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11 luglio 2022
Il TAR Bologna sul diritto di accesso agli atti propedeutici all’adozione di un’interdittiva antimafia

Ripercorrendo la disciplina sul tema, il TAR Bologna accoglie il ricorso della cooperativa disponendo l'accesso, mediante estrazione di copia, dei documenti richiesti.

La Redazione

Con sentenza n. 537 del 5 luglio 2022, il TAR Bologna si pronuncia in merito all'accertamento del diritto di accesso agli atti propedeutici all'emanazione di un'interdittiva antimafia.
Per il Giudice, l'accesso difensivo ex art. 22 e ss. L. n. 241/90 agli atti propedeutici all'adozione di una interdittiva antimafia può essere negato o differito ai sensi del D.M. 16 marzo 2022 soltanto previa indicazione da parte della Prefettura di prevalenti esigenze attinenti alla sicurezza pubblica che impediscono in concreto la divulgazione del documento.

Secondo quanto stabilito all'art. 3 lett. c) del D.M. 16 marzo 2022, sono sottratti al diritto d'accesso «i documenti istruttori inerenti ai procedimenti relativi al rilascio della documentazione antimafia, nonché i documenti, comunque prodotti o acquisiti, la cui conoscenza può pregiudicare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, e i provvedimenti prefettizi in materia di antimafia». Tuttavia, tale disposizione deve essere interpretata in armonia con la disciplina comunitaria (Carte dei diritti fondamentali di Nizza e Convenzione EDU). A tal proposito, il TAR rammenta che le misure interdittive, oltre a costituire una tutela avanzata nel campo della lotta alle attività della criminalità organizzata, mirano ad eliminare dal mercato le imprese esposte ad infiltrazione mafiosa e, dunque, a tutelare la concorrenza tra gli operatori economici presidiata dal Trattato U.E..

Nelle sue argomentazioni, il TAR menziona anche il recente D.L. n. 152/20221 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione dalle infiltrazioni mafiose» convertito nella L. n. 233/2021: «pur nulla innovando - proseguire il Tribunale - in tema di diritto di accesso, ha indubbiamente potenziato le garanzie procedimentali introducendo sia misure di self cleaning, sia il nuovo istituto della prevenzione collaborativa, al fine di relegare l'interdittiva antimafia ad extrema ratio, secondo le indicazioni provenienti dalla più recente giurisprudenza».
«É ovvia la rilevanza del pieno accesso documentale anche al fine di garantire la piena operatività delle nuove disposizioni, nell'ambito di un rapporto di collaborazione (vedi anche l'art. 1 c. 2-bis L. 241/90 come aggiunto dal d.l. 76/2020) tra la Prefettura e l'impresa nei cui confronti è stato aperto un procedimento di interdittiva».

Muovendo da tali osservazioni, il TAR accoglie il ricorso disponendo di consentire alla cooperativa ricorrente di accede, mediante estrazione di copia, ai documenti richiesti.

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