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20 giugno 2022
La conclusione favorevole del controllo giudiziario impedisce al Prefetto di confermare l’informativa antimafia in sede di aggiornamento?

Il Consiglio di Stato chiarisce se il controllo giudiziario conclusosi favorevolmente è ostativo a che il Prefetto, in sede di aggiornamento dell'informativa, possa confermare l'informativa antimafia disposta antecedentemente alla sottoposizione al controllo.

La Redazione

Con la sentenza n. 4912 del 16 giugno 2022, il Consiglio di Stato si occupa del rapporto tra controllo giudiziario conclusosi favorevolmente e il successivo procedimento di aggiornamento dell'informativa antimafia effettuato dal Prefetto.

Ad avviso del Consiglio, sebbene «la funzione bonificante concretamente svolta dal controllo giudiziario non possa essere obliterata dal Prefetto, pena lo scadimento dell'azione amministrativa nell'eccesso di potere con sostanziale tradimento della voluntas legislatoris», tuttavia ciò non impedisce «che dal controllo derivi un vincolo alle valutazioni postume del Prefetto, alla luce di una presunzione assoluta di bonifica».
Tuttavia, le favorevoli conclusioni dell'amministratore giudiziario, e la conseguente chiusura del “controllo”, non sono assimilabili ad un giudicato di accertamento ma, al contrario «si prestano ad uno screening e ad una valutazione ulteriore, sempre che sia argomentata e supporta da riscontri e considerazioni che basano su risultanze istruttorie, e sia sorretta da idonea motivazione dalla quale possano ricavarsi i processi logico deduttivi che l'hanno determinata».
Sulla questione, il Consiglio aggiunge che, «mentre il controllo giudiziario è parentesi cautelare ed emendativa che consegue ad un accertamento amministrativo che si ritiene presupposto e non sindacabile (…) l'informativa è invece frutto di una visione ampia che ingloba anche la storia dell'imprenditore, i suoi legami passati e le pregresse vicende, nei limiti in cui esse siano ancora significative e portatrici di un potenziale pregiudicante anche provvisto di riverberi attualità».
Il Consiglio esclude che tale controllo sia in grado di cancellare gli eventi che in passato hanno dato sostanza al rischio infiltrativo, «poiché così ragionando si andrebbe oltre la volontà del legislatore, sino a costruire un sistema di prevenzione penale/amministrativa in cui l'informativa assume il ruolo di condizione di procedibilità del controllo giudiziario a domanda».

Pertanto, il Consiglio conclude affermando che «la conclusione favorevole del controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159non è di per sé ostativo a che il Prefetto, in sede di aggiornamento dell'informativa ai sensi dell'art. 86, comma 2, dello stesso D.lgs. n. 159/2011, possa confermare l'informativa antimafia disposta antecedentemente alla sottoposizione al controllo».
Tuttavia, «nel procedere all'aggiornamento, il Prefetto deve individuare, dandone puntualmente conto in motivazione, quali siano i fatti, anche verificatisi nel periodo di durata del controllo stesso, da cui desumere il persistente rischio di infiltrazioni mafiose e ponderare la rilevanza di questi fatti con il percorso compiuto dall'imprenditore nel periodo di controllo, con la sua storia e con le ragioni che hanno motivato l'informativa antimafia originaria emessa a suo carico».