Dalla ricostruzione dei fatti era emerso che la danneggiata non avrebbe potuto usare una cautela maggiore o diversa rispetto a quella concretamente adoperata, nonostante conoscesse il tratto di strada sul quale era caduta.
La Corte d'Appello di Bari accoglieva l'appello proposto dalla danneggiata e condannava il Comune al risarcimento dei danni da lei subiti per via di una caduta su una strada posta nell'ambito territoriale dell'Ente convenuto. A fondamento della decisione, l'accertamento sulla riconducibilità del fatto alla responsabilità del Comune, considerando che la...
Svolgimento del processo
Con sentenza resa in data 27/1/2020 (n. 137/2020), la Corte d'appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto da CM, e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato il Comune X al risarcimento, in favore della M, dei danni da quest'ultima subiti a seguito di una caduta verificatasi su una strada posta all'interno dell'ambito territoriale dell'amministrazione comunale convenuta;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha accertato la riconducibilità del fatto dannoso dedotto in giudizio alla responsabilità del Comune X, rilevando come la condotta tenuta dalla M nel transitare sulla sede stradale non fosse giunta al punto di determinare l'integrale risoluzione del nesso di causalità tra il carattere insidioso della conformazione stradale e il danno subito dall'attrice;
avverso la sentenza d'appello, il Comune X propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione;
CM resiste con controricorso;
il Comune X ha depositato memoria;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa (già condotta in decisione all'adunanza del 12/1/2022, ed ivi rinviata a nuovo ruolo) è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.;
Motivi della decisione
Con l'unico motivo d'impugnazione proposto, il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi in relazione agli artt. 2051 e 1227 c.c. (in relazione all'art, 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente trascurato di considerare, ai fini della corretta ricostruzione del fatto, la piena conoscenza, da parte della vittima, dalla conformazione della sede stradale percorsa in occasione della vicenda in esame, finendo col trascurare la grave negligenza della danneggiata nel percorrere il tratto stradale sul quale ebbe a cadere, ai fini dell'attribuzione, alla sua esclusiva responsabilità, della causazione del fatto dannoso dedotto in giudizio;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all'impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formula zione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti";
secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motiva zione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01);
nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dall'odierna amministrazione ricorrente, la corte territoriale ha espressamente proceduto all'esame della condotta della danneggiata in occasione del fatto dannoso dedotto in giudizio, rilevando come dalla stessa non fosse esigibile l'adozione di alcuna cautela maggiore o comunque diversa da quella concretamente adoperata nel caso di specie, avuto riguardo alla morfologia della strada e alle caratteristiche insidiose del tratto sul quale la stessa ebbe a cadere, così come ricostruito sulla base degli altri elementi di prova sottoposti al suo giudizio;
dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la Corte di legittimità al riesame del merito della causa, l'odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di ade guata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;
sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente attestata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del Comune ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.