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21 giugno 2022
Gara pubblica: il Consiglio di Stato sulla valutazione delle pregresse vicende professionali dichiarate dal concorrente

L'atto con cui la stazione appaltante ammette un concorrente alla gara, ritenendo irrilevanti le pregresse vicende professionali dichiarate, non richiede un'analitica motivazione in proposito se non in alcuni casi specificatamente indicati.

La Redazione
Indetta da un Comune una procedura aperta per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati nonché dei servizi di igiene urbana e complementari, una delle società partecipanti impugnava l'atto di aggiudicazione chiedendo che la vincitrice fosse esclusa dalla gara, per alcune vicende professionali a suo carico.
 
Respinto il ricorso da parte del TAR, l'azienda impugna la decisione innanzi al Consiglio di Stato.
 
La Quarta sezione investita, rigettando l'appello con sentenza n. 4831 del 14 aprile, si è espressa in tema di esclusone dalla gare dei concorrenti di cui è in dubbio l'affidabilità per vicende professionali precedenti. Essa ha in primis precisato che «il provvedimento con il quale una stazione appaltante ammette alla gara un concorrente ritenendo non rilevanti a tal fine le pregresse vicende professionali da questi dichiarate non richiede in linea di massima un'analitica motivazione in proposito, ma è correttamente e congruamente motivato anche con il fatto stesso dell'ammissione, dato che in questo caso la motivazione si desume per implicito e si identifica con l'adesione alle controdeduzioni sul punto del concorrente stesso».
 
Detto ciò, ha poi aggiunto la sezione che la motivazione attuale e precisa, eventualmente preceduta da un'apposita istruttoria, è necessaria quando vi sia una contestazione del provvedimento da parte degli altri concorrenti ovvero in presenza di vicende professionali pregresse di evidente particolare rilevanza. O ancora, quando deve essere emesso un provvedimento di esclusione, che deve specificare come è stato dimostrato un presunto illecito professionale e perché è considerato tanto grave da escludere l'affidabilità dell'impresa partecipante.