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27 giugno 2022
Disturbo della quiete pubblica: condannato il gestore del locale che non impedisce gli schiamazzi dei frequentatori nelle ore notturne

Ciò che distingue la fattispecie del primo comma da quella del secondo comma dell'art. 659 c.p. è la fonte del rumore prodotto: se esso proviene dall'esercizio della professione rumorosa allora si rientra nel secondo comma, altrimenti si ricade nella prima fattispecie.

La Redazione

La Corte d'Appello di Genova riformava parzialmente la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 659 c.p. in quanto, nelle vesti di legale rappresentante di una società, aveva disturbato le occupazioni e il riposo delle persone tenendo alto il volume...

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