitivo definitivamente concluso.
Così facendo, la Consulta ha riconosciuto carattere punitivo alle sanzioni pecuniarie previste in tema di diritto d'autore, escludendo una sorta di unitarietà tra questa risposta sanzionatoria e le altre pene previste per gli stessi fatti. Di conseguenza, una duplicazione di sanzioni per la stessa violazione comporta sofferenze e costi ingiustificati per l'interessato e per evitarlo è necessario che il processo penale si concluda quando la sanzione amministrativa già irrogata diventi definitiva.

 

Ciò posto, la Consulta ammette che il rimedio proposto non è sufficiente comunque a rendere razionale il sistema, poiché non ostacola l'apertura di due procedimenti e il loro svolgimento in termini paralleli, dunque il Legislatore è invitato ad eliminare tale disarmonia rimeditando complessivamente il sistema del doppio binario sanzionatorio.

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