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4 luglio 2022
Il nuovo arresto della Cassazione sulla ripartizione delle spese condominiali in deroga ai criteri legali

Poiché assente alla delibera assembleare in cui era stata approvata la modifica del regolamento in punto di spese, un condomino aveva dichiarato di aderirvi con successiva lettera. Tale adesione costituisce una dichiarazione di accettazione avente valore negoziale?

La Redazione

La Corte d'Appello di Milano rigettava l'opposizione presentata dall'attuale ricorrente al decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali intimata alla medesima dal Condominio. L'opponente, contestando l'importo delle somme ingiunte, chiedeva la declaratoria di nullità della delibera assembleare del 6 febbraio 1996 e conseguentemente della deliberazione del 17 settembre 2007, deducendo che la prima delibera aveva modificato senza il necessario consenso unanime di tutti i condomini il regolamento condominiale del 1955, il quale prevedeva originariamente la riduzione di 1/6 delle spese in favore dei proprietari dei locali negozi. Nello specifico, all'assemblea del 1996 parteciparono nove condomini, fra cui la dante causa dell'attuale ricorrente, e l'unico condomino assente aveva dichiarato di aderire alla modifica del regolamento in punto spese con lettera del 20 settembre 2004.
In sede di legittimità, la ricorrente critica la decisione della Corte d'Appello nel ritenere che la lettera di adesione proveniente dal condomino assente avesse reso «totalitaria» l'assemblea del 1996.

Con l'ordinanza n. 21086 del 4 luglio 2022, la Cassazione rigetta il ricorso e afferma il seguente principio di diritto: «in tema di condominio negli edifici, la convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c. - che deve essere approvata da tutti i condomini, ha efficacia obbligatoria soltanto tra le parti ed è modificabile unicamente tramite un rinnovato consenso unanime - presuppone una dichiarazione di accettazione avente valore negoziale, espressione di autonomia privata, la quale prescinde dalle formalità richieste per lo svolgimento del procedimento collegiale che regola l'assemblea e può perciò manifestarsi anche mediante successiva adesione al contratto con l'osservanza della forma prescritta per quest'ultimo».

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