Il testamento disponeva il pagamento delle spese di lite necessarie al proseguimento di una causa in capo all'attuale ricorrente, il quale ingiungeva ai coeredi il rimborso pro quota. Le spese successive alla riassunzione sono a capo di tutti gli eredi ovvero del solo ricorrente?
Due attrici adivano il Tribunale di Verona al fine di ottenere l'annullamento di un contratto di compravendita immobiliare. A seguito del decesso di una delle due attrici, con testamento olografo nominava eredi tutti i nipoti ed esecutore testamentario l'attuale ricorrente, nei confronti del quale era stato stabilito che «dovrà provvedere...
Svolgimento del processo
1. Nel 2003 F.R. e G.R. convenivano in giudizio L. e A.C., chiedendo al Tribunale di Verona di pronunciare l'annullamento del contratto di vendita di un immobile stipulato tra le parti. Il 3 dicembre 2003 decedeva una delle due attrici, G.R., che con testamento olografo (riportato alle pp. 3-4 del ricorso), dopo avere nominato eredi tutti i nipoti e quale esecutore testamentario il nipote L.G., ha previsto che quest'ultimo "dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese legali necessarie al proseguimento della causa civile"; ha poi precisato che "in caso di esito vittorioso della causa lascio a F.R. l'usufrutto dell'edificio (oggetto di causa) e a mio nipote L.G. la nuda proprietà .. ma egli dovrà provvedere a sue spese al pagamento nei confronti delle signore C. (le controparti) di ogni somma eventualmente prevista nella sentenza di annullamento del contratto [.. ], fatta eccezione per le spese legali che saranno a carico dell'eredità".
Il processo è stato riassunto da L.G.. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 114/2009, ha rigettato la domanda e ha condannato le parti attrici a pagare euro 17.358,68 a titolo di spese legali. G. ha impugnato la sentenza.
2. Nel frattempo G. ha promosso nei confronti degli altri sei coeredi il presente giudizio, chiedendo e ottenendo un decreto che ingiungeva il pagamento del rimborso pro quota delle spese legali, in ragione di euro 2.479,81 per ciascun erede. Il decreto è stato opposto e l'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Verona, che con sentenza n. 3075/2013 ha revocato il decreto.
La sentenza è stata impugnata da G.. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza 29 marzo 2017, n. 693, ha rigettato l'appello, confermando la pronuncia di primo grado sulla base del seguente ragionamento: se le spese per il proseguimento della causa sorte sino alla morte della de cuius costituivano suoi debiti personali, rientranti nelle passività dell'asse, le spese successive non potevano invece qualificarsi ereditarie, essendo sorte solo per iniziativa autonoma di G., che ha riassunto il processo a titolo personale di coerede, essendo d'altro canto solo suo l'interesse processuale; circa la deduzione del ricorrente di avere pagato le spese con denaro proprio, la Corte d'appello ha poi ritenuto che la questione era in ogni caso stata denunciata con motivo non specifico.
3. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione L.G.. Resistono con controricorso G.B.R., M.L.R, P. R., R. G., M. R. e P. R..
Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dai controricorrenti.
Motivi della decisione
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Per ragioni di priorità logica, va esaminato per primo il secondo motivo. Il motivo contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss., 647 e 661 c.c.": la sentenza impugnata "non ha saputo interpretare il testamento" e al tempo stesso ha obliterato l'art. 647 c.c. sull'onere che può essere apposto all'istituzione di erede, l'art. 653 c.c. sul legato di cosa genericamente determinata e l'art. 661 c.c. sul prelegato.
Il motivo è fondato laddove lamenta la falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. Il testamento prevede infatti che il ricorrente, nella sua qualità di esecutore testamentario, dovesse provvedere al pagamento, oltre che dei legati, "di tutte le spese legali necessarie al proseguimento della causa civile relativa all'annullamento del contratto di vendita", a tal fine disponendo che tutti i titoli e le somme di denaro fossero "messi a disposizione del nominato esecutore testamentario", ribadendo ancora che le spese legali sarebbero state "a carico della eredità". Alla luce di tali espressioni letterali l'interpretazione della Corte d'appello, che ha distinto all'interno delle "spese per proseguire la causa" quelle sorte sino alla morte della testatrice e quelle successive che non potrebbero qualificarsi come ereditarie, essendo sorte solo per iniziativa autonoma del ricorrente, è interpretazione non plausibile e come tale si pone in violazione dell'art. 1362 c.c. (al riguardo si veda, ex multis, Cass. 28319/2017).
2) Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c.", in quanto il ricorrente aveva specificamente impugnato la sentenza di primo grado, in particolare contestando di avere provato l'avvenuto pagamento delle spese di lite con denaro proprio, avendo prodotto il proprio estratto conto con la memoria depositata in primo grado ai sensi dell'art. 183 c.p.c., estratto conto dal quale emerge che l'assegno circolare "è stato formato con denari tratti dal conto personale del G.".
Il motivo è fondato. I motivi d'appello (riportati alle pp. 8-11 del ricorso) sono infatti specifici e non generici come ha affermato la Corte d'appello (sui criteri fissati da questa Corte per il rispetto dei requisiti di specificità dell'atto d'appello v., per tutte, Cass., sez. un., n. 27199/2017).
II. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Venezia; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione.