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4 luglio 2022
Davanti a quale giudice deve essere impugnato il pignoramento presso terzi?

In quanto atto esecutivo in materia tributaria, l'impugnazione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, pertanto, deve essere proposta davanti al giudice ordinario. Unica eccezione, l'ipotesi in cui non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto.

La Redazione

Un contribuente impugnava presso la CTP Roma il pignoramento di un proprio credito presso terzi, disposto dall'Agenzia delle Entrate, per il mancato pagamento di debiti tributari già evidenziati in precedenti cartelle di pagamento. A seguito di accoglimento, l'Agenza delle Entrate propone appello lamentando l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione. Secondo l'appellante, gli atti della fase esecutiva possono essere impugnati davanti alla Commissioni tributarie nella sola ipotesi in cui il ricorrente lamenti la mancata notifica di atti presupposti, essendo altrimenti competente il giudice ordinario.

La CTR Roma accoglie il gravame con sentenza n. 2522 del 3 giugno 2022. A tale riguardo, la Commissione ricorda il principio affermato dalle SS.UU. della Cassazione secondo cui «l'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 del c.p. c. e proposta, quindi, dinanzi al Giudice ordinario, ad eccezione dell'ipotesi in cui non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto, e che il pignoramento rappresenti, allora, il primo atto in cui l'Ufficio manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito».

Il caso di specie non può rientrare nell'eccezione predetta, poiché il contribuente aveva confermato di aver già ricevuto le cartelle di pagamento relative al credito in questione.