Questo il principio di diritto pronunciato dagli Ermellini con l'ordinanza in commento.
Una società veniva sanzionata in via amministrativa per l'apposizione di cartelloni abusivi, procedura che era stata avviata dalla Provincia e non dall'ente proprietario della strada.
A seguito del rigetto della sua opposizione alla sanzione, la società propone ricorso per cassazione.
Su proposta del Relatore, il quale aveva ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza...
Svolgimento del processo
1. P. Impianti srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale e rigettata un’opposizione a sanzione amministrativa proposta dalla medesima società.
2. La Provincia di Pescara è rimasta intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.
Motivi della decisione
1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo di appello la ricorrente censura la violazione dell’art. 23, comma 13 bis, del d. lgs. n. 285 del 1992.
Il motivo è inammissibile perché la Corte d'Appello ha accertato in fatto che i cartelloni erano abusivi e il ricorrente richiede una diversa valutazione dei medesimi fatti.
Il secondo motivo ha ad oggetto la violazione dell’art. 23, comma 13 bis, del d. lgs. n. 285 del 1992 e dell’art.21 septies l. n. 241 del 1990. Si afferma la carenza di potere della provincia in ordine alla procedura sanzionatoria amministrativa di competenza dell’ente proprietario della strada.
Il motivo è inammissibile per genericità, la ricorrente non offre alcun elemento a sostegno del ricorso e la stessa società si è rivolta alla Provincia per la regolarizzazione dei cartelloni.
Il terzo motivo di ricorso attiene alla violazione dell’art. 198 cds e dell’art. 8 della l. n. 689 del 1981.
Si lamenta la violazione del cumulo giuridico.
Il motivo è manifestamente infondato in applicazione del seguente principio di diritto: «In tema di sanzioni amministrative, qualora siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non può escludersi l'assoggettamento ad autonoma sanzione per ciascuna delle infrazioni successive alla prima. L’art. 198 invocato dal ricorrente riguarda la diversa ipotesi di più violazioni commesse con una sola azione o omissione».
2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
3. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata.
4. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.