La controversia trae origine dalla notificazione di un decreto ingiuntivo ad un soggetto diverso dal debitore effettivo. Il destinatario della notifica presentava opposizione
Svolgimento del processo
- che l'E.S. della Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, ricorre, sulla base un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. (omissis), del (omissis), della Corte di Appello di Milano, che accogliendo il gravame esperito dalla società M. S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. (omissis), del (omissis), del Tribunale di Milano - ha dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 650 cod. proc. civ., proposta dall'odierna ricorrente avverso il decreto ingiuntivo n. (omissis) emesso dal medesimo Tribunale milanese, ponendo a carico della già opponente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce che, nel settembre del 2008, interveniva tra la Croce Rossa Italiana e la società P.E. S.r.l. un contratto per la fornitura di cinquecentomila copie della "(omissis)", in relazione al quale la predetta società avrebbe maturato un credito di € 1.746.500,00 (come da fattura n. (omissis)), credito oggetto di cessione in favore della società M. S.r.l., poi posta in liquidazione;
- che, in relazione a tale credito, la predetta società cessionaria M. conseguiva, dal Tribunale di Milano, l'anzidetto decreto ingiuntivo n. (omissis), oggetto di opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. da parte dell'E.S. della Croce Rossa Italiana (già in passato Associazione Italiana della Croce Rossa), con richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. nei confronti del creditore ingiungente;
- che l'iniziativa era assunta sul presupposto che il provvedimento monitorio, emesso a carico dell'Associazione Italiana della Croce Rossa Italiana, risultasse idoneo a generare equivoco sull'identificazione del soggetto tenuto al pagamento, essendo privo dell'indicazione sia del codice fiscale che della sede dell'ingiunto, quest'ultima, peraltro, individuata nel solo ricorso per ingiunzione in (omissis);
- che tale recapito, tuttavia, costituiva sede comune tanto al predetto E.S. che all’Associazione della Croce Rossa Italiana, soggetto privato, quest'ultimo, al quale l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 1° ottobre 2012, n. 172, ha trasferito le funzioni già proprie dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, senza però che venisse disposta l'estinzione del precedente ente di diritto pubblico;
- che il provvedimento monitorio - secondo la prospettazione dell'E.S. della Croce Rossa Italiana - era stato, inoltre, notificato dal creditore ingiungente presso l'Avvocatura Generale dello Stato, anziché presso la competente Avvocatura distrettuale di (omissis), cx art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
- che l'opposizione - alla quale resisteva M., eccependo il difetto di legittimazione dell'opponente, e ciò sul rilievo che il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso verso il diverso soggetto Associazione della Croce Rossa Italiana - veniva accolta dall'adito giudicante;
- che esperito gravame dalla convenuta opposta, il giudice di appello, tuttavia, lo accoglieva;
- che a tale esito esso perveniva sul presupposto che, nella specie, non vi fosse prova che la notifica del decreto ingiuntivo fosse avvenuta all'E.S. della Croce Rossa Italiana, anziché all'Associazione della Croce Rossa Italiana quale, difatti, proponeva autonoma opposizione, che dava origine ad un diverso giudizio, peraltro anch'esso oggi pendente in cassazione), e, inoltre, che non vi fosse "alcun dubbio sull'effettiva identità del debitore", oltre che sul "soggetto effettivamente destinatario della notificazione", vale a dire l'Associazione di diritto privato denominata Associazione della Croce Rossa Italiana, sicché, dal momento che "la trasmissione dell'ingiunzione ad un soggetto estraneo non lo trasforma in «parte»", l'E.S. non era "legittimato a proporre opposizione avverso la stessa non potendo determinare nei suoi confronti la formazione di cosa giudicata";
- che avverso la sentenza della Corte ambrosiana ricorre per cassazione l'E.S. della Croce Rossa Italiana, sulla base - come detto - di un unico motivo;
- che esso denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 81 e 91 cod. proc. civ.;
- che il ricorrente si duole, testualmente, del fatto che "i Giudici di seconde cure hanno ritenuto" che esso, "pur avendo ricevuto presso la propria sede legale in (omissis), un'ingiunzione giurisdizionale, e pur essendo stata effettuata la notifica del medesimo decreto al difensore «ex lege» dell'Ente", il medesimo "sarebbe stato privo della conseguente legittimazione a proporre opposizione, con conseguente condanna alle spese in relazione al doppio grado di giudizio";
- che siffatto iter argomentativo, secondo il ricorrente, sarebbe "erroneo ed ha condotto ad una scorretta e ingiusta condanna dell'Ente al pagamento delle spese processuali, per entrambi i gradi di giudizio", donde il "proprio interesse ad impugnare" la decisione della Corte milanese;
