Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
1 luglio 2022
Il ricorrente soccombente non è legittimato a sollevare, come motivo di appello, l'inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso di primo grado

Per il CGA Sicilia, tale affermazione si fonda sul difetto di soccombenza e sul divieto di abuso del processo.

La Redazione

Con la sentenza n. 778 del 29 giugno 2022, il CGA Sicilia dichiara in parte inammissibile il gravame proposto dall'appellante sul rilievo che la medesima, già ricorrente in primo grado e soccombente nel merito, «non è legittimata a sollevare, come motivo di appello, l'inammissibilità od improcedibilità del ricorso di primo grado, per mancanza del requisito della soccombenza sulla questione di rito e per abuso del processo».
Continua il Consiglio: «un conto è sollecitare il giudice di appello a esercitare i suoi poteri ufficiosi nel rilievo di questioni di rito rilevabili d'ufficio, un conto è articolare un motivo di impugnazione a cui la parte non ha alcun interesse per difetto di soccombenza. (…). Se la parte soccombente in primo grado venisse ammessa a contestare in appello la ammissibilità della propria azione processuale, con conseguente annullamento senza rinvio del giudicato sfavorevole, questo varrebbe a cancellare un giudicato negativo, e a rimettere la parte in pista».

exInoltre, il Consiglio osserva che l'assunto della parte appellante, secondo cui il giudice d'appello potrebbe e dovrebbe rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso di primo grado, fallisce nel caso concreto per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, «il potere del giudice di appello di rilevare d'ufficio la irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità del ricorso di primo grado (fuori dal caso del rilievo del difetto di giurisdizione che ha sue regole proprie e speciali), costituisce un posterius rispetto alla corretta instaurazione del giudizio di appello e presuppone che il giudizio di appello sia ricevibile ed ammissibile».
Nell'ordine logico delle questioni, il giudice d'appello esamina prima la ricevibilità e l'ammissibilità del giudizio d'appello e, solo se superata tale fase, può procedere ad esaminare d'ufficio questioni di rito relative al giudizio di primo grado. Pertanto, la questione dell'interesse all'appello sulla base del criterio della soccombenza, è questione di rito che riguarda il giudizio d'appello, il quale è pregiudiziale rispetto alle ulteriori questioni di rito afferenti al ricorso di primo grado. Nel caso di specie, la mancanza di interesse al motivo d'appello per difetto di soccombenza è dirimente e pregiudiziale, conseguendone l'impossibilità per il giudice d'appello di procedere con la verifica delle questioni di rito relative al ricorso di primo grado.
In secondo luogo, osserva il Consiglio, il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso di primo grado è ostacolato nel caso di specie dal giudicato (ancorché parziale) che nel presente giudizio si è formato sul capo di sentenza favorevole all'appellante. Dunque, il giudice d'appello non può rilevare ex officio una questione che dovrebbe travolgere l'intera sentenza, perché così facendo travolgerebbe (anche) un giudicato.