In un giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per il decesso di un minore a seguito di sinistro stradale, la Suprema Corte afferma nuovi principi di diritto.
I Giudici di merito accoglievano parzialmente la domanda degli attori in merito al risarcimento del danno relativo al decesso di un minore a seguito di sinistro stradale.
In sede di legittimità, gli originari attori sostengono che il Giudice del gravame non si era avveduto del deposito in atti delle tabelle milanesi,...
Svolgimento del processo
R.S., E.M.F., M.S. C. e M.S.C. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri S.T., M.C. e D.L. s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno relativo al decesso del minore M.S. a seguito di sinistro stradale. Il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda, liquidando per danno da perdita del rapporto parentale Euro 200.000,00 per ciascuno dei genitori ed Euro 75.000,00 per ciascuna delle sorelle, nonché per danno biologico Euro 162.685,74 per ognuno dei genitori ed Euro 45.334,35 per ognuna delle sorelle. Avverso detta sentenza proposero appello gli attori. Con sentenza di data 14 maggio 2019 la Corte d’appello di Roma accolse parzialmente l’appello, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma in favore di R.S. di Euro 455.618,61, di E.M.F. di Euro 446.593,02, di M.S.C. di Euro 148.173,68 e di M.S.C. di Euro 149.098,90.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che inammissibile era il motivo vertente sull’applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano non risultando le stesse allegate dagli appellanti e, quanto alla dedotta erronea applicazione con riferimento ai criteri fattuali presi in esame dalle tabelle, che la liquidazione operata dal Tribunale era legata ai valori tabellari che prevedevano (all’epoca) delle somme omnicomprensive per ogni danneggiato in relazione allo specifico rapporto parentale, a prescindere dall’età dei singoli. Aggiunse che andava tenuta ferma l’applicazione delle tabelle romane e che l’errore del Tribunale nella quantificazione del danno andava corretto maggiorando gli importi liquidati di rivalutazione ed interessi legali dalla data dell’evento alla data della sentenza, oltre gli interessi da quest’ultima al saldo. Osservò ancora, circa la dedotta mancanza di personalizzazione del danno biologico, che gli appellanti, omettendo di adempiere alla prescrizione dell’art. 342 cod. proc. civ., non avevano allegato cosa fosse rimasto privo di ristoro per effetto della liquidazione operata.
Hanno proposto ricorso per cassazione R.S., E.M.F, M.S.C. e M.S.C. sulla base di due motivi e resiste con controricorso V. Assicurazione s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
Motivi della decisione
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., nonché omesso esame e difetto di motivazione. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello non si è avveduto del deposito in atti delle tabelle milanesi e che comunque le dette tabelle sono facilmente accessibili sulle riviste specializzate o i siti web. Aggiunge che le tabelle romane hanno adottato un sistema a punti, sicché è errato affermare che tali tabelle prevedano somme «omnicomprensive…a prescindere dall’età dei singoli».
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello, facendo erroneamente applicazione delle tabelle romane, ha omesso di adottare il criterio uniforme delle tabelle milanesi, sulla base delle quali, utilizzando i parametri vigenti all’epoca della decisione, si sarebbe dovuto pervenire ad una quantificazione diversa da quella operata dal giudice di merito sia per il da perdita parentale che per il danno biologico (risultandone superiori, rispetto a quelli liquidati, specificatamente indicati in motivo).
I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione.
Va rammentato in via preliminare che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria (Cass. n. 28989 del 2019; n. 21084 del 2015).
Con riferimento al primo motivo deve essere data continuità a quanto affermato da Cass. n. 33005 del 2021, enunciando il seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto;”;
Venendo più direttamente alla liquidazione del danno parentale, il Collegio intende dare continuità anche a Cass. n. 10579 del 2021, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Le tabelle milanesi non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale, come rilevato dalla stessa Cass. n. 10579 del 2021. La decisione impugnata, per quanto sopra osservato, deve essere cassata, ma nel giudizio di rinvio il giudice di merito dovrà si liquidare il danno non patrimoniale sulla base di tabella, conformemente alla domanda della parte danneggiata, ma facendo applicazione non delle tabelle milanesi, le quali restano conformi a diritto salvo che per la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, bensì di altre tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati. Ed invero, benché con il ricorso sia invocata la tabella elaborata dal Tribunale di Milano, ciò che rileva, come si è appena detto, è che onere della parte è proporre l’istanza di liquidazione del danno patrimoniale mediante le tabelle, mentre spetta poi al giudice, in sede di qualificazione giuridica, applicare la liquidazione tabellare conforme a diritto.
Resta fermo che per la liquidazione del danno biologico il giudice di merito deve fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti; ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle tabelle di Milano consenta di pervenire (fra le tante Cass. 28 giugno 2018, n. 17018).
Vanno in conclusione enunciati i seguenti principi di diritto a cui dovrà attenersi il giudice di merito:
“ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto;”;
“al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”;
“per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, salvo che l’eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione”.
Nel dare attuazione a tali principi di diritto il giudice di merito dovrà fare applicazione di tabella aggiornata alla data della decisione (Cass. 20 ottobre 2016, n. 21245).
P. Q. M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.