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1 luglio 2022
La notificazione via posta dell’avviso di accertamento con codice QR è legittima

Come previsto dal CAD, l'apposizione del codice QR permette all'Amministrazione finanziaria di notificare a mezzo posta al contribuente la mera copia cartacea priva di sottoscrizione autografa del documento informatico firmato digitalmente, che ha gli stessi effetti dell'originale.

La Redazione

Il contribuente si rivolgeva alla CTP Imperia eccependo la mancata sottoscrizione e la carenza assoluta di motivazione sull'avviso di accertamento a lui notificato, oltre all'illegittimità del metodo accertativo adottato dall'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'annullamento dell'atto impositivo.
In risposta, la CTP accoglieva per intero ricorso del contribuente, ritenendo nullo l'avviso di accertamento sottoscritto digitalmente ma notificato in via ordinaria.
L'Agenzia delle Entrate impugna la suddetta decisione eccependo, tra le altre cose, che nel caso di specie l'accertamento firmato digitalmente dal Direttore Provinciale recava nella copia analogica notificata un contrassegno (codice QR) attraverso cui era possibile accedere al documento informatico per verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica.

Con la sentenza n. 471 del 19 maggio 2022, la CTR Liguria dichiara l'appello fondato, affermando che sul punto l'art. 23, comma 2-bis, CAD dispone chiaramente che sulle copie analogiche dei documenti informatici possa essere apposto un contrassegno mediante il quale è possibile accedere al documento informatico oppure verificarne la corrispondenza della copia analogica. In tal senso, il CAD stabilisce espressamente che il contrassegnosostituiscea tutti gli effetti di leggela sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale.
Ora, tenuto conto che è pacifica l'applicabilità delle norme oggetto del CAD all'attività di accertamento in sede tributaria, è evidente che il contrassegno apposto nel caso di specie dall'Amministrazione finanziaria poteva ben essere apposto e ciò ha dato alla copia analogica notificata al contribuente la stessa efficacia probatoria del documento informatico originale.
In conclusione, la CTR afferma che «l'apposizione del contrassegno ex art. 23, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 82/2005 permette all'Amministrazione finanziaria di notificare via posta, al contribuente, la mera copia cartacea, priva di sottoscrizione autografa, dell'avviso d'accertamento informatico firmato digitalmente, con i medesimi effetti che produrrebbe la notificazione del documento informatico originale».
Segue l'accoglimento del gravame e la compensazione delle spese.

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