Risposta negativa dalla Cassazione. Ai fini della configurabilità del delitto è necessario che l'azione turbativa dell'agente causi, anche temporaneamente, un'alterazione al funzionamento complessivo del pubblico ufficio o servizio.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano riformava la sentenza del Tribunale di Milano del 9 febbraio 2021 che aveva assolto gli imputati R. R., A. R., G. R., D. P., A. H. e S. I. dal reato di cui agli artt. 110, 112 e 340 cod. pen. ed in particolare li riteneva responsabili del suddetto reato condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.
Agli imputati era stato contestato di aver, in concorso tra loro, interrotto il 24 agosto 2017 un pubblico servizio e segnatamente di aver ostacolato il personale della società, incaricata dal Comune di Milano, coadiuvata da personale di polizia locale, nell'effettuare lavori sulla sponda del canale artificiale "Naviglio Pavese" per il posizionamento di barre di ferro in corrispondenza dei varchi di accesso ad un barcone utilizzato come ristorante.
Secondo il primo giudice, la condotta degli imputati si era limitata ad una manifestazione di disappunto per quanto stava accadendo (R. R. si era posizionato con una sedia all'ingresso del barcone, affermando che se vi fosse proceduto all'intervento avrebbe chiamato la stampa), non riscontrandosi alcun atto di minaccia o scontro verbale da parte degli imputati. Non si era realizzato alcun turbamento della funzione nel suo complesso: l'agente di polizia presente sul posto aveva deciso di rinviare l'esecuzione dei lavori solo per ragioni di opportunità (poi realizzata nel dicembre successivo), avendo interpellato il comandante sul da farsi (aveva chiesto se procedere con la forza, venendogli risposto di procedere alla sola identificazione dei presenti).
La Corte di appello, sull'impugnazione del P.M., perveniva a differenti conclusioni rilevando che la decisione di rinviare l'esecuzione dei lavori fu adottata dal comandante della polizia locale per il comportamento degli imputati, posizionati davanti al barcone in segno di protesta per impedire l'esecuzione dei lavori, imposti da una sentenza del Consiglio di Stato.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunciando, a mezzo del comune difensore e con un unico atto, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge per carenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato.
Va richiamato un principio di diritto perfettamente attinente al caso in esame (n. 36404 del 2014) e si deduce che sulla base delle testimonianze raccolte non vi è stata alcuna condotta interruttiva o turbativa di un pubblico servizio ad opera degli imputati, alcuni dei quali erano viepìù erano semplici spettatori dei fatti (erano dipendenti del ristorante lì presenti).
Dalla lettura del verbale di udienza risulta che nessuno degli imputati profferì minacce o tenne comportamenti violenti, né furono frapposti ostacoli all'esecuzione dell'intervento.
Né si può ravvisare il reato nella sola condotta di essersi seduto davanti al barcone o di prospettare l'intervento della stampa, trattandosi di condotte agevolmente controllabili o superabili dalla polizia locale.
2.2. Vizio di motivazione.
La Corte di appello ha richiamato in modo contraddittorio a fondamento della propria decisione la stessa sentenza assolutoria.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore dei ricorrenti hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
2. Ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità dell'ufficio si riferisca ad un'alterazione del funzionamento, anche se temporanea, nel suo complesso e non all'alterazione di una singola funzione o prestazione, rapportata ad un determinato momento, la quale non ha in sostanza alcuna incidenza negativa, di apprezzabile valenza, sulla concreta operatività globale dell'ufficio o del servizio. In altri termini, questi devono rimanere, a causa della condotta tenuta dall'agente, effettivamente compromessi nel loro dinamismo operativo non assumendo rilievo alcuno eventuali turbative esterne che, per gli effetti minimali che producono, rientrano, per così dire, nella "fisiologica" prevedibilità, tanto da essere agevolmente controllabili atti·averso i "normali meccanismi di difesa" di cui l'ufficio o il servizio dispone, proprio nella prospettiva di assicurarne il costante funzionamento (tra le tante, Sez. 6, n. 8725 del 19/04/2000, Rv. 220748; Sez. 6, n. 15750 del 06/03/2003, Rv. 224691).
Nel caso in esame, come aveva rilevato il primo giudice, la condotta degli imputati non aveva determinato un'alterazione del funzionamento, anche se temporaneo, nel suo complesso del pubblico ufficio o servizio, chiamato ad eseguire i lavori per la chiusura degli accessi al canale artificiale.
La Corte di appello ha finito per sovrapporre erroneamente l'interruzione del singolo atto in esecuzione da parte dei pubblici agenti (che poteva integrare - ricorrendo però la condotta di violenza o di minaccia - la fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen.) con l'interruzione di cui all'art. 340 cod. pen. (Sez. 5, n. 32374 del 10/02/2015; Sez. 6, n. 15379 del 05/03/2013; Sez. 1, n. 630 del 19/04/1968, Rv. 109025), che deve, come premesso, coinvolgere l'intero ufficio o servizio pubblico.
3. Ne consegue, sulla base di quanto premesso, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.