L'Accusa ritiene che a fronte delle molteplici segnalazioni dei vicini circa gli odori di gas provenienti dalla casa dell'anziana signora, anche in vista delle condizioni psicofisiche della stessa, l'imputata, nelle vesti di responsabile dei servizi sociali, avrebbe dovuto adottare dei provvedimenti.
La Corte d'Appello di Ancona confermava l'assoluzione pronunciata in primo grado nei confronti della responsabile dei servizi sociali per il reato di cui all'
Svolgimento del processo
1. Il Procuratore Generale di Ancona ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona indicata in epigrafe che ha confermato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno perché il fatto non sussiste, appellata dal Procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno, nei confronti di F.M., imputata del reato di cui all'art. 589 cod.pen. per aver, nella qualità di responsabile dei servizi sociali, in cooperazione colposa con il Sindaco di Montalto delle Marche ( anche lui assolto con la sentenza di primo grado nei cui confronti non è stato proposto appello), per colpa, consistita in negligenza ed imprudenza, a fronte delle ripetute segnalazioni di odori di gas provenienti dall'abitazione di T.G., nata il (omissis), da parte dei vicini M.-B., sottovalutato tali circostanze non adottando nessun intervento per trovare all'anziana signora un'idonea collocazione nella struttura di riposo comunale o comunque accertare le cause delle fughe di gas e rimuoverle così che mettevano a repentaglio la pubblica incolumità e concorrevano a causare, quantomeno aumentandone il rischio di verificazione, il crollo per esplosione della palazzina sita in Via (omissis) n. (omissis) in cui perdevano la vita oltre la stessa T. anche B.A. e N.M. mentre riportava lesioni gravissime M.D. che era costretta a subire un intervento di ricostruzione facciale. In Montalto delle Marche il 13.12.2011
2. Lamentava nel ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona la violazione di legge in quanto la Corte di appello aveva omesso di motivare in ordine a specifici elementi e fonti di prova indicati nell'atto di appello, limitandosi ad attestare la insussistenza della posizione di garanzia rivestita dall'imputata e l'imprevedibilità dell'evento ignorando prove specificatamente indicate riguardanti un'investitura formale connessa al ruolo funzionale e dirigenziale rivestito nell'ambito dei servizi sociali dall'Amministrazione competente (la tutela delle persone non autosufficienti) e nel caso concreto la estrema precarietà della condizione umana psicofisica e di vita dell'anziana e dei rischi connessi alla situazione delle fughe di gas preannunciate e prevedibili. Deduce che la Corte distrettuale ha ignorato la richiesta di rinnovazione dibattimentale per l'escussione di testi specificatamente indicati.
Ha presentato ampia memoria conclusionale il difensore di fiducia dell'imputata con cui ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto.
Motivi della decisione
1.Il ricorso è inammissibile non solo perché generico e aspecifico ma perché, mediante un apparente richiamo alla violazione di legge, in realtà invoca vizi di motivazione, non consentiti ai sensi dell'art. 608 comma 1-bis cod.proc.pen..
2. E' pur vero che in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto. (Fattispecie relativa al crollo di edificio scolastico a seguito di evento sismico, in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza in capo al dirigente del settore edilizia della Provincia di un obbligo di collaborare alla valutazione e gestione del rischio sismico connesso alla fragilità dell'edificio, avendo egli assunto, una posizione di garanzia anche in fatto, a seguito delle ripetute ispezioni svolte nei giorni antecedenti al sinistro). Sez. 4, n. 2536 del 23/10/2015 Ud. (dep. 21/01/2016 ) Rv. 265797 - 01
In proposito questa Corte si è ripetutamente e condivisibilmente espressa. Le Sezioni unite (S.U. 24 aprile 2014, ThyssenKrupp, RV 261107), hanno chiarito che la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante. Ed hanno anzi aggiunto che è spesso di particolare importanza porre attenzione alla concreta organizzazione della gestione del rischio. Tale indicazione si desume testualmente dall'art. 299 del T.U. sulla sicurezza del lavoro; ma costituisce importante principio dell'ordinamento penale.
La questione è stata del resto esaminata ampiamente anche in passato, con notazioni consonanti (Sez. 4, 22/05/2007, Conzatti, Rv. 236852). Si è rammentato che si è affermata anche in giurisprudenza una visione eclettica della fondazione del ruolo di garanzia che ha in parte superato la storica concezione formale. Si è sviluppata una elaborazione sostanzialistico-funzionale che non fa più leva tanto su profili formali quanto piuttosto sulla funzione dell'imputazione per omissione, connessa all'esigenza di natura solidaristica di tutela di beni giuridici attraverso l'individuazìone di un soggetto gravato del ruolo di garante della loro protezione. Tale individuazione del garante avviene, più che sulla base di criteri formali, alla stregua della posizione di fatto assunta, del ruolo svolto. Essa consente inoltre di fronteggiare situazioni nelle quali, pur in presenza di un vizio della fonte contrattuale dell'obbligo, vi è stata la effettiva assunzione del ruolo di garante, la cosiddetta presa in carico del bene protetto; nonché quelle nelle quali si riscontra una situazione di fatto assimilabile, analoga, rispetto a quella prevista dalla fonte legale dell'obbligazione, come ad esempio nel caso della consolidata convivenza in un rapporto di tipo familiare o istituzionale.
