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1 luglio 2022
Gratuito patrocinio: illegittima la riduzione degli onorari degli ausiliari del giudice

A stabilirlo è la Corte costituzionale, precisando che tale importo deve essere adeguato alle variazioni del costo della vita.

La Redazione

«Anche al di fuori del processo penale, è illegittima la riduzione dell'onorario dell'ausiliario del magistrato, prevista quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se l'importo oggetto di decurtazione non è stato adeguato alle variazioni del costo della vita».

Ad affermarlo è la Corte costituzionale con la sentenza n. 166 del 1° luglio 2022, la quale accoglie la questione sollevata dal Tribunale di Paola sull'art. 130 d.P.R. n. 115/2022, con riferimento all'art. 3 Cost.. Nel caso di specie, la Consulta ritiene inadeguato «all'attuale valore economico e sociale dell'attività svolta, alla durata dell'incarico e alla stessa dignità professionale», il compenso di 145,30 euro previsto per il CTU medico-legale designato in un giudizio civile con ammissione al patrocinio per i non abbienti.

A tal proposito, è stato evidenziato che, in continuità con le sentenze n. 192/2015 e n. 178/2017 (con le quali era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'analogo meccanismo di decurtazione introdotto dall'art. 106-bis, d.P.R. n. 115/2002 per il processo penale) «una drastica riduzione, come quella prevista dalla norna censurata, per la remunerazione di un'attività svolta nell'interesse della giustizia, può ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto sia correttamente calibrata al fine del contenimento della spesa pubblica ma sia anche tale da preservare la elementare consistenza della tariffa in relazione alle variazioni del costo della vita».
Ne consegue che l'adeguatezza della remunerazione degli ausiliari del magistrato è assicurata dalla proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali.

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