L'istante, per ciascuna perizia svolta dal dipendente (finalizzata per la concessione dei mutui edilizi ipotecari), aveva corrisposto in busta paga l'importo di 300,00 euro, senza applicazione di ritenute previdenziali e fiscali, in quanto l'operazione era trattata come mero "giroconto" della somma pagata dal richiedente il mutuo. In sostanza, secondo l'istante, il compenso era riconosciuto con la natura "risarcitoria", fisso ed onnicomprensivo, ricomprendente i rimborsi spese per accertamenti e sopralluoghi propedeutici allo svolgimento dell'incarico. Inoltre, non era previsto il rilascio di una ricevuta o fattura da parte del perito incaricato ai richiedenti il mutuo.
Premesso ciò, l'Istante non condividendo tale prassi, con riferimento alle perizie liquidate negli anni 2011, 2012 e 2013, aveva avviato in alcuni casi il recupero, con trattenute in busta paga degli interessati, dei compensi per perizie pagate ed in altri casi negato il pagamento di ulteriori perizie nel frattempo già svolte dai dipendenti interessati. Conseguentemente, si era sviluppato un contenzioso con esito incerto. Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, al fine di chiudere tutti i contenziosi, l'Istante ha posto al Fisco l'interrogativo circa la possibilità di proporre un accordo transattivo e, se a tale scopo, debba essere tassato l'intero importo erogato e se lo stesso possa essere assoggettato a tassazione separata.
|
In argomento, giova ricordare che ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del TUIR, l'Irpef si applica separatamente sui seguenti redditi:
- trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49.
|
Premesso ciò, il Fisco con la presente risposta a
interpello n. 344 del 23 giugno 2022, ha evidenziato che le somme che saranno corrisposte dall'Istante a seguito dell'accordo transattivo, dovranno concorrere alla formazione del reddito imponibile dei dipendenti per l'intero ammontare ed essere assoggettate a
tassazione ordinaria, in quanto le stesse non vengono erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, né ricorre una delle condizioni di cui all'
articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR.
|
In sintesi:
- qualora le somme sostitutive di reddito di lavoro dipendente si riferiscano a redditi che avrebbero dovuto essere percepiti in un determinato periodo d'imposta e, in loro sostituzione, vengono percepite in un periodo d'imposta successivo, si applica la tassazione separata solo nel caso in cui ricorra una delle condizioni previste dall'art. 17, comma 1, lettera b), TUIR.
- le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro, allorquando non è rinvenibile alcuna delle condizioni richieste dall'art. 17, comma 1, lettere b), sono soggetti a tassazione ordinaria.
|