La Suprema Corte ha chiarito che, nell'individuazione dei reali destinatari degli obblighi protettivi, vengono in rilievo le funzioni in concreto esercitate dal soggetto agente (S. U., n. 9874 del 01/07/1992, dep. 14/10/1992, Rv. 191185); spetta all'interprete procedere alla selezione delle diverse posizioni di garanzia, per tutti i casi della vita - non tipizzati dal legislatore - corrispondenti ad una situazione di passività, in cui versi il titolare del bene protetto; e che l'interprete, in tale ambito ricostruttivo, deve individuare il contenuto degli obblighi impeditivi specificamente riferibili al soggetto che versa in posizione di garanzia. Giova, inoltre, ricordare che la posizione di garanzia deve intendersi come locuzione che esprime in modo condensato l'obbligo giuridico di impedire l'evento e che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., e che è affidata all'interprete la selezione dei garanti e l'individuazione di aree di competenza pienamente autonome, tali da giustificare la compartimentazione della responsabilità penale. Nella materia di interesse costituisce principio di diritto affermato da questa Corte quello per cui "ai fini della operatività della così detta clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. c.p., nell'accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l'interprete deve tenere presente la fonte da cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante e - in tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell'obbligo - come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta - occorre valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l'obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza" ( Sez. 4, sent. n. 9855 del 27/01/2015, dep. 06/03/2015, Rv.262440).
3. Tanto premesso, la valutazione dei Giudici di merito circa il mancato riconoscimento di una posizione di garanzia assunta da F. rispetto alla sfera di interessi della T., è pienamente conforme ai principi sopra enunciati, non essendo stato accertato che l'imputata, in veste di assistente sociale, fosse stata incaricata né formalmente né di fatto di assumere l'assistenza e la sorveglianza della T..
La normativa vigente riguardante il sistema integrato dei servizi sociali assegna in materia un ruolo da protagonista ai Comuni, enti territoriali cui spetta la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale; in ogni caso la presa in carico da parte dei servizi sociali è prevista per i soggetti under 65 anni in carico al SERT ed al Centro di Salute Mentale (CSM) con riferimento a percorsi di tossicodipendenza o ex tossicodipendenza, di disagio psichico e mentale, di reinserimento post-detentivo; per i nuclei famigliari con problematiche generate dal disagio socio-economico al fine di agevolarne i percorsi di inclusione sociale e misure economiche di contrasto alla povertà; per adulti afferenti a nuclei con minori già in carico; per anziani con disabilità per le progettualità d'inclusione sociale; profughi maggiorenni richiedenti asilo, in stretta collaborazione con il sistema di accoglienza nazionale; soggetti non residenti, senza fissa dimora in condizione di povertà.
Nell'inquadrare la vicenda, la Corte, ha escluso l'investitura formale in quanto non solo F. non era responsabile dei servizi sociali, essendo il Comune di Montalto, un piccolo comune ma pur essendo addetta a tale servizio non aveva ricevuto alcun incarico di affidamento; ha escluso anche l'investitura in fatto non rientrando la T. in nessuna delle categorie di soggetti fragili sopra indicate; tanto meno F. aveva il potere-dovere di porre in essere le condotte descritte nel capo di imputazione in particolare di provvedere alla sostituzione o alla manutenzione della macchina del gas della cucina della T. o di costringere la T. a lasciare la sua abitazione e recarsi in una casa di riposo o in altra struttura di assistenza. Il medico di famiglia non aveva riscontrato malattie mentali o incapacità ad adempiere alle necessità quotidiane, la T. aveva parenti prossimi che avevano l'onere di provvedere alla cura e ai bisogni dell'anziana; i Carabinieri della stazione erano stati avvisati da parte della Direttrice dell'Ufficio postale solo del fatto che l'anziana aveva effettuato di recente ripetuti prelievi dal conto postale, durante la visita domiciliare effettuata dalla imputata insieme alla collega V. non erano emerse situazioni anomale che potessero giustificare interventi urgenti delle Autorità preposte né era stato individuato odore di gas.
I vicini di casa M. e B. che avevano lamentato in passato odore di gas provenire dall'abitazione della T. avevano effettuato le segnalazioni a vari soggetti istituzionali e non, tra cui parenti, vicini, volontari oltre che al medico di famiglia e all'idraulico, ma nessuno aveva riscontrato fughe di gas o uno stato di squilibrio o deficienza mentale della T. tale da sollecitare la presa in carico da parte dei Servizi sociali.
4. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.