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8 luglio 2022
Covid-19: la Consulta chiude il caso, tamponi rapidi e test sierologici solo in farmacia

Secondo il Giudice delle leggi, la scelta di impedire alle parafarmacie di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici non è irragionevole ma rientra nella sfera della discrezionalità del Legislatore.

La Redazione
Con la sentenza n. 171, depositata l'8 luglio 2022, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal TAR Marche sull'articolo 1, commi 418 e 419, della Legge n. 178/2020, rispetto agli articoli 3 e 41 della Costituzione.
 
Secondo i Giudici delle leggi, la decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici non è una scelta irragionevole ma rientra nella sfera della discrezionalità del Legislatore. Nonostante, infatti, in entrambe venga assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie - esercizi commerciali - e le farmacie – parte del circuito del Servizio Sanitario Nazionale - sussistono significative differenze, che impediscono di prevedere il medesimo trattamento normativo tipico di identiche situazioni giuridiche.