- che il ricorrente rammenta, innanzitutto, l'evoluzione conosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo essa passata dal ritenere l'inammissibilità (o improponibilità) dell'opposizione con cui un terzo si opponesse al solo fine di sostenere di non essere il soggetto passivo della pretesa creditoria posta a base dell'ingiunzione, al riconoscimento di tale possibilità, allorché sussista un dubbio sull'effettiva identità del debitore ingiunto, "alla stregua degli stessi dati forniti dal decreto, eventualmente integrati con quelli emergenti dal ricorso", allorché "i dati anagrafici ed in particolare quelli relativi alla residenza e domicilio non siano sufficienti a superare la confusione" sull'effettiva identità dell'ingiunto;
- che, nella specie, il dubbio nascerebbe, innanzitutto, dal fatto che il creditore avrebbe "in maniera ambigua indicato il debitore ingiunto", qualificandolo, nel ricorso ex art. 633 cod. proc. civ., ora come "Croce Rossa Italiana" (pag. 1), ora come "Associazione Italiana della Croce Rossa" (così, nelle conclusioni a pag. 4);
- che in sede monitoria non è stata prodotta la fonte costitutiva del credito (ovvero il contratto intercorso, nel settembre 2008, tra la Croce Rossa Italiana e la società P.E.), così impedendo "ab origine" l'esatta individuazione del credito azionato;
- che lo stesso decreto ingiuntivo reca l'indicazione "Associazione Italiana della Croce Rossa" senza indicazione del codice fiscale e della sede del soggetto intimato;
- che sussisterebbe, pertanto, un caso di quasi omonimia tra l'Ente pubblico (già denominato Associazione Italiana della Croce Rossa) e il soggetto privato Associazione della Croce Rossa Italiana;
- che il creditore ha successivamente notificato anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato l'ambiguo decreto emesso dal Tribunale di Milano;
- che sebbene tale notificazione debba considerarsi inesistente, dal momento che esso E.S. della Croce Rossa Italiana si avvale del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato cx art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, non può per ciò solo ritenersi che la convinzione dell'odierno ricorrente di essere destinatario dell'atto fosse priva di fondamento;
- che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la società M. in liquidazione, chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile (per difetto di specificità o, in ogni caso, ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ.) o comunque non fondata;
- che essa evidenzia come il decreto ingiuntivo emesso in proprio favore sia stato notificato, correttamente, presso la sede legale della Associazione della Croce Rossa Italiana, identificata in ragione della partita IVA (omissis) (differente da quella dell'E.S. della Croce Rossa Italiana), è cioè il soggetto contro cui, solo, è stata chiesta l'ingiunzione di pagamento;
- che la società M., inoltre, nega di aver notificato all'odierno ricorrente, in alcuna sede, il decreto ingiuntivo per cui è causa;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-his cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 2 marzo 2022;
- che la controricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie argomentazioni e conclusioni.
Motivi della decisione
- che il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati;
- che questo collegio ritiene, infatti, che la proposta in tal senso formulata nella proposta del consigliere relatore non sia stata superata dai rilievi espressi dalla controricorrente nella propria memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.;
- che, nella specie, la Corte milanese - dopo aver correttamente richiamato il principio enunciato da questa Corte e secondo cui, qualora, nel procedimento per ingiunzione, "possa esservi dubbio sull'effettiva diversa identità del debitore, ovvero del soggetto nei cui confronti la domanda è stata proposta ed al quale l'ingiunzione è diretta, ed il soggetto, invece, destinatario della notificazione, sussiste la legittimazione a proporre opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., ed in tal caso l'accertamento da compiere comprende anche il fatto costitutivo del credito, sotto il profilo della individuazione dei soggetti del rapporto obbligatorio" (così Cass. Sez. 2, sent. 7 giugno 2013, n. 14444, Rv. 626584-01) - non ha fatto corretta applicazione dello stesso al caso di specie;
- che essa, difatti, pur dando atto che l'odierna ricorrente (ed allora appellata) aveva dedotto, tra l'altro, "la nullità della notifica del decreto, in quanto, in completa difformità con la relata, veniva spedita anziché presso l'ufficio dell'Avvocatura del distretto ha sede l'Autorità giudiziaria adita, all'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ultima la trasmetteva all'ufficio competente", ha mancato di trarne le dovute conseguenze;
che la sentenza attesta l'avvenuta notificazione del provvedimento monitorio al soggetto che ha il patrocinio "ex lege" dell'E.S. della Croce Rossa Italiana, nonché la sua successiva trasmissione dall'Avvocatura Generale dello Stato a quella distrettuale di Milano, ma soggiunge che, nella specie, "la trasmissione dell'ingiunzione ad un soggetto estraneo" al rapporto obbligatorio oggetto del procedimento per ingiunzione non lo trasforma in «parte»", sicché "detto terzo non è legittimato a proporre opposizione avverso la stessa non potendo determinare nei suoi confronti la formazione di cosa giudicata";
