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12 luglio 2022
Il contribuente può notificare l’atto processuale anche presso un ufficio secondario del Comune

È quanto hanno stabilito le Sezioni Unite. La notifica effettuata presso l'ufficio secondario, diverso dalla sede principale, che ha emesso (o non adottato) l'atto oggetto del contenzioso è valida ed idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare.

La Redazione
«La notifica, effettuata dal contribuente direttamente tramite il servizio postale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, della sentenza di primo grado all'ente locale non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio...
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