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17 giugno 2022
Mediazione civile: sì ai corsi di aggiornamento a distanza
Gli enti di formazione in materia di mediazione civile e commerciale organizzano corsi base per gli aspiranti mediatori e corsi di aggiornamento per chi è già mediatore: quando può essere utilizzata la formazione a distanza?
La Redazione
In un primo tempo, secondo il Ministero della Giustizia la modalità di erogazione dei corsi di formazione per i mediatori civili e commerciali – sia i corsi base che quelli di aggiornamento professionale – era esclusivamente in presenza, sul presupposto che questi corsi richiedessero la compresenza fisica dei docenti e dei discenti.

Quando, poi, però, è sopraggiunta la pandemia, con le norme sul distanziamento sociale il Ministero aveva ammesso l'erogazione dei corsi di formazione in modalità telematica a distanza.

Oggi, cessato il periodo emergenziale con il 31 marzo 2022, il Ministero della Giustizia con la circolare del 13 giugno 2022 precisa quali sono le modalità di erogazione dei corsi di formazione che devono essere seguite, anche perché erano arrivate varie richieste di chiarimenti da parte di enti di formazione.
Peraltro, gli enti di formazione che si sono rivolti al Ministero avevano osservato che la normativa di riferimento (e, cioè, il D. Lgs. n. 28/2010 e il D.M. n. 180/2010) non impone che i corsi di formazione e di aggiornamento per mediatori siano erogati in presenza, né consente all'organo vigilante di adottare delle linee guida in merito alle modalità di erogazione di eventuali corsi online.

Orbene, per il Ministero è vero che la normativa non precisa le modalità di erogazione della formazione, ma impone che queste modalità debbano essere definite per via interpretativa alla luce della ratio e delle finalità della formazione, «in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori».
Ecco allora che il corso di formazione iniziale in materia di mediazione debba essere svolto necessariamente in presenza poiché: 
  • non può esaurirsi infatti in un semplice scambio di materiali o comunicazioni fra il docente e il discente;
  • implica un rapporto diretto e assai più complesso, che non è limitato alla mera fase di docenza da parte dei formatori e di apprendimento da parte dei discenti, prevedendo anche attività pratiche e sessioni simulate partecipate dai discenti, nonché una prova finale di valutazione;
  • è necessario rispettare il numero massimo di 30 discenti e il numero minino di 50 ore.
Rispetto a queste modalità, il Ministero ritiene che il collegamento a distanza appare del tutto inidoneo a una adeguata erogazione della formazione, soprattutto per i profili pratici, di importanza invero determinante sulla futura capacità del mediatore di gestire gli incontri e svolgere la fondamentale attività di mediazione tra le parti.

Viceversa – e qui risiede un primo passo a favore della formazione a distanza – «i soli corsi di aggiornamento formativo, peraltro della durata limitata di 18 ore biennali, poss[o]no essere erogati in modalità a distanza, a condizione tuttavia che, pur virtualmente, sia garantita l'interazione in tempo reale tra docenti e discenti».
Ne deriva che l'aggiornamento erogato online dovrà essere svolto esclusivamente in modalità sincrona, mediante piattaforme telematiche in grado di garantire il rilevamento delle presenze e fornire specifici output (report) che possano tracciare in maniera univoca la presenza di docenti e discenti, nonché consentire di visualizzare in maniera sintetica e/o analitica tutte le informazioni relative ad accessi, IP e tempi di fruizione del corso o di uno specifico modulo/contenuto da parte di qualsiasi tipologia di utente (docente, discente), presenze e stato di avanzamento del corso per singolo studente, contenuti fruiti dal singolo allievo. 
Peraltro, anche la formazione degli avvocati quali mediatori di diritto, dovrà rispettare il contenuto della circolare.
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