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20 giugno 2022
PAT: il Consiglio detta importanti regole in materia di deposito del ricorso

La sentenza in commento chiarisce alcuni aspetti fondamentali sul deposito del ricorso nell'ambito del processo amministrativo telematico.

La Redazione

Con la sentenza n. 707 del 16 giugno 2022, il CGA Sicilia detta alcune importanti regole in materia di deposito del ricorsoa mezzo PAT.

1.  Il ricorso deve essere redatto in formato digitale con firma digitale

A tal proposito, il Consiglio osserva che ex art. 136, c. 2.bis, c.p.a. «tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale» e che ex art. 9, c. 1, d.P.C.S. 28.7.21. gli atti processuali «sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD».
Ciò posto, il Consiglio ricorda la recente sentenza dell'Adunanza Plenaria (n. 6/2022) secondo cui la predisposizione del ricorso in formato non digitale non determina una nullità. Ne consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione dell'atto entro il termine perentorio fissato dal giudice.

2.  Il deposito del ricorso in modalità digitale deve avvenire necessariamente all'indirizzo PEC specificamente abilitato a ricevere i ricorsi

Sulla questione, il CGA precisa che il deposito del ricorso mediante indirizzo PEC erroneo non costituisce una mera irregolarità sanabile, e pertanto non è applicabile il principio espresso dalla citata Plenaria in quanto circoscritto al caso di ricorso privo di firma digitale, ma correttamente depositato con modalità telematiche nell'ambito del PAT.
Aggiunge inoltre che, un deposito mediante spedizione a un diverso indirizzo PEC, ancorché del medesimo ufficio giudiziario, «non è idoneo a determinare la pendenza del giudizio, impedendo la tempestiva presa in carico del ricorso da parte dell'ufficio giudiziario stesso». Infatti, solo in caso di corretto deposito il ricorso prende un numero r.g. risultando così pendente e consentendo al giudice di esserne investito e di ordinarne la regolarizzazione.
Inoltre, la regolarizzazione del deposito irrituale non comporta la rimessione in termini, e la data di deposito del ricorso deve intendersi, a tutti gli effetti, quella del deposito secondo le regole del PAT.

     3.  È irricevibile il ricorso elettorale in appello depositato oltre il termine perentorio di due giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, fissato dall'art. 129 c.p.a.
Nel caso di specie, il ricorso è stato deposito oltre il termine perentorio indicato, conseguendone la dichiarazione di irricevibilità.