Il bene è consegnato ad uno specifico soggetto, il quale ne risponde sia in caso di dolosa rottura, sia in presenza di un danno cagionato per colpa ex art. 2043 c.c.. Inoltre, il braccialetto è tenuto in luogo privato non aperto al pubblico, qual è l'abitazione in cui il detenuto è ristretto agli arresti domiciliari.
L'imputato ricorre in Cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello con cui era stata confermata la sua responsabilità in ordine ai reati di evasione e danneggiamento aggravato, quest'ultimo commesso tagliando il cinturino di gomma del braccialetto elettronico. In relazione al danneggiamento di quest'ultimo, viene stabilita l'aggravante...
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di D.I. in ordine ai reati di evasione e danneggiamento aggravato, quest'ultimo commesso tagliando il cinturino di gomma del "braccialetto elettronico".
2. Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in ordine alla conferma dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, contestata in relazione al danneggiamento del "braccialetto elettronico" commessa al momento dell'evasione.
Sostiene la difesa che, nel caso di specie, l'aggravante non è configurabile in quanto il braccialetto elettronico, per la sua intrinseca funzione, rimane sempre nella sfera di controllo della società cui è demandato di rilevare l'eventuale allontanamento dal luogo degli arresti.
Tanto ciò è vero che l'avvenuta rottura del braccialetto era stata immediatamente segnalata e rilevata dal proprietario del bene.
L'esclusione dell'aggravante avrebbe dovuto condurre alla riqualificazione del fatto nel reato di danneggiamento semplice, procedibile a querela.
2.2. Con il secondo motivo deduce cumulativamente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva reiterata.
In particolare, il ricorrente evidenziava di aver sollecitato la Corte di appello a verificare la pregressa applicazione della recidiva, necessaria per far configurare l'ipotesi della reiterazione, senza che sul punto fosse stata data puntuale risposta.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Il ricorrente pone la questione della configurabilità o meno dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in relazione al cosiddetto "braccialetto elettronico", sottolineando come tale strumento è per definizione uno strumento di controllo a distanza e, in quanto tale, rimane sempre nella sfera di vigilanza della società titolare dello stesso.
Se ne deduce, pertanto, che il braccialetto non verrebbe mai a trovarsi esposto alla pubblica fede.
Il motivo, sia pur per ragioni non del tutto sovrapponibili a quelle addotte dal ricorrente, va accolto.
La nozione di esposizione alla pubblica fede e la ratio della previsione dell'aggravante è insita nell'esigenza di garantire una tutela rafforzata in tutti quei casi in cui un bene esce dalla sfera di controllo del proprietario e rimane affidato alla "pubblica fede", nozione ampia con la quale si intende il generale affidamento al controllo diffuso operato dalla collettività sui beni altrui.
Proprio per tale ragione, la giurisprudenza ha da sempre posto particolare attenzione all'individuazione del luogo e delle condizioni in cui viene a trovarsi il bene "esposto alla pubblica fede".
In base ad una consolidata giurisprudenza, la ratio dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura -pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (Sez. 2, n. 29171 dell'S/9/2020, Distefano, Rv. 279774).
L'aggravante in esame è, pertanto, configurabile a condizione che il bene si trovi in un luogo liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede (Sez.2, n. 4, n. 5778 del 12/11/2020, Pellegrini, dep.2021, Rv.280913).
Ciò che connota l'aggravante è, pertanto, l'affidamento del controllo alla collettività in quanto tale, per tale dovendosi intendere il concetto di "pubblica fede" nella fattispecie in questione.
2.1. Fatta tale premessa, è agevole rilevare come nel caso del braccialetto elettronico non è in alcun modo configurabile l'affidamento del bene alla "pubblica fede", posto che lo stesso viene per sua natura consegnato ad uno specifico soggetto e viene necessariamente tenuto in luogo privato non aperto al pubblico, qual è l'abitazione in cui il detenuto è ristretto agli arresti domiciliari.
Quanto detto consente di escludere tutti gli elementi propri dell'esposizione alla pubblica fede, dovendosi, viceversa, individuare un rapporto di custodia esclusivo in capo alla persona cui il braccialetto viene applicato e che ne risponde non solo nel caso di dolosa rottura, ma anche in presenza di un danno cagionato per colpa ai sensi del generale canone della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod.civ.
2.2. Una volta esclusa l'esposizione del bene alla pubblica fede, diviene del tutto irrilevante la circostanza che il proprietario-gestore del braccialetto elettronico possa esercitare un controllo a distanza, tanto più che tale possibilità non è stata ritenuta di per sé idonea ad escludere, sia pur in altre fattispecie, l'aggravante in questione (in tal senso, sia pur con riguardo a fattispecie diversa, Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep.2021, S., Rv.280157; si veda, in particolare, Sez. 5, n. 10584 del 30/1/2014, Rv. 260204, C., Rv. 260204, relativa a furto di autovettura dotata di antifurto satellitare).
3. I restanti motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Per quanto concerne il riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, la doglianza è del tutto generica, posto che la Corte di appello ha dato atto dei precedenti, anche per evasione, da cui l'imputato è gravato, senza che il ricorrente abbia in concreto indicato le ragioni della presunta insussistenza dell'aggravante.
Parimenti infondata è la doglianza concernente il mancato riconoscimento delle generiche, rispetto alle quali la Corte di appello ha offerto una motivazione logica, non confutata, se non genericamente, dal ricorrente.
4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di danneggiamento, posto che, una volta esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede ed in mancanza di querela, va dichiarata l'improcedibilità.
Ciò comporta la rideterminazione della pena che può essere eseguita sulla base del calcolo contenuto nella sentenza di primo grado, nel quale è compiutamente indicato l'aumento disposto a titolo di continuazione per il reato di danneggiamento.
Eliminando il suddetto aumento e tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato, la pena va complessivamente rideterminata in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di danneggiamento, non procedibile per mancanza di querela.
Ridetermina la pena in un anno, un mese e giorni dieci di reclusione.