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8 luglio 2022
La mancata riparazione integrale del danno non è condizione ostativa all’ammissione alla messa alla prova

Nel caso in esame, il Tribunale aveva valorizzato, quale fattore ostativo all'ammissione al beneficio, il fatto che l'imputato, svolgendo una prestazione di lavoro di pubblica utilità, non avrebbe potuto pagare il debito tributario maturato nel corso degli anni di imposta in questione.

La Redazione

La Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato perché, nelle vesti di legale rappresentante di una società, aveva omesso di presentare le dichiarazioni ai fini tributari, evadendo le imposte per gli anni 2010 e 2011, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e rigettando la sua richiesta di messa alla prova.
Contro...

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