- che, di conseguenza, la sentenza impugnata, pur dando atto dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo all'odierno ricorrente, lungi dal prestare ossequio - come ha, invece, dichiarato - al principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte sopra illustrato, lo ha disatteso, omettendo di spiegare le ragioni per le quali non sussisteva, nella specie, quella condizione di obiettiva incertezza che legittimava il destinatario della notificazione a proporre l'opposizione;
- che, difatti, quando "un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, questo è legittimato a proporre opposizione avverso l'ingiunzione giacché, non essendo più possibile la successiva esatta identificazione del soggetto destinatario della pretesa, il decreto ingiuntivo acquisterebbe autorità di cosa giudicata e qualità di titolo esecutivo ove non opposto dall'ingiunto, con conseguente incidenza pregiudizievole nella sfera giuridica sostanziale dell'intimato" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 5 maggio 2011, n. 9911, Rv. 617792-01);
- che, dunque, la Corte milanese non poteva - se non contraddicendo la premessa del proprio ragionamento - limitarsi a rilevare che la trasmissione, da un ufficio all'altro dell'Avvocatura dello Stato, non aveva consentito all'E.S. della Croce Rossa Italiana di "acquisire la qualità di parte, che non aveva", ma avrebbe dovuto vagliare se le circostanze reciprocamente dedotte dalle parti del giudizio (e riproposte nella presente sede di legittimità) fossero idonee ad integrare quella situazione di "obiettiva incertezza" che consente al soggetto, destinatario della notificazione del decreto, ma estraneo al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio con il ricorso ex art. 633 cod. proc. civ., di far accertare, appunto, la propria estraneità allo stesso;
- che, infatti, lo scopo dell'opposizione, in un caso siffatto, non è - in senso proprio - la "revoca" del decreto ingiuntivo, quanto piuttosto il riconoscimento, in favore dell'opponente, del difetto di titolarità dello stesso, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio, evenienza che è, peraltro, da rilevarsi anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi giudizio, se risultante dagli atti di causa (Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951, Rv. 638373-01);
- che tale constatazione consente, pertanto, di superare il rilievo svolto dalla controricorrente, in particolare, nella memoria ex art. 380- bis, comma 2, cod. proc. civ., ovvero che "l'opposizione spiegata da un soggetto estraneo all'intimato avrebbe effetti net confronti dell'effettivo intimato e sul decreto ingiuntivo ad esso diretto";
- che come chiarito, infatti, scopo dell'iniziativa assunta, ex art. 650 cod. proc. civ., dal soggetto destinatario della notificazione di un provvedimento monitorio recante indicazioni ambigue, è solo quella di far accertare l'insussistenza della sua posizione di soggetto obbligato verso il creditore ingiungente, impedendo, così, che lo stesso possa fungere da titolo esecutivo (soltanto) verso di esso;
- che quanto conferma, del resto, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, quando il decreto ingiuntivo "venga notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ovvero quando si versi in situazione di omonimia o di particolare ambiguità in ordine all'identità del debitore ingiunto, la mancata proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., da parte del soggetto «terzo» rispetto alle parti reali del rapporto obbligatorio, non preclude la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. con la quale si intenda contestare non il fatto costitutivo del credito, ma la qualità di parte del destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo ovvero la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il creditore ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento e quella nei cui confronti ha effettuato la notificazione" (Cass. Sez. 3, sent. 30 agosto 2011, n. 17802, Rv. 619366-01);
- che poi, nel caso che occupa, lo scopo avuto di mira dell'E.S. della Croce Rossa Italiana fosse - al di là del riferimento alla "revoca" del provvedimento monitorio - solo quello di far accertare la sua estraneità al rapporto obbligatorio dedotto con il ricorso per ingiunzione, è confermato dal fatto che, con il presente ricorso, egli non si duole della mancata revoca del decreto ingiuntivo, quanto, piuttosto, del fatto che la Corte ambrosiana non abbia tratto, dal riconoscimento del difetto della sua posizione debitoria, le dovute conseguenze in punto di spese di lite, come è reso evidente dal fatto che il motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.;
- che, in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, affinché la Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, decida la causa nel merito, alla stregua del seguente principio di diritto: "allorché un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore dell'opposto a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, qualora sia riscontrata l'effettiva ambiguità di tali indicazioni, va dichiarato il difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio in capo all'opponente, traendone le dovute conseguenze anche in relazione alle spese del giudizio".
PQM
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.