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27 giugno 2022
Incidente di caccia: l’imputato ha il diritto di citare in giudizio la compagnia d’assicurazione obbligatoria

La Consulta dichiara incostituzionale l'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che in caso di responsabilità civile derivante da assicurazione obbligatoria, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale su richiesta dell'imputato al pari del convenuto in sede civile con la stessa azione.

La Redazione

La vicenda trae origine dal processo penale nel quale all'imputato era stato addebitato il reato di cui all'art. 590, comma 2, c.p. per avere causato colposamente lesioni gravi ad altra persona durante una battuta di caccia al cinghiale. La persona offesa si costituiva parte civile nel processo per ottenere il risarcimento dei danni patiti, dunque nelle more del giudizio l'imputato chiedeva di chiamare in causa i propri assicuratori, i quali però chiedevano di essere esclusi dal processo ai sensi dell'art. 86 c.p.p..
Da ciò nascono i dubbi del Giudice rimettente: il Tribunale di Roma, infatti, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, in caso di responsabilità civile derivante da assicurazione obbligatoria prevista dalla L. n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato in giudizio nel processo penale a richiesta dell'imputato.
Ciò, secondo il Tribunale, determinerebbe una lesione dell'art. 3 Cost, poiché comporta un'irragionevole disparità di trattamento dell'imputato assoggettato ad azione risarcitoria per il danno derivante da un incidente di caccia rispetto al convenuto con la stessa azione in sede civile, poiché a quest'ultimo è invece consentito chiamare in garanzia il proprio assicuratore.

Con la sentenza n. 159 del 24 giugno 2022, la Corte costituzionale dichiara fondata la questione sollevata, osservando come l'elemento che, sulla base della giurisprudenza di legittimità, «esclude l'esigenza costituzionale di riconoscere all'imputato-danneggiante la facoltà di chiamare nel processo penale il terzo responsabile è, (…), di diverso ordine. Esso si lega alla circostanza che, (…), manca un rapporto interno di garanziatra terzo responsabile e imputato-danneggiante, in quanto è il terzo responsabile ad avere diritto di regresso verso quest'ultimo, qualora abbia risarcito il danno, e non viceversa; rapporto interno di garanzia che invece ricorre nel caso dell'assicurazione obbligatoria, tanto della responsabilità civile automobilistica, quanto della responsabilità civile da attività venatoria».
L'incidente costituzionale mira infatti a consentire all'imputato di esercitare il potere di chiamata all'assicuratore anche in sede penale, considerando che ciò gli sarebbe stato permesso se solo fosse stato convenuto in sede civile con la stessa azione.
Ravvisata l'ingiustificata disparità fatta oggetto della questione sollevata, la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che in caso di responsabilità civile derivante da assicurazione obbligatoria ex art. 12, comma 8, L. n. 157/1992, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale su richiesta dell'imputato.
Del resto, osserva la Corte, a fronte della disparità di trattamento ravvisata, l'effettiva duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo instaurato ai sensi dell'art. 12, comma 8, della Legge citata, rischia di rimanere compromessa a seconda della scelta del danneggiato riguardante la sede processuale presso la quale far valere le sue pretese.

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