Costituisce infatti una clausola che deroga in pejus all'art. 1917 c.c. quella per cui l'assicurato non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore.
Il Comune di Milano appaltava a una società i lavori di manutenzione straordinaria relativi a diversi edifici scolastici. Quest'ultima affidava il compito di redigere il progetto esecutivo delle opere appaltate all'attuale ricorrente, il quale si era rivolto al Tribunale di Busto Arsizio per ottenere il corrispettivo mai ricevuto per l'opera professionale prestata.
La società...
Svolgimento del processo
1. Il Comune di Milano nel 2012 appaltò alla società S. s.r.l. i lavori di manutenzione straordinaria di vari edifici scolastici.
La società S. affidò il compito di redigere il progetto esecutivo delle opere appaltate all'ingegner M.B. ("B.", nella motivazione della sentenza qui impugnata).
Nel 2014 M.B., assumendo di non aver ricevuto il corrispettivo dovutogli per l'opera professionale prestata, chiese ed ottenne dal Tribunale di Busto Arsizio un decreto ingiuntivo nei confronti della S., per l'importo di euro 87.937,64.
2. La S. propose tempestiva opposizione al decreto, assumendo che il progetto esecutivo redatto dall'ingegner M.B. era affetto da molteplici vizi e carenze, le quali avevano costretto la società appaltatrice a sostenere ulteriori spese per correggere i suddetti errori progettuali. Chiedeva pertanto che il corrispettivo dovuto al professionista fosse ridotto in considerazione dei suddetti vizi progettuali, e comunque la condanna del professionista alla rifusione delle spese sostenute per sanarli.
3. M.B., dinanzi alla domanda riconvenzionale formulata dalla società S., chiese ed ottenne l'autorizzazione a chiamare in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, ovvero la Reale Mutua di Assicurazioni.
4. La Reale Mutua si costituì tempestivamente negando la responsabilità del proprio assicurato e comunque eccependo l'inefficacia del contratto di assicurazione.
5. Con sentenza 20.12.2017 n. 1924 il Tribunale di Busto Arsizio (indicato come "Tribunale di Monza" a p. 7 della sentenza qui impugnata) accolse l'opposizione, e di conseguenza:
-) condannò M.B. sia a restituire alla S. parte del compenso già ricevuto, sia a risarcirle il danno da inadempimento, quantificato in euro 39.458;
-) condannò la Reale Mutua a tenere indenne M.B. dalle pretese della S., limitatamente alla condanna al risarcimento del danno e al netto della franchigia contrattualmente prevista;
-) compensò integralmente le spese tra tutte le parti. La sentenza venne appellata da M.B..
Tra gli altri motivi di gravame, l'appellante dedusse che il Tribunale non si era pronunciato sulla sua domanda di condanna dell'assicuratore a rifondergli le spese di resistenza (quelle, cioè, sostenute per contrastare la pretesa risarcitoria di S. s.r.l.), ai sensi dell'art. 1917, terzo comma, c.c..
6. Con sentenza 31.10.2019 n. 4369 la Corte d'appello di Milano rigettò il gravame.
Per i soli fini che qui rilevano, la Corte d'appello ritenne che l'assicurato non potesse pretendere dall'assicuratore la rifusione delle spese di resistenza, in virtù della clausola contrattuale la quale escludeva la rifusione di tali spese se l'assicurato si fosse avvalso di avvocati o periti non designati dall'assicuratore.
Né, aggiunse la Corte, tale patto poteva dirsi invalido alla luce delle previsioni di cui all'art. 1917, terzo comma, c.c. essendo tale norma derogabile per volontà delle parti.
7. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da M.B., con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria. Nessuna delle controparti si è difesa in questa sede.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 1917 c.c..
Sostiene che la clausola contrattuale, secondo cui "la società [assicuratrice] non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati" doveva ritenersi nulla per contrarietà all'art. 1917, terzo comma, c.c., e che erroneamente la Corte d'appello ritenne quest'ultima norma derogabile per volontà delle parti.
1.1. Il motivo è fondato.
L'art. 1917, terzo comma, c.c., stabilisce che "le spese sostenute per resistere a/l'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata".
Il successivo art. 1932, primo comma, c.c., stabilisce che "/e disposizioni degli artt. (...) 1917 terzo e quarto comma (...) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato".
Pertanto una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore è una deroga in pejus all'art. 1917, terzo comma, c.c., ed è affetta da nullità.
La legge infatti non pone condizioni al diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese.
Resta solo da aggiungere che le spese di resistenza sostenute dall'assicurato sono affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore. Esse costituiscono perciò spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 c.c., e sono soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente (art. 1914, secondo comma, c.c., il quale non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c.).
Il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che non è stato compiuto e che non può essere compiuto in questa sede: ciò impedisce di decidere la causa nel merito, come richiesto dal ricorrente.
2. Il ricorso va dunque accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, la quale nel decidere il settimo motivo dell'appello proposto da M.B. applicherà il seguente principio di diritto:
"la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'artico/o 1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi de/l'articolo 1932 e.e.".
3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.