Applicazione dell'imposta di donazione alla liberalità diretta di denaro con atto pubblico
Nella presente vicenda, l'istante manifesta l'intenzione di donare ad un terzo una somma di denaro all'esclusivo scopo di consentire a detto beneficiario di acquistare un determinato immobile abitativo. Per motivi personali, l'istante non intende intervenire direttamente nell'atto di trasferimento, ma donare, con separato atto pubblico antecedente, la somma necessaria all'acquisto. Premesso ciò, con il presente interpello, l'istante chiede al Fisco se l'esenzione in esame possa applicarsi anche alla donazione diretta di denaro, effettuata con atto pubblico precedente all'atto di trasferimento, allo scopo esclusivo dell'acquisto di un determinato immobile censito in catasto.
Ebbene, con la risposta n. 366 del 6 luglio 2022, l'Agenzia dell'Entrate precisa che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del TUS «L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi».
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Il comma 4-bis (Art. 1 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni") , introdotto dall'articolo 69, comma 1, lettera a) della Legge 21 novembre 2000, n. 342 prevede che «Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto».
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Donazione indirette: imposta di donazione e casi di esclusione.
A questo proposito, alla luce della citata norma (comma 4-bis) il Fisco effettua una distinzione:
- le donazioni indirette, risultanti da atti soggetti a registrazione diversi dal contratto di donazione, sono soggette all'imposta di donazione (prima parte del comma 4 bis);
- tuttavia, la medesima norma (seconda parte del comma 4-bis) prevede un'eccezione alla citata norma, stabilendo che l'imposta di donazione non si applica nei casi di "donazioni o di altre liberalità…”. Dunque, in tali ipotesi la donazione "indiretta" collegata all'atto di trasferimento non è soggetta ad imposta di donazione, in quanto si applica la sola tassazione prevista, ai fini dell'imposta di registro (in misura proporzionale) o dell'IVA, per l'atto di trasferimento collegato dal quale essa risulta.
Liberalità indirette.
Secondo il Fisco, le liberalità "indirette" costituiscono di atti di disposizione, non formalizzati in atti pubblici, che perseguono le stesse finalità delle donazioni tipiche. Per tutti gli acquisti immobiliari finanziati da terzi è possibile dichiarare in atto che il pagamento è avvenuto a cura del soggetto donante, così da consentire alle famiglie di rendere trasparenti i loro rapporti economici (ad esempio, la dazione di denaro dal padre al figlio ovvero il pagamento del relativo prezzo da parte del padre per l'acquisto di una casa).
Orientamento giurisprudenziale.
A questo proposito, i giudici di legittimità hanno osservato che è necessaria la presenza del nesso tra la donazione del denaro e l'acquisto dell'immobile (Cass. Civ., sez. V. 24 giugno 2016, n. 13133). In caso di totale assenza o mancanza di prova di tale nesso, non può dirsi integrata la fattispecie della donazione indiretta. Pertanto, l'esenzione ex comma 4-bis citato è riconosciuta nelle ipotesi in cui la donazione o altra liberalità, non formalizzata in atti pubblici, sia collegata ad un trasferimento immobiliare soggetto ad IVA o registro e in esso enunciata. Secondo altro provvedimento, nell'ipotesi di acquisto di immobile con denaro proprio del disponente e di intestazione dello stesso ad altro soggetto, che il disponente ha inteso in tal modo beneficiare, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario del detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del denaro ma dell'immobile, poiché secondo la volontà del disponente alla quale aderisce il donatario, di quest'ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario (Cass. Civ., S.U., 5 agosto 1992, n. 9282).
Le soluzioni del Fisco.
Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, in merito all'interpello dell'istante, il Fisco ha ritenuto che la donazione della provvista finalizzata all'acquisto dell'immobile da parte del donatario, nella vicenda viene formalizzata con apposito separato atto pubblico notarile, antecedente alla stipula del contratto di compravendita immobiliare, realizzando una donazione diretta. Pertanto, non si ravvisano in tale fattispecie, le caratteristiche della donazione "indiretta".
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In sintesi, secondo il Fisco, la donazione indiretta è rappresentata da quelle attività o atti giuridici che producono il depauperamento del patrimonio del donante e il corrispondente arricchimento del donatario attraverso atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione. In quanto tale, lo stipulando atto di donazione è fiscalmente rilevante e, dunque, da assoggettare all'ordinaria disciplina prevista fini dell'imposta di successione e donazione.
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