Per la Cassazione, è anomala la delegazione posta in essere dal debitore allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile, non rilevando la convinzione del creditore, che risulti consapevole dello stato d'insolvenza dell'obbligato, in ordine alla utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio.
Il Tribunale di Salerno accoglieva l'azione revocatoria fallimentare proposta da una società fallita in relazione ad un pagamento eseguito mediante l'emissione di un assegno da parte di un terzo in occasione dell'acquisto di un immobile della stessa fallita.
La Corte d'Appello confermava la decisione di prime cure sul rilievo...
Svolgimento del processo
il tribunale di Salerno accolse l’azione revocatoria fallimentare proposta dal Fallimento di G.F. s.r.l. nei confronti della A.M. s.r.l., in ordine a un pagamento di 125.000,00 EUR eseguito mediante emissione di un assegno da parte di un terzo (la I.G.. s.r.l.), in occasione dell’acquisto di un immobile della stessa fallita;
la sentenza, gravata dalla soccombente, è stata confermata dalla corte d’appello di Salerno sul rilievo dell’anomalia del pagamento, siccome eseguito mediante delegazione di un terzo - e dunque con mezzo anomalo tale da esporre il percipiente all’onere della prova della inscientia decoctionis; onere che, a dire della corte d’appello, non era stato adempiuto e che, anzi, era stato contraddetto proprio dalla rilevanza sintomatica delle circostanze in cui il pagamento era avvenuto; difatti la società A. aveva prima ancora provveduto a pignorare l’immobile della fallita, successivamente alienato alla I.G s.r.l., così dando prova di ben conoscere la situazione di dissesto della propria debitrice;
per la cassazione della sentenza, depositata il 17-2-2021, notificata per Pec il dì successivo, la società A. ha proposto ricorso in tre motivi;
la curatela non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. col primo motivo è dedotta la nullità della sentenza in relazione agli artt. 111 cost. e 132 cod. proc. civ., per motivazione apparente in ordine alla anormalità del mezzo di pagamento;
il motivo è manifestamente infondato, poiché nella sentenza risulta ben espressa – nel senso appena detto - la ratio decidendi in forza della quale tale anormalità è stata ritenuta;
II. col secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 delle preleggi e 1322 e seg. cod. civ. poiché il pagamento di un debito scaduto ed esigibile, effettuato da un terzo utilizzando il denaro proveniente da una vendita immobiliare opponibile al fallimento, alla quale sia rimasto estraneo il creditore, costituirebbe mezzo di estinzione dell’obbligazione diretto e normale, così da non rientrare nell’art. 67, primo comma, n. 2, legge fall.;
III. il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.;
questa Corte ha più volte chiarito che, al fine della esperibilità dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67, primo comma, n. 2 della legge fallimentare, mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, “sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari; ne consegue che, ai sensi della suddetta disposizione di legge, va affermata la revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento idonea a ledere la par condicio creditorum, di una delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile, non rilevando la convinzione del creditore, che risulti consapevole dello stato d'insolvenza dell'obbligato, in ordine alla utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio (Cass. n. 15691-11, Cass. n. 649-03, Cass. n. 4040-96);
la corte d’appello di Salerno, ricostruendo in modo inoppugnabile la vicenda storica in esame, ha fatto corretta applicazione del principio in esame;
IV. la ricorrente oppone l’insegnamento di Cass. n. 21272-15, stando al quale “il pagamento di un debito scaduto ed esigibile, effettuato da un terzo, in periodo sospetto, utilizzando il denaro proveniente da una vendita immobiliare di cui non sia stata chiesta e ottenuta la revoca, costituisce estinzione con mezzo diretto e normale del debito, sicché non rientra nella previsione dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.”;
tale principio ha una portata diversa da quella generalissima pretesa dalla ricorrente, perché affermato su fattispecie del tutto peculiare: quella cioè di una vendita di un complesso immobiliare nella sede esecutiva, con correlata estinzione della procedura di esecuzione immobiliare promossa sul complesso alienato e utilizzazione del prezzo, da parte del notaio rogante l'atto di compravendita, per pagare i creditori intervenuti nella procedura stesa;
è ovvio che in tal caso l’anomalia non sussiste, poiché il pagamento segue la specificità della procedura nella quale è risolto; ben altrimenti accade invece laddove, come nel caso concreto, il mezzo di pagamento sia costituito dalla delegazione attiva a fronte di una situazione ordinaria, in cui un soggetto, delegato, paghi con un proprio assegno al soggetto indicato dal proprio creditore, così estinguendo anche il debito di questi verso il suddetto terzo;
in questo caso la delegazione è posta in essere dal debitore all’unico scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile;
V. col terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, 2727 e 2728 cod. civ., 67 legge fall., per avere la corte territoriale erroneamente fatto coincidere l’esercizio dell’azione esecutiva del creditore con la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, senza accertare se gli elementi forniti dall’appellante avessero o meno valenza indiziaria nel loro complesso;
il motivo è inammissibile in quanto, sebbene prospettato in iure, si risolve in critica della valutazione di fatto, dal giudice del merito motivata e non censurata per omesso esame di circostanze storiche determinate e specifiche